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Delibera n. 23357

Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del dott. Giordano Viglietti per l'illecito di cui all'art. 187-quinquiesdecies del d. lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («Tuf») e in particolare l'art. 187-quinquiesdecies ove, al comma 1, è previsto che «1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, è punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d'Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorità al fine dell'espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l'esercizio delle stesse»;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

RILEVATO che, all'esito dell'attività istruttoria svolta e sulla base della documentazione acquisita, la Divisione Corporate Governance – Ufficio Vigilanza sui Revisori Legali (dal 1° ottobre 2024 ridenominata Divisione Vigilanza Società di Revisione "DVR" - Vigilanza Revisori legali e standard tecnici, di seguito anche solo «VRE») ha ritenuto che l'inottemperanza opposta dal dott. Giordano Viglietti alle richieste informative e documentali formulate dall'Autorità ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 39/2010 abbia integrato l'illecito di cui all'art. 187-quinquiesdecies del Tuf;

VISTA la nota datata 17 aprile 2024, notificata in pari data, con cui VRE ha contestato al dott. Viglietti l'illecito di cui all'art. 187-quinquiesdecies del Tuf;

RILEVATO che con la sopra indicata nota di contestazione la parte incolpata è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note pervenute il 17 maggio 2024 con cui la parte ha presentato la memoria difensiva e ha richiesto la fissazione dell'audizione personale dinanzi all'Ufficio Sanzioni Amministrative (dal 1° ottobre 2024 ridenominato Servizio Sanzioni Amministrative «RSA»);

VISTO il verbale dell'audizione tenutasi in data 5 giugno 2024;

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla parte incolpata;

VISTA la Relazione per la Commissione del 28 ottobre 2024 («Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione della responsabilità e alla determinazione della sanzione;

VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione RSA è stata trasmessa alla parte;

RITENUTO conclusivamente accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, l'illecito di cui all'art. 187-quinquiesdecies del Tuf;

PRESO ATTO che la parte non ha prodotto deduzioni difensive in replica alla predetta Relazione RSA;

VISTO l'art. 187-quinquiesdecies, comma 1-bis, del Tuf, secondo cui «Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni»;

VISTO l'art. 194-bis del Tuf (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sotto indicate:

a) quanto alla gravità, la condotta omissiva del dott. Viglietti ha ritardato l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'Autorità; quanto alla durata, l'inerzia del dott. Viglietti rispetto alle richieste dell'Autorità si è protratta per almeno otto mesi a far data dal 22 settembre 2023;

b) le violazioni risultano ascrivibili al dott. Viglietti quantomeno a titolo di colpa;

c) non appare possibile determinare, sulla base degli atti, la capacità finanziaria del dott. Viglietti;

d) dagli atti non emergono elementi che consentono di determinare eventuali vantaggi ottenuti o eventuali perdite evitate dal responsabile della violazione;

e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) la violazione contestata attiene all'inadempimento dell'obbligo di collaborazione nei confronti dell'Autorità;

g) non risultano precedenti sanzioni, suscettibili di valutazione, applicate dalla Consob nei confronti del dott. Viglietti per violazioni in materia finanziaria;

g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;

h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) risulta essere intervenuta, nel mese di giugno 2024, la risoluzione degli incarichi di revisione legale in forza dei quali il dott. Viglietti è stato sottoposto alla vigilanza della Consob;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti del dott. Giordano Viglietti (cod. fisc. VGLGDN80C06C773O), […omissis…], è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 di cui allo stesso è contestualmente ingiunto il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;

- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;

- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata alla Società interessata e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del Tuf, alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

10 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona