Delibera n. 23309 - AREA PUBBLICA
(*) Avverso la delibera Lionello Ferrante ha promosso opposizione presso la Corte di Appello di Roma in data 3.12.2024 e Fabio Pasquali presso la Corte di Appello di Milano in data 3.1.2025. La Corte di Appello di Roma con ordinanza del 6.6.2025 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento sanzionatorio formulata da Ferrante.
Delibera n. 23309
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Fabio Pasquali, Nicola Valietti e Lionello Ferrante per violazione dell’art. 187-ter del d. lgs. n. 58/1998 e degli artt. 12, par. 1, lett. c) e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché nei confronti di The Lifestyle Group s.p.a. in liquidazione (già WM Capital s.p.a.), a titolo di responsabilità solidale e ai sensi dell’art. 187-quinquies del d. lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 («Regolamento MAR»);
RILEVATO che, nell’ambito dell’attività di vigilanza e di analisi preliminari, la Consob ha monitorato le informazioni diffuse al pubblico da WM Capital S.p.A. (di seguito, anche “WM Capital” e “WMC”) tramite i comunicati finanziari concernenti operazioni straordinarie che hanno avuto ad oggetto:
- le partecipazioni detenute in Alexander Dr Fleming S.r.l. (di seguito, “ADF”) e Wealty S.A. (di seguito, “Wealty”) e
- gli asset immateriali riferibili al prodotto “box della salute”.
In particolare, le analisi preliminari si sono focalizzate sui fatti che seguono.
1) La sottoscrizione di un accordo tra WMC e Wantong S.A. (“Wantong”), comunicata al pubblico il 21 dicembre 2018, “per la cessione a Wantong SA, società di diritto svizzero con sede a Lugano, della proprietà del box della salute, le autorizzazioni e le certificazioni conseguite, il marchio “box della salute” e il brevetto per invenzione e per modello di utilità, e della partecipazione detenuta in Alexander Dr Fleming S.r.l., pari al 100%. (…) L’operazione prevede un corrispettivo complessivo di Euro 1 milione, di cui Euro 650 mila relativi alla cessione del 100% del capitale sociale di Alexander Dr Fleming Srl ed Euro 350 mila relativi alla cessione della proprietà del “box della salute”, le autorizzazioni e le certificazioni conseguite, il marchio “box della salute” e il brevetto per invenzione e per modello di utilità”[1].
Il 6 luglio 2017, WMC aveva dapprima effettuato la presentazione al mercato del box della salute, prodotto sviluppato tramite la controllata ADF con l’obiettivo “di raccogliere l'interesse di eventuali partner per lo sviluppo commerciale” del prodotto destinato ad essere posizionato in “farmacie, palestre, SPA, centri benessere e zone ad alto passaggio come stazioni, aeroporti e centri commerciali”. Successivamente, con il comunicato del 23 maggio 2018 relativo all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di WMC del bilancio al 31 dicembre 2017, al paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione”, WMC indicava altresì che “la società è pronta per commercializzare il box della salute, presentato lo scorso luglio al mercato”[2].
2) La sottoscrizione di un accordo tra WMC e il […omissis…] per la vendita del primo box della salute ad un prezzo pari a € 49.000,00, comunicata al pubblico il 15 luglio 2020. Il 29 aprile 2021 WMC, facendo seguito al citato comunicato stampa, ha comunicato di aver installato il box della salute presso il poliambulatorio […omissis…].
3) La sottoscrizione in data 15 ottobre 2020 di un accordo tra WMC e Wantong “che prevede il passaggio in capo a WM Capital di parte dei beni alienati in data 21 dicembre 2018, ovvero quelli corrispondenti, in tale cessione, all’importo di € 650.000, nella fattispecie ricerche ed analisi, know- how e manuali operativi, marchi. Tali beni sono rientrati quindi nel Bilancio di WM Capital a fronte della compensazione con il credito di pari importo rimasto aperto nei confronti di Wantong. In tale operazione di compensazione, la Società [WMC; ndr] ha inoltre ottenuto il Brevetto Europeo N. EP19712044.7 denominato Self Diagnostic System depositato dalla parte venditrice in data 29 settembre 2020”, comunicata al pubblico il 20 ottobre 2020[3].
4) La sottoscrizione di un accordo tra WMC e Fabio Pasquali che “prevede la costituzione (l’“Operazione”), entro il 25 gennaio 2021, di una società di diritto elvetico, da denominarsi “Wealty s.a.” (la “Newco”), il cui capitale iniziale, pari a franchi svizzeri 1.175.000, sarà sottoscritto (a) per una quota pari al 60% da WM Capital S.p.A., e liberato mediante conferimento del Brevetto Europeo N. EP19712044.7, del marchio Dr Fleming e del Format Farmacie dei Servizi; (b) per la restante quota del 40% dal Dott. Fabio Pasquali e liberato mediante conferimento del brevetto N. WO/2019/171229, della domanda di brevetto per modello di utilità N. cn201920326596, del marchio box della salute, e dei diritti di commercializzazione di box della salute nonché mediante versamento in denaro di franchi svizzeri 15.275”, comunicata al pubblico il 22 gennaio 2021.
Ai sensi dell’articolo 10 della “Procedura per le operazioni con parti correlate” di WMC, è stato […omissis…] il documento informativo, reso noto al pubblico il 29 gennaio 2021. Nel documento si legge: “L’operazione che è stata perfezionata mediante due conferimenti da parte di WM Capital e del Dott. Pasquali nella neo costituita Wealty trova un riscontro circa la convenienza in termini di congruità del valore degli asset dai soci conferiti nella neocostituita società nelle perizie […omissis…] che ne hanno attestato la congruità”.
5) L’approvazione da parte del CdA di WMC di operazioni concernenti “l’acquisizione della partecipazione in Wealty SA detenuta dal socio di minoranza Fabio Pasquali per un corrispettivo pari a € 2 milioni” e di “una serie di operazioni sul capitale per complessivi € 60 milioni”, rese note al pubblico con comunicato del 4 dicembre 2021.
Il corrispettivo per l’acquisto delle quote detenute da Fabio Pasquali, pari al 40% del capitale di Wealty, si basava sulla “relazione peritale di stima, realizzata dal dott. Lionello Ferrante, e consegnata in data 25 novembre 2021” che “ha fatto emergere un valore riferito al totale del capitale netto di Wealty Sa pari a Euro 5 Milioni, corrispondenti per la quota di WM Capital (60%) ad Euro 3 Milioni e per la quota di Fabio Pasquali ad Euro 2 Milioni”.
La citata relazione peritale di stima di Wealty del 25 novembre 2021, allegata al relativo parere […omissis…], ai sensi dell’articolo 10 della “Procedura per le operazioni con parti correlate” di WMC, pubblicata il 10 dicembre 2021 da WMC, si basava su un piano quinquennale che indicava “ricavi delle vendite e prestazioni” derivanti dalla cessione del Format Dr Fleming[4] e dalla vendita del box della salute, pari a € 1.955.000 nel 2022, a € 5.868.250 nel 2023 (+200,2%), a € 11.607.300 nel 2024 (+97,8%), a 20.819.600 nel 2025 (+79,4%) e a € 31.415.600 nel 2026 (50,9%). Tuttavia, le proiezioni dei ricavi di vendita non erano supportate da accordi o impegni vincolanti con controparti di mercato.
Dall’analisi preliminare delle informazioni sopra indicate concernenti le operazioni straordinarie che hanno avuto ad oggetto le quote nelle società partecipate ADF e Wealty e gli asset immateriali riferibili al Format Dr Fleming e al box della salute emergeva:
- da una parte, che nell’ampio arco temporale compreso tra il 21 dicembre 2018, data di pubblicazione del comunicato relativo alla cessione a Wantong, e il 10 dicembre 2021, data di pubblicazione del comunicato relativo all’acquisto della partecipazione di Fabio Pasquali in Wealty, il valore attribuito agli asset immateriali riferibili al box della salute e al Format Dr Fleming, oggetto delle diverse operazioni sopra citate, risultava essersi incrementato da € 1 milione, valore di cessione a Wantong (v. comunicato del 21 dicembre 2018), a € 5.000.000, valore di Wealty, società a cui erano stati conferiti asset immateriali riferibili al box della salute e al Format Dr Fleming (unici asset detenuti da Wealty), indicato nella relazione peritale di stima del 25 novembre 2021;
- dall’altra, che nello stesso arco temporale era stato raggiunto l’accordo per la vendita di una sola unità del box della salute, che il Format Dr Fleming non era stato commercializzato e che non risultavano conclusi accordi vincolanti con controparti di mercato per la vendita di tali prodotti.
Il 2 aprile 2022, WMC ha reso noto al pubblico che l’assemblea dei soci di WMC del 1° aprile 2022 aveva, tra l'altro, approvato il cambio di denominazione sociale in “The Lifestyle Group” e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che è entrato in carica il 9 maggio 2022.
Il 13 maggio 2022, il CdA di WMC ha deliberato il ritiro del bilancio 2021 che era stato pubblicato tramite comunicato del 15 aprile 2022, avendo riscontrato, a seguito delle analisi del revisore per il triennio 2021-2023, errori tali da determinare la fattispecie di cui all’art. 2447 codice civile. In data 28 giugno 2022, è stato approvato il nuovo bilancio 2021[5].
VISTE le lettere del 25 gennaio 2024, notificate fra il 25 gennaio e il 21 febbraio 2024, con cui la DME, ai sensi dell’art. 187-septies, comma 1, del TUF e dell’art. 15 del Regolamento MAR, ha contestato a:
- Fabio Pasquali e
- Nicola Valietti
in concorso tra loro, l’illecito previsto dall’art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 12, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 596/2014 per aver posto in essere una complessa strategia manipolativa portata avanti con più atti esecutivi dal 21 dicembre 2018 al 15 aprile 2022 e basata sulla diffusione di:
A. falsi prospetti contabili (progetti di bilancio, bilanci e relazioni semestrali), non rispondenti alle norme che ne disciplinano la redazione e collegati comunicati diffusi al pubblico;
B. falsi o fuorvianti comunicati diffusi al pubblico che, tra l’altro,
- annunciavano operazioni aventi ad oggetto asset immateriali relativi al box della salute e al Format Dr Fleming;
- occultavano la riconducibilità di Wantong a Fabio Pasquali,
che hanno distorto in modo significativo il quadro informativo a disposizione del pubblico nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2018, giorno in cui è stata comunicata la cessione a Wantong degli asset relativi al box della salute e al Format Dr Fleming, e il 28 giugno 2022, giorno in cui è stato pubblicato dal nuovo CdA di WMC il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021.
- Lionello Ferrante l’illecito previsto dall’art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 12, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 596/2014 per la pubblicazione di informazioni false e fuorvianti nelle relazioni di revisione, senza rilievi, ai bilanci al 31 dicembre 2018 (pubblicata il 5 aprile 2019), al 31 dicembre 2019 (pubblicata il 2 marzo 2020) e al 31 dicembre 2020 (pubblicata il 16 marzo 2021).
I menzionati comportamenti di Fabio Pasquali, Nicola Valietti e Lionello Ferrante erano idonei a fornire, e hanno fornito, indicazioni false e fuorvianti in merito alla domanda e al prezzo delle azioni WMC ed erano idonei a fissare, e hanno fissato, il prezzo delle azioni WMC a un livello anomalo e artificiale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2018 e il 28 giugno 2022.
RILEVATO che la DME, con lettera del 25 gennaio 2024, notificata in pari data, ha contestato a The Lifestyle Group S.p.A. (ora in liquidazione) l’illecito di cui all’art. 187-ter, comma 1, del TUF e all’art. 15 del Regolamento MAR, sia a titolo di responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L. 689/1981, sia ai sensi dell’art. 187-quinquies, comma 1, lettera a), del TUF, per la sopraindicata manipolazione informativa compiuta nell’interesse di The Lifestyle Group S.p.A. in liquidazione (già WM Capital) da Fabio Pasquali e Nicola Valietti;
RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTE le note, ricevute tra il 29 gennaio e il 9 marzo 2024, con cui i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;
RILEVATO che, tra il 13 febbraio e il 27 marzo 2024, è stato effettuato l’accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;
VISTE le note, inviate tra il 14 febbraio e il 9 marzo 2024, con cui i destinatari delle contestazioni (eccetto The Lifestyle Group S.p.A.) hanno formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio acquisiti successivamente all’invio delle contestazioni;
RILEVATO che, il 2 luglio 2024, è stato effettuato l’accesso agli atti del procedimento sanzionatorio acquisiti successivamente all’invio delle contestazioni;
VISTE le note, ricevute fra il 14 febbraio e il 19 marzo 2024, con cui i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;
RILEVATO che a tali richieste è stato dato positivo riscontro con note trasmesse tra il 14 febbraio e il 21 marzo 2024;
ESAMINATE le deduzioni difensive presentate da tutti i destinatari delle contestazioni con note trasmesse tra il 21 marzo e l’8 maggio 2024;
VISTA la Relazione per la Commissione del 29 agosto 2024 con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le posizioni difensive complessivamente rappresentate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine all’imputabilità degli stessi e alla quantificazione delle relative sanzioni (“Relazione USA”);
VISTE le note con cui la Relazione USA è stata trasmessa alle parti;
ESAMINATE le memorie difensive prodotte dalle parti in replica alla Relazione USA;
RITENUTA accertata la violazione dell’art. 187-ter, comma 1, del TUF e degli artt. 12, par. 1, lett. c), e 15 del Regolamento MAR, in relazione a illeciti di manipolazione del mercato con riguardo all’informativa resa al pubblico da WM Capital (ora The Lifestyle Group S.p.A. in liquidazione) dal 21 dicembre 2018 al 15 aprile 2022. In particolare, si ritiene accertata una complessa strategia manipolativa, basata su falsi prospetti contabili e falsi o fuorvianti comunicati diffusi al pubblico, implementata da:
- Fabio Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato di WMC fino al 13 luglio 2021 e amministratore di Wealty dall’8 marzo 2021;
- Nicola Valietti, consulente fiscale di WMC e di Fabio Pasquali, consigliere di amministrazione di WMC dal 30 maggio 2020 al 13 luglio 2021, Presidente e Amministratore Delegato di WMC dal 14 luglio 2021 all’8 maggio 2022 e amministratore di Wealty dall’8 marzo 2021 al 30 novembre 2022;
RITENUTO che anche le relazioni di revisione senza rilievi attinenti ai bilanci al 31 dicembre 2018 (pubblicata il 5 aprile 2019), al 31 dicembre 2019 (pubblicata il 2 marzo 2020) e al 31 dicembre 2020 (pubblicata il 16 marzo 2021) - firmate da Lionello Ferrante, revisore e socio di Haskins & Sells S.r.l., nonché già consulente di WMCapital - hanno contribuito alla alterazione del quadro informativo disponibile al pubblico in merito a WM Capital e alla conseguente manipolazione del mercato delle azioni WM Capital;
RITENUTA accertata la responsabilità, ai sensi dell’art. 187-quinquies, comma 1, lett. a), del TUF, di The Lifestyle Group S.p.A. in liquidazione per la sopra indicata violazione posta in essere da Fabio Pasquali e Nicola Valietti;
RILEVATO, in particolare, che dal 21 dicembre 2018 al 15 aprile 2022 - attraverso la pubblicazione dei bilanci e delle relazioni semestrali, nonché tramite la diffusione dei comunicati relativi alla loro approvazione e, altresì, attraverso la pubblicazione di diversi comunicati - sono state diffuse informazioni false inerenti, fra l’altro:
a) la piena ed esclusiva riconducibilità a Fabio Pasquali di Wantong SA, società con cui WM Capital ha effettuato diverse operazioni aventi ad oggetto le quote di partecipazione in Alexander Dr Fleming S.r.l. (ADF) e asset immateriali relativi al box della salute (che WM Capital ha prima ceduto e poi riacquistato dalla medesima Wantong);
b) il valore della partecipazione in ADF e il valore degli asset relativi al box della salute;
c) il valore della partecipazione in Wealty;
La piena ed esclusiva riconducibilità di Wantong SA a Fabio Pasquali è emersa sulla base:
- di documenti destinati a varie finalità amministrative (registro imprese, amministrazione fiscale) che indicano Fabio Pasquali come socio unico di Wantong;
- di documenti e messaggi di posta elettronica comprovanti che Fabio Pasquali è stato nel tempo il centro decisionale delle attività poste in essere da Wantong e ha dato indicazioni esecutive agli amministratori formali assegnati a Wantong dalla fiduciaria;
- di documenti comprovanti il fatto che Fabio Pasquali ha scelto la fiduciaria della quale avvalersi per la gestione formale amministrativa di Wantong;
- del fatto che Fabio Pasquali ha nel tempo fornito, con le proprie risorse personali, la provvista finanziaria necessaria a Wantong per le operazioni realizzate in contropartita di WMC che hanno effettivamente richiesto un regolamento finanziario. Pasquali ha inoltre provveduto in alcuni casi al pagamento diretto di spese per conto di Wantong.
Dunque, Wantong avrebbe dovuto essere qualificata quale parte correlata di WMC[6]; di conseguenza, alle operazioni effettuate nel periodo 2018-2021 tra Wantong e l’Emittente avrebbero dovuto applicarsi gli specifici presidi in materia, in particolare per riscontrare la definizione delle stesse a condizioni di mercato. Tuttavia, detto riscontro è mancato, pur in presenza di operazioni risultate rilevanti per il miglioramento della condizione patrimoniale ed economica dell’Emittente esposta nelle informative al pubblico.
Al riguardo, va tenuto presente che:
- il 19 dicembre 2018, WMC e Wantong hanno stipulato 3 contratti aventi ad oggetto:
- la cessione del box della salute dalla Società a Wantong: il prezzo concordato era di euro 350 mila. Detto prezzo riproponeva lo stesso valore utilizzato in una precedente operazione di giugno 2018 tramite la quale WM Capital aveva comprato tale bene da ADF. La cessione di giugno 2018, sempre tra parti correlate e comunque sottratta alla specifica procedura, era stata accompagnata da un parere di congruità rilasciato dal dott. Ferrante che, da evidenze ispettive, risulta esser stato redatto solo a posteriori, a seguito di richiesta di approfondimenti da parte del Collegio Sindacale;
- la cessione del 100% delle quote di ADF dalla Società a Wantong: tale operazione è avvenuta al corrispettivo di euro 650 mila, da regolare entro fine 2019;
- la concessione di vendita del box della salute da Wantong a WMC.
La ricostruzione del processo decisionale relativo alle prime due cessioni sopra citate ha messo in luce la ricerca, da parte di Pasquali e Valietti, di come definire un’operazione in chiusura d’esercizio 2018 al fine di coprire perdite e altro nel bilancio della Società.
Inoltre, con specifico riferimento alla cessione di ADF, essendo il corrispettivo pattuito superiore al valore d’iscrizione della partecipazione, la Società non solo ha potuto eliminare la partecipazione dal bilancio, ma ha anche potuto iscrivere una plusvalenza che ha contribuito al risultato utile d’esercizio. Inoltre, in tal modo la Società non ha dovuto più esporre in bilancio la partecipazione, il cui valore d’iscrizione era già stato oggetto di rilievi da parte del revisore per il bilancio 2017, rendendo all’epoca necessaria la redazione di una perizia […omissis…], anch’essa criticata dal citato revisore. Fra l’altro, sarebbe stato comunque necessario aggiornare la valutazione di ADF e quindi il valore d’iscrizione di tale partecipazione per considerare l’intervenuta cessione nel mese di giugno 2018 del box della salute da ADF a WMC, bene la cui commercializzazione costituiva il principale presupposto nella generazione dei flussi di cassa attesi da ADF;
- tra ottobre e novembre 2020, sono state effettuate una serie di operazioni di cessione di asset immateriali relativi al box della salute e al format Dr Fleming da parte di Wantong e ADF a favore di WMC e di Fabio Pasquali inserite in un progetto più ampio che prevedeva la liquidazione di ADF e Wantong, il conferimento di asset che erano detenuti da ADF e da Wantong in una newco di diritto svizzero (Wealty SA), nonché la sistemazione di partite creditorie tra Wantong - WMC - ADF - Fabio Pasquali. Con specifico riferimento alle operazioni che hanno riguardato WMC, è emerso che Fabio Pasquali ha autonomamente disposto[7] (senza alcuna preventiva discussione e delibera del Consiglio della Società e senza il rispetto della procedura in materia di operazioni con parti correlate) l’acquisizione di alcuni asset in contropartita di Wantong, regolata tramite cancellazione del credito di euro 650 mila di WMC verso tale parte correlata (derivante dalla cessione di ADF nel dicembre 2018) e la rinuncia ad un credito residuo di euro 164 mila circa nei confronti di ADF, all’epoca altra parte correlata in quanto controllata da Wantong e amministrata da Pasquali;
- gli asset acquisiti da Pasquali e dalla Società con le operazioni sopra descritte di fine 2020, definite in contropartita di Wantong e ADF, sono state poi oggetto, a inizio 2021, dell’operazione di costituzione di una
newco con sede in Svizzera (Wealty SA), tramite conferimento degli stessi. Sebbene questa operazione sia stata formalmente gestita come operazione con parte correlata (con Fabio Pasquali, persona fisica), con attivazione della procedura ed intervento preventivo del consigliere indipendente, l’applicazione della procedura è risultata del tutto inidonea a garantire trasparenza e correttezza nella definizione dei valori di conferimento e, quindi, nell’assegnazione delle quote del soggetto neocostituito ai due soci (Pasquali e WMC). Invero, solo a seguito delle iniziative di vigilanza scaturenti dai primi esiti dell’ispezione, è stato possibile ripristinare la correttezza dell’informativa, rendendo necessaria la pubblicazione
ex post di un documento informativo sull’operazione con le dovute rettifiche. In particolare, è emerso che non sono state mai redatte perizie per la valutazione sulla congruità del valore dei conferimenti per la costituzione di Wealty. Tali valori erano quelli comunicati liberamente dalle parti. Sono stati rinvenuti riferimenti generici nel processo di costituzione della società svizzera al supporto dei valori dichiarati in precedenti transazioni: tale richiamo scontava tuttavia la non corrispondenza dell’oggetto di conferimento con quello delle transazioni rievocate ed ancor prima il fatto che tali transazioni, avvenute tra parti correlate non dichiarate come tali, non offrivano alcuna garanzia sulla significatività delle condizioni definite tra le stesse. Considerata la scelta di definire un valore di cessione di beni da Wantong a Pasquali in misura pari al credito vantato a tale epoca dallo stesso verso Wantong e la sua controllata ADF e considerato altresì che le parti hanno poi attribuito tale valore a quanto conferito da Pasquali in sede di costituzione di Wealty senza che tale valore sia mai stato sorretto da alcuna valutazione specifica di fonte terza, l’operazione ha avuto l’effetto di attribuire a Pasquali uno strumento (la quota di partecipazione in Wealty) per gestire il recupero integrale dei propri crediti nei confronti di Wantong e ADF (società poi liquidate).
Solo con l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, in data 9 maggio 2022, è stato avviato un processo valutativo per la determinazione del valore recuperabile della partecipazione in Wealty conforme all’OIC 21 affidato a […omissis…]. Secondo quanto rilevato dalla medesima […omissis…], il valore recuperabile di Wealty era pari a 0 euro. Pertanto, la partecipazione è stata svalutata.
Dunque - tra il 22 gennaio 2021 e il 15 aprile 2022 - WMC nei comunicati e nel progetto di bilancio ha reso noto al pubblico un valore della partecipazione in Wealty fuorviante, considerato che, come attestato dalla valutazione svolta da […omissis…]: i) non erano stati stipulati contratti di vendita e/o memorandum of understanding aventi ad oggetto il box della salute; ii) erano necessari ulteriori investimenti in software per rendere ‘completo’ e commercializzabile il prodotto; iii) la società non aveva assunto delibere a sostegno di investimenti a fronte di significative incertezze sulla commerciabilità del prodotto.
A ciò si aggiunga che diverse operazioni contrattuali sono state contabilizzate e rappresentate nei bilanci semestrali e annuali della Società (nel periodo ricompreso tra il 2018 e il 30 giugno 2021) in violazione di quanto stabilito dal principio contabile OIC 15, richiamato anche dall’OIC 11 nel postulato di bilancio relativo alla competenza[8]. La registrazione dei ricavi e dei corrispondenti crediti è, infatti, avvenuta in assenza del presupposto della effettiva erogazione del servizio, condizione per la iscrivibilità degli stessi ai sensi del principio appena citato.
Inoltre, dette operazioni sono risultate d’importo tale da incidere in modo significativo sul risultato di esercizio e/o sulle riserve di patrimonio netto rappresentati nei bilanci societari, oltre ad essere state contabilizzate in prossimità della chiusura dell’esercizio di riferimento[9].
VISTO l’art. 187-ter, comma 1, del TUF, che prevede che “Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014”;
VISTO il comma 5 del medesimo art. 187-ter del TUF, il quale prevede che “Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo”;
VISTO l’art. 15 del Regolamento MAR, che pone il divieto di “effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato”;
VISTO l’art. 12, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento MAR, in base al quale per manipolazione del mercato si intende, fra l’altro, “la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario (..) compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti”;
VISTO l’art. 187-quater del TUF, ai sensi del quale l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per l’illecito di manipolazione del mercato comporta:
“a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
b) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico;
d) la sospensione dall’albo di cui all’articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a)”, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;
VISTO l’art. 187-quinquies, comma 1, lettera a), del TUF, ai sensi del quale l’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis del TUF, per l’illecito di manipolazione commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. soggetti apicali). Tale responsabilità, ove sussistente, si aggiunge a quella di tipo solidale prevista, in via generale, dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 689/1981 in capo all’ente se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente dello stesso nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF, il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) - quanto alla gravità, è stata accertata una complessa strategia manipolativa portata avanti con più atti esecutivi e basata sulla diffusione di: i) falsi prospetti contabili (progetti di bilancio, bilanci e relazioni semestrali), non rispondenti alle norme che ne disciplinano la redazione, e relativi comunicati diffusi al pubblico; ii) falsi o fuorvianti comunicati diffusi al pubblico che, tra l’altro, annunciavano operazioni aventi ad oggetto asset immateriali relativi al box della salute e al Format Dr Fleming e occultavano la riconducibilità di Wantong a Fabio Pasquali. In tal modo, è stato distorto in modo significativo il quadro informativo a disposizione del pubblico nel periodo dal 21 dicembre 2018 (giorno in cui è stata comunicata la cessione a Wantong degli asset relativi al box della salute e al Format Dr Fleming) al 28 giugno 2022 (giorno in cui è stato pubblicato dal nuovo CdA di WMC il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021). A tale distorsione hanno contribuito anche le attestazioni contenute nelle relazioni di revisione, con cui sono state avallate le false stime contabili elaborate dall’Emittente.
L’alterazione del quadro informativo generata dalle suddette informazioni false o fuorvianti era idonea ad incidere sulle variabili che guidavano le aspettative degli investitori e, quindi, ad incidere significativamente sulla domanda e sul prezzo delle azioni WMC fino al 28 giugno 2022. In particolare, le condotte illecite hanno veicolato il messaggio, falso e fuorviante, di una situazione economico-patrimoniale migliore di quella reale e di un maggior valore delle azioni di WMC;
- le informazioni false e fuorvianti sono state diffuse nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2018 e il 15 aprile 2022;
b) le violazioni risultano ascrivibili a Fabio Pasquali a titolo di dolo, a Nicola Valietti a titolo, quantomeno, di dolo eventuale e a Lionello Ferrante a titolo di colpa grave;
c) quanto alla capacità finanziaria della Società, il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 risulta negativo per 966.519 milioni di euro e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con un risultato ante imposte pari a -2.182.292 di euro. La Società si trova attualmente in liquidazione volontaria. Non risulta agli atti la complessiva capacità finanziaria dei destinatari delle contestazioni. Nicola Valietti e Lionello Ferrante hanno allegato le rispettive dichiarazioni dei redditi per gli anni 2019-2023, oltre alla attestazione ISEE 2024, da cui non emerge una situazione di difficoltà economica;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate da Nicola Valietti e Lionello Ferrante attraverso la violazione. Quanto a Fabio Pasquali va ricordato che egli, grazie alla strategia manipolativa, ha goduto di una valorizzazione “gonfiata”, in quanto non supportata da dati concreti, della propria partecipazione in WMC con cui ha sistemato partite creditorie con Wantong, WMC e ADF;
e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione, durante la fase di accertamento degli illeciti, Lionello Ferrante ha collaborato con la Consob, fornendo risposta alle richieste di informazioni inviate dall’Autorità. Fabio Pasquali e Nicola Valietti non hanno cooperato con la Consob;
g) nei confronti di Nicola Valietti e Lionello Ferrante non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria. Con riguardo a Fabio Pasquali, vanno menzionate le delibere Consob n. 21715 del 10 febbraio 2021 e n. 21966 del 22 luglio 2021[10];
g-bis) indice non rilevante nel caso di specie;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) risulta agli atti che The Lifestyle Group, seppur tardivamente (in data 28 marzo 2023), ha adottato misure volte a prevenire il rischio che in futuro siano commessi illeciti della specie di quello accertato;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
A. nei confronti di Fabio Pasquali, nato a Roma il 5 marzo 1963 e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 320.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di trentadue mesi;
B. nei confronti di Nicola Valietti, nato a Bergamo il 3 marzo 1967 e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 180.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di diciotto mesi;
C. nei confronti di Lionello Ferrante, nato a Milano il 18 maggio 1957 e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- sanzione pecuniaria di euro 100.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione interdittiva accessoria di dieci mesi;
D. The Lifestyle Group S.p.A., in liquidazione (già WM Capital S.p.A.), con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria 46:
- ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L. n. 689/1981, risponde in solido con Fabio Pasquali e Nicola Valietti per il pagamento delle predette sanzioni amministrative pecuniarie di euro 500.000,00, di cui alla medesima è contestualmente ingiunto il pagamento;
- ai sensi dell’art. 187-quinquies, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 58/1998, alla Società è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 170.000,00, di cui alla medesima è contestualmente ingiunto il pagamento, per la sopra indicata violazione compiuta nel suo interesse da Fabio Pasquali e Nicola Valietti.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob - ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l’ISEE;
- per gli enti: un’auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio.
Ai fini dell’accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante;
- per gli enti: l’auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente per territorio ai sensi dell’art. 187-septies, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni entro 30 giorni dalla data di notifica (ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero).
29 ottobre 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
[1] Come indicato nella nota integrativa al paragrafo “Partecipazioni” del bilancio al 31 dicembre 2017, le due aree di business della partecipata ADF erano “la vendita del Format Farmacia dei Servizi Dr Fleming, sviluppato e testato per 5 anni, e la prossima immissione in commercio del dispositivo multi-diagnostico box della salute abbinata alle aperture sviluppate dai Master Franchisee esteri”.
[2] Infine, il 6 giugno 2018 il box della salute è stato registrato come “kit assemblato” sul portale on line del sito del Ministero della Salute. I componenti del prodotto registrati erano un pulsossimetro, un termometro orecchio/fronte, uno spirometro ed ossimetro, un elettrocardiografo, uno sfigmomanometro per misurare la pressione, un videodermatoscopio, quattro microscopi digitali; tutti dispositivi già certificati dai fabbricanti e autorizzati dal Ministero della Salute.
[3] Nel comunicato Fabio Pasquali, Amministratore Delegato di WMC, dichiarava che l’operazione mirava a “chiudere una partita creditoria vantata da tempo ottenendo a fronte il format “box della salute” oltre che un importante brevetto che estende gli ambiti di applicabilità in mobilità e sui principali mezzi di trasporto ferroviari, marittimi e aerei del box della salute”.
[4] Format Dr Fleming è un concept di farmacia per la prestazione di servizi per la salute e la cura della persona […omissis…] cheWMC intendeva sviluppare attraverso la forma del franchising con l’apertura di nuove parafarmacie e farmacie e la creazione di “corner” di servizi all’interno di farmacie già esistenti, tramite la società ADF, società controllata da WMC.
[5] In considerazione della rilevanza delle informazioni concernenti gli asset immateriali riferibili al box della salute e al Format Dr Fleming diffuse da WMC dopo l’avvio dell’indagine, la Divisione Mercati della Consob (in seguito, “DME”) ha esteso il periodo di indagine anche alle informazioni diffuse tramite i comunicati finanziari e l’informativa finanziaria periodica da WMC da dicembre 2021 fino al 28 giugno 2022.
[6] Il che in considerazione: i) del ruolo di Fabio Pasquali quale presidente con deleghe di WMC fino a metà luglio 2021; ii) della partecipazione di Fabio Pasquali al capitale della medesima Società; iii) del ruolo dello stesso come amministratore della controllata ADF (anche dopo la cessione di ADF a Wantong nel 2018).
[7] Tali operazioni sono state decise da Fabio Pasquali in considerazione del rischio di dover esporre, in vista della chiusura dell’esercizio 2020, il valore atteso di recupero del credito di euro 650 mila verso Wantong (risalente all’operazione di cessione di ADF di dicembre 2018 e mai regolato) e della consapevolezza da parte del medesimo dell’indisponibilità presso Wantong della provvista finanziaria necessaria per onorare l’impegno.
[8] Secondo le indicazioni dell’OIC 15, “i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: i) il processo produttivo dei beni è stato completato; e ii) si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici (..) I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata”.
[9] In relazione a quanto sopra, la responsabilità di:
- Fabio Pasquali emerge, fra l’altro, dalle seguenti circostanze: i) egli svolgeva le funzioni di direzione amministrativa e finanziaria presso WM Capital, sovraintendeva alla predisposizione dei bilanci di WMC e in tale ambito era il principale referente del consulente fiscale Nicola Valietti e del revisore Lionello Ferrante; ii) presidiava e gestiva i processi amministrativi e contabili; iii) era a conoscenza delle criticità inerenti ai bilanci e alle relazioni semestrali di WMC; iv) era l’attore principale dei processi decisionali concernenti l’operazione di cessione a Wantong del box della salute e del 100% delle quote di ADF e di riacquisto di asset da Wantong e la costituzione di Wealty; v) definiva il contenuto dei comunicati stampa;
- Nicola Valietti, in qualità di consulente fiscale di Fabio Pasquali e di WMC, risulta, fra l’altro, dai seguenti fatti:i) era coinvolto da Fabio Pasquali nei processi decisionali concernenti l’operazione di cessione a Wantong del box della salute e del 100% delle quote di ADF, l’operazione di riacquisto di asset da Wantong e la costituzione di Wealty; ii) era a conoscenza del ruolo svolto da Fabio Pasquali in Wantong; iii) era a conoscenza delle criticità inerenti ai bilanci di WMC. Nicola Valietti, in qualità Presidente e Amministratore Delegato di WMC e di amministratore di Wealty: i) sovraintendeva alla predisposizione dei bilanci di WMC e in tale ambito era il principale referente dei revisori per lo svolgimento dei lavori di revisione contabile; ii) presidiava e gestiva i processi amministrativi e contabili; iii) era a conoscenza delle criticità inerenti ai bilanci di WMC; iv) definiva il contenuto dei comunicati stampa;
- Lionello Ferrante emerge, in particolare, dall’approccio adottato nello svolgimento delle procedure di revisione caratterizzato da un non adeguato livello di scetticismo professionale.
[10] Nello specifico, Fabio Pasquali è già stato sanzionato due volte dalla Consob per l’illecito di manipolazione operativa del mercato commesso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 15 aprile 2019 (cfr. Delibera n. 21966 del 22 luglio 2021) e per l’omessa notificazione alla Consob e a WM Capital S.p.A. delle operazioni di compravendita delle azioni da questa emesse, disposte nel corso di 221 giornate di negoziazioni (cfr. Delibera n. 21715 del 10 febbraio 2021). Si fa altresì presente che entrambe le sanzioni risultano definitive, posto che Fabio Pasquali non ha proposto ricorso in opposizione avverso la delibera n. 21715/2021, mentre la Corte d’Appello di Milano ha respinto il ricorso proposto avverso la delibera n. 21966/2021 (cfr. sentenza n. 2582 del 4.9.2023, che deve ormai ritenersi passata in giudicato).