Intestazione pagina sanzioni

Provvedimenti sanzionatori

Aggregatore Risorse

Delibera n. 23328

Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della sig.ra Giuliana Bertozzi per violazione dell'art. 120, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 58/1998 e della normativa di attuazione

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») nel testo vigente all'epoca dei fatti e, in particolare, l'art. 120, comma 2, in forza del quale «Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento» e comma 4, lettera a), in forza del quale «La Consob, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento: a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione»;

VISTO il Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di emittenti e, in particolare, l'art. 117, comma 1, ai sensi del quale «Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob: a) il superamento della soglia del 3% nel caso in cui la società non sia una PMI; b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%; c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b)», nonché, l'art. 121, comma 1, ove è previsto che «La comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni, delle partecipazioni in strumenti finanziari e della partecipazione aggregata è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche al capitale sociale di cui all'art. 117, comma 2» e comma 1-ter, ai sensi del quale «Nei casi previsti dai commi precedenti, la conoscenza si presume avvenuta alla data dell'operazione, degli eventi o della pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto, e comunque non più tardi di due giorni di negoziazione dopo la medesima data»;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Corporate Governance, Ufficio Opa ed Assetti Proprietari (di seguito «DCG»; Divisione che oggi è denominata "Divisione Vigilanza Emittenti") in tema di comunicazione delle variazioni della partecipazione rilevante nell'emittente quotato Mondo TV S.p.A. ("l'Emittente"), società quotata al segmento "Star" di Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 120 del TUF, detenuta dalla Sig.ra Giuliana Bertozzi […omissis…];

CONSIDERATO, in particolare, che, all'esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, è emerso che la Sig.ra Bertozzi ha trasmesso in ritardo rispetto alla tempistica prescritta dalla menzionata normativa le seguenti comunicazioni concernenti le variazioni della partecipazione in esame:

a) il superamento della soglia rilevante del 15% della partecipazione aggregata, con la quale si dava altresì conto della riduzione della suddetta partecipazione sotto la soglia rilevante del 10%, comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata entro la data del 21 febbraio 2023 ed è stata trasmessa in data 14 aprile 2023;

b) l'incremento della stessa partecipazione, sopra la soglia rilevante del 15% e l'azzeramento della partecipazione aggregata detenuta nella società, riveniente dalla restituzione delle azioni per la chiusura di un prestito titoli, comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata entro la data del 28 novembre 2023 ed è stata trasmessa in data 5 dicembre 2023;

CONSIDERATO, altresì, che in data 18 gennaio 2024 la Sig.ra Bertozzi ha trasmesso due nuovi modelli 120/A e 120/B con i quali ha integrato in misura non significativa le precedenti comunicazioni con riguardo alle date e all'entità della variazione della partecipazione in discorso;

VISTA la nota dell'8 aprile 2024, notificata in data 17 aprile 2024, con cui la DCG ha contestato alla Sig.ra Giuliana Bertozzi la violazione dell'art. 120, commi 2 e 4, del medesimo decreto e della relativa disciplina attuativa, per avere tardivamente inviato due comunicazioni concernenti le variazioni della partecipazione rilevante dalla stessa detenuta nell'emittente quotato Mondo TV S.p.A.;

RILEVATO che con la sopra citata nota di contestazione la Sig.ra Giuliana Bertozzi è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

PRESO ATTO che la Sig.ra Bertozzi non ha esercitato alcuna attività difensiva;

VISTA la Relazione per la Commissione del 10 ottobre 2024 («Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della Sig.ra Giuliana Bertozzi, formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione della relativa sanzione;

RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione contestata;

CONSIDERATO che la violazione dell'art. 120, comma 2 e 4, del TUF è sanzionata dall'art. 193 del medesimo decreto, nel testo ratione temporis vigente, che prevede:

- al comma 2, l'applicazione di una delle seguenti sanzioni e misure amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni;

- al comma 2.3, che "nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila";

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:

a) quanto alla gravità:

i) la violazione ha avuto ad oggetto due comunicazioni tardive concernenti:

- il superamento della soglia rilevante del 15% della partecipazione aggregata nell'Emittente, con la quale si dava altresì conto della riduzione della partecipazione in azioni Mondo TV S.p.A. sotto la soglia rilevante del 10% del capitale votante di tale società;

- l'incremento della suddetta partecipazione sopra la soglia rilevante del 15% e l'azzeramento della partecipazione aggregata detenuta nell'Emittente, riveniente dalla restituzione delle azioni per la chiusura di un contratto di prestito titoli;

ii) tali comunicazioni sono state trasmesse con un ritardo inferiore al lasso di tempo di due mesi individuato dalla normativa di settore quale ritardo entro il quale la violazione deve essere considerata di lieve entità; peraltro, le ulteriori comunicazioni trasmesse ad integrazione delle precedenti con un ritardo superiore a tale arco temporale non contengono informazioni rilevanti rispetto alle precedenti limitandosi a modificare in misura non significativa le date e l'ammontare della variazione della partecipazione in discorso;

b) la condotta è ascrivibile alla Sig.ra Giuliana Bertozzi a titolo di colpa;

c) non si dispone di specifiche informazioni in merito alla capacità finanziaria del responsabile della

violazione;

d/e) dagli atti non emergono elementi che inducono a ravvisare specifici vantaggi ottenuti o perdite evitate dal soggetto, né specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) non vi sono evidenze di forme di collaborazione intercorse con la Consob rilevanti ai fini dell'attenuazione della gravità dell'illecito;

g) la Sig.ra Giuliana Bertozzi non risulta essere stata già destinataria di sanzioni applicate dalla Consob nei suoi confronti;

g-bis) tale indice è irrilevante nel procedimento de quo;

h) non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) tali misure sono irrilevanti nel procedimento de quo;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti della Sig.ra Giuliana Bertozzi […omissis…] sono applicate due sanzioni amministrative pecuniarie nella misura minima edittale pari a euro 5.000,00 ciascuna per le accertate ritardate comunicazioni delle variazioni della partecipazione rilevante detenuta nell'emittente quotato Mondo TV S.p.A., per un totale di euro 10.000,00, di cui alla stessa è contestualmente ingiunto il pagamento.

Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 – 00198 Roma oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;

- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;

- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica.

20 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona