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Delibera n. 23355

Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di […omissis…] per la violazione dell'art. 17, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 596/2014

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («Tuf»);

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 relativo agli Abusi di Mercato («MAR») e, in particolare:

- l'art. 17, rubricato «Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate» che al paragrafo 1 prevede che «L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente» e al paragrafo 4 prevede che l'emittente «può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente…; b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; c) l'emittente … è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni »; inoltre, «Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente […] notifica tale ritardo all'autorità competente […] e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente»;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

RILEVATO che, all'esito dell'attività istruttoria svolta e sulla base della documentazione acquisita, la Divisione Mercati – Ufficio Informazione Mercati (di seguito anche «DME»), ha ritenuto, tra l'altro, che […omissis…] (di seguito anche «la Società», «l'Emittente» […omissis…]) abbia violato la disciplina posta dall'art. 17, paragrafo 4, del MAR in ragione della tardiva attivazione dell'istituto del ritardo nella diffusione della informazione privilegiata concernente la risoluzione del rapporto di lavoro con […omissis…];

VISTA la nota datata 9 aprile 2024, notificata alla Società il successivo 12 aprile, con cui la DME, ai sensi dell'art. 187-ter.1 e 187-septies del Tuf, ha contestato a […omissis…] la violazione dell'art. 17, paragrafo 4, del MAR;

RILEVATO che con la sopra indicata nota di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota pervenuta il 22 aprile 2024 con cui la parte ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio;

VISTA la nota del successivo 8 maggio 2024 con cui la DME ha messo a disposizione la documentazione richiesta;

VISTA la nota pervenuta il 9 maggio 2024, con cui la parte ha formulato una richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive, a cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative (dal 1° ottobre 2024 ridenominato Servizio Sanzioni Amministrative - «RSA») ha fornito riscontro positivo con nota di pari data;

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla parte con nota del 1° luglio 2024;

VISTA la Relazione per la Commissione del 23 ottobre 2024 («Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione della responsabilità e alla determinazione della sanzione;

VISTA la nota del 23 ottobre 2024, con la quale copia della predetta Relazione RSA è stata trasmessa alla parte;

VALUTATE le controdeduzioni difensive presentate da […omissis…] in data 22 novembre 2024 in replica alla predetta Relazione RSA;

RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 17, paragrafo 4, del MAR;

VISTO l'art. 187-ter. 1, comma 1, del Tuf, secondo cui «Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti […] dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, […] si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis»;

VISTO l'art. 194-bis del Tuf (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sottoindicate:

a) - quanto alla gravità, la violazione in parola non è connotata da scarsa offensività o pericolosità, atteso che si è sostanziata nella tardiva attivazione dello strumento del ritardo nella comunicazione al pubblico di una informazione privilegiata, attinente alla risoluzione del rapporto di lavoro con un Dirigente apicale con responsabilità strategiche […omissis…];

- quanto alla durata, l'intervallo temporale intercorso tra il momento in cui la Società avrebbe dovuto attivare lo strumento del ritardo (al più tardi, la mattina del 1° agosto 2023) e il momento in cui detto strumento è stato attivato (sera del 2 agosto 2023) è stato pari ad almeno un giorno;

b) la violazione risulta ascrivibile alla Società quantomeno a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria della Società, al 31 dicembre 2023 il patrimonio netto è risultato pari ad euro […omissis…] e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con un utile pari ad euro […omissis…];

d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Società attraverso la violazione;

e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;

g) non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob nei confronti della Società per violazioni in materia finanziaria;

g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;

h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) nelle difese, sebbene nella diversa prospettiva di una definizione anticipata del presente procedimento sanzionatorio, la Società ha rappresentato la disponibilità ad adottare interventi da un lato volti a formare il personale e, dall'altro lato, a rafforzare le procedure MAR già adottate;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti di […omissis…], è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000,00, di cui alla Società è contestualmente ingiunto il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;

- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;

- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata alla Società interessata e pubblicata in forma anonima nel Bollettino della Consob, ai sensi dell'art. 195-bis, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 58/1998.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 187-septies del Tuf, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

10 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona