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Delibera n. 23320

Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria e ingiunzione di porre termine alla condotta e di non reiterarla nei confronti del signor […omissis…] per violazione dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato («Regolamento MAR»);

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

ESAMINATE le risultanze dell'attività di indagine condotta dalla Divisione Mercati sulle operazioni di vendita delle azioni della società Safilo Group S.p.A. (di seguito, anche "Safilo" o la "Società")1 disposte dal signor […omissis…] nella giornata dell'11 gennaio 2023;

VISTA la nota del 9 maggio 2024, notificata il successivo 16 maggio, con la quale la Divisone Mercati, ai sensi degli artt. 187-ter.1 e 187-septies del TUF, ha contestato al signor […omissis…], all'epoca dei fatti [...omissis...] di Safilo, la violazione dell'art. 19 del Regolamento MAR, in relazione all'omessa notificazione alla Consob nonché alla medesima Società, ai fini della successiva comunicazione al pubblico, delle operazioni di vendita di n. 48.027 azioni Safilo (per un controvalore di 76.089,98 euro) disposte in data 11 gennaio 2023;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la parte è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

ESAMINATE le deduzioni difensive formulate dal signor […omissis…] con nota del 13 giugno 2024;

VISTA la Relazione per la Commissione del 10 settembre 2024, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dal signor […omissis…], ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni e alla individuazione delle relative misure amministrative;

VISTA la nota del 10 settembre 2024, con la quale è stata tramessa alla parte copia della predetta Relazione USA;

RILEVATO che il signor […omissis…] non ha formulato proprie controdeduzioni scritte in replica alla citata Relazione USA;

RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 19 del Regolamento MAR, come oggetto di contestazione nei confronti del signor […omissis…];

RILEVATO che, per la mancata osservanza delle previsioni di cui all'art. 19 del Regolamento MAR da parte di chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ha operato in conto proprio su titoli del medesimo emittente quotati su un mercato regolamentato, trovano applicazione i seguenti commi dell'art. 187-ter.1, del TUF:

"5. Se le violazioni […] sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. […]

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689";

RILEVATO che l'art. 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del Regolamento MAR, cui rinvia il comma 8 dell'art. 187-ter.1, del TUF citato, prevede le seguenti misure amministrative:

"a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio";

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF il quale prevede che "nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:

a) - quanto alla gravità delle violazioni, essa non risulta di particolare gravità, tenuto conto i) del numero non particolarmente elevato di titoli venduti con le operazioni di cui è stata omessa la notifica, ii) del controvalore complessivo delle operazioni - superiore alla soglia dei 20.000 euro stabiliti per legge, oltre alla quale scatta l'obbligo di comunicazione - ma, comunque, non particolarmente elevato e iii) del fatto che le operazioni di cui è stata omessa la notifica sono state compiute (con più PDN) nell'arco temporale di una sola giornata. Inoltre, l'operazione in esame (come detto, effettuata con più PDN), non poteva comportare un ribasso del titolo, trattandosi di titolo liquido;

- quanto alla durata, la violazione è riferita alla data dell'11 gennaio 2023;

b) la violazione risulta ascrivibile al sig. […omissis…]a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria del sig. […omissis…], non risultano agli atti elementi informativi

utili a stimarla;

d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dal sig. […omissis…] attraverso la violazione;

e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni;

f) con riguardo al livello di cooperazione del responsabile delle violazioni con la Consob, il sig. […omissis…], nel corso del presente procedimento sanzionatorio, ha assunto un atteggiamento collaborativo, anche attraverso l'ammissione della propria responsabilità;

g) nei confronti dell'autore delle violazioni non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;

g-bis) indice non applicabile nel caso di specie;

h) non si ravvisano potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) indice non applicabile nel caso di specie;

RITENUTO che una risposta sanzionatoria "mista" - consistente nell'applicazione di una sanzione pecuniaria congiunta a una misura amministrativa, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 187-ter.1, comma 8, del TUF e 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del Regolamento MAR - sia la più proporzionata ed adeguata, da un lato, al fatto che le condotte illecite commesse hanno determinato la compromissione delle finalità generali perseguite dalla normativa in materia di comunicazione delle "operazioni dei manager" e, dall'altro, alla ridotta offensività delle violazioni poste in essere dal sig. […omissis…];

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

È applicata nei confronti del signor […omissis…], una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima edittale pari ad euro 5.000, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.

È ingiunto nei confronti del signor […omissis…] di porre termine alla violazione dell'art. 19 del Regolamento MAR, adempiendo, seppur tardivamente, ai citati obblighi di notificazione secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento al fine di ripristinare la completezza e correttezza informativa del mercato. È altresì ingiunto al medesimo signor [...omissis...] di astenersi dal ripetere nel futuro violazioni della stessa specie.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob - ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;

- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;

- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata in forma anonima nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art. 187-septies, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni entro 30 giorni dalla data di notifica.

13 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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(1) Le azioni di Safilo Group S.p.A. sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..