Delibera n. 23390 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 23390
Applicazione di sanzione amministrativa nei confronti di UCAPITAL24 S.p.A. per violazioni dell’art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 596/2014
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche solo “TUF”);
VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (di seguito anche solo (“Regolamento MAR”);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il comunicato stampa diffuso il 18 giugno 2023, con il quale UCAPITAL24 S.p.A. ha rese note:
- le valutazioni del Consiglio di Amministrazione (“CdA”) sulle relazioni della Società di Revisione del 13 giugno 2023: in particolare, il CdA non condivideva il giudizio secondo cui la relazione sulla gestione al 31 dicembre 2022 non era “coerente con il bilancio di esercizio” e “redatta in conformità alle norme di legge”;
- su richiesta per le vie brevi di Consob e Borsa Italiana, le relazioni della Società di Revisione sul primo progetto di bilancio d’esercizio e consolidato, anche queste contenenti un giudizio negativo sulla continuità aziendale. In relazione al credito relativo alla partecipazione nella controllata Alphiewealth S.r.l., la società di revisione aveva rilevato nel bilancio consolidato “l’inesistenza di elementi tali da potersi iscrivere un credito per Euro 5,4 milioni tra le immobilizzazioni finanziarie”, evidenziando una perdita durevole di valore relativamente all’avviamento che richiedeva una svalutazione di € 4,5 milioni e una conseguente riduzione dell’utile e del patrimonio netto;
VISTO il comunicato stampa diffuso il 21 novembre 2023, con il quale UCAPITAL24 S.p.A. ha annunciato le dimissioni di due Consiglieri di Amministrazione, specificando di averle ricevute dagli interessati rispettivamente il 9 e 13 novembre 2023 e tali da integrare la fattispecie di cui all’art. 2386, comma 2, c.c.;
VISTA la nota del 15 maggio 2024, notificata via PEC nella medesima data, con la quale l’Ufficio Informazione Mercati della Divisione Mercati (“DME”), ha contestato a UCAPITAL24 S.p.A., ai sensi degli artt. 187-ter.1, comma 1, e 187-septies del TUF, le seguenti violazioni dell’art. 17, comma 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014:
- con riferimento al comunicato del 18 giugno 2023, la tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata costituita dal giudizio negativo della società di revisione sul progetto di bilancio di esercizio e consolidato approvato il 24 aprile 2023, emessa l’11 maggio 2023 e diffusa peraltro su sollecito della Consob e di Borsa Italiana con un ritardo di n. 38 giorni di calendario rispetto al momento in cui la stessa ha acquisito natura privilegiata, in quanto portata a conoscenza di UCAPITAL24 S.p.A.;
- con riferimento al comunicato del 21 novembre 2023, la tardiva comunicazione delle informazioni privilegiate costituite da (i) le dimissioni di due Consiglieri e (ii) il venir meno della maggioranza del CdA, con integrazione della fattispecie di cui all’art. 2386, comma 2, c.c., ritardi quantificati rispettivamente in (i) n. 13 e n. 9 giorni e (ii) n. 9 giorni di calendario rispetto alla data in cui UCAPITAL24 S.p.A. ne è venuta a conoscenza;
CONSIDERATO che UCAPITAL24 S.p.A. è stata resa edotta, con la medesima nota del 15 maggio 2024, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota del 17 maggio 2024, con la quale UCAPITAL24 S.p.A. ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento;
VISTA la nota del 3 giugno 2024 con cui la DME ha messo a disposizione la documentazione richiesta;
VISTA la nota del 17 maggio 2024, con cui la Società ha richiesto una proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive, a cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative (dal 1° ottobre 2024 ridenominato Servizio Sanzioni Amministrative «RSA») ha fornito riscontro positivo con nota in pari data;
VISTA la nota del 26 luglio 2024, con la quale UCAPITAL24 S.p.A. ha richiesto di essere audita;
VISTO il verbale di audizione del 18 settembre 2024;
ESAMINATE le deduzioni difensive formulate da UCAPITAL24 S.p.A. con nota del 26 luglio 2024 e volte a confutare le contestazioni;
VISTA la Relazione per la Commissione del 6 novembre 2024, con la quale il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni (“Relazione RSA”);
VISTA la nota con la quale copia della Relazione RSA è stata trasmessa alla parte;
VISTA la nota con la quale la Società ha depositato le proprie difese in replica alla citata Relazione RSA;
RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie:
- la violazione dell’art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 596/2014, in relazione alla tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata costituita dal giudizio negativo della società di revisione sul progetto di bilancio di esercizio e consolidato approvato il 24 aprile 2023, diffusa su sollecito della Consob e di Borsa Italiana con un ritardo di n. 38 giorni di calendario rispetto al momento in cui la stessa ha acquisito natura privilegiata, vale a dire quando è stata portata a conoscenza di UCAPITAL24 S.p.A.;
- la violazione dell’art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 596/2014, in relazione alla tardiva comunicazione delle informazioni privilegiate costituite da (i) le dimissioni di due Consiglieri e (ii) il venir meno della maggioranza del CdA, con integrazione della fattispecie di cui all’art. 2386, comma 2, c.c., ritardi quantificati rispettivamente in (i) n. 12 e n. 8 giorni e (ii) n. 8 giorni di calendario rispetto alla data in cui UCAPITAL24 S.p.A. ne è venuta a conoscenza;
VISTO l’art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 596/2014, il quale stabilisce l’obbligo dell’emittente di comunicare “al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che” lo “riguardano direttamente”;
VISTO l’art. 187-ter.1, comma 1, del TUF, secondo cui “Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti […] dall’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, […] si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis” ed il comma 4 del medesimo art. 187-ter.1, del TUF, in base al quale “Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 18, paragrafi da 1 a 6 […] del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro”. Inoltre, ai sensi dell’art. 187-ter.1, comma 9, del TUF: “Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob (…) può applicare una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata”;
VISTO l’art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale “nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”;
CONSIDERATO che ai fini della determinazione della sanzione assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:
- quanto alla gravità, che l’esatto adempimento da parte degli emittenti quotati degli obblighi previsti dalla normativa in materia di abusi di mercato rappresenta un importante strumento sia per una corretta e puntuale informazione degli investitori e del mercato, sia ai fini della prevenzione degli abusi di mercato medesimi; nel caso di specie, i comunicati stampa diffusi il 18 giugno 2023 ed il 21 novembre 2023 contenevano informazioni di natura privilegiata di non trascurabile rilevanza e che sono state comunicate con ritardo al pubblico;
- il ritardo nella diffusione al pubblico delle informazioni di natura privilegiata è stato pari a: (i) 38 giorni di calendario per quanto riguarda la tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata costituita dal giudizio negativo della società di revisione sul progetto di bilancio di esercizio e consolidato; (ii) 12 ed 8 giorni di calendario per quanto riguarda la tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata relativa alle dimissioni di due Consiglieri; (iii) 8 giorni di calendario per quanto riguarda la tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata relativa al venir meno della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, con integrazione della fattispecie di cui all’art. 2386, comma 2, c.c.;
- le violazioni risultano ascrivibili a UCAPITAL24 S.p.A. a titolo di colpa;
- quanto alla capacità finanziaria di UCAPITAL24 S.p.A., al 31 dicembre 2023 il patrimonio netto era negativo per € 2.868.000 e la posizione finanziaria netta è risultata essere di € 289.000;
- dagli atti non emergono elementi che inducono a ravvisare specifici vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla società attraverso la violazione; né appaiono determinabili, sulla base degli atti, eventuali specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
- la Società ha cooperato con la Consob nel riscontrare la richiesta ex art. 115 del D. Lgs. n. 58/1998, all’esito della cui valutazione è stato avviato il presente procedimento;
- UCAPITAL24 S.p.A. non è mai stata sanzionata dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;
- nel caso di specie la lettera g-bis) è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;
- non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
- pur non avendo UCAPITAL24 S.p.A. ancora effettivamente adottato misure finalizzate ad evitare, in futuro, il ripetersi delle violazioni contestate, la stessa si è impegnata ad attivare azioni di miglioramento delle procedure interne per la valutazione delle informazioni privilegiate.
SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;
D E L I B E R A:
Nei confronti di UCAPITAL24 S.p.A., avente sede legale a Milano, Via dei Piatti n. 11 (Partita IVA n. 10144280962) sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) con riferimento al comunicato del 18 giugno 2023, sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 30.000 per la violazione dell’art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 596/2014, con riguardo alla tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata costituita dal giudizio negativo della società di revisione sul progetto di bilancio di esercizio e consolidato approvato il 24 aprile 2023, diffusa peraltro su sollecito della Consob e di Borsa Italiana con un ritardo di n. 38 giorni di calendario rispetto al momento in cui la stessa ha acquisito natura privilegiata, in quanto portata a conoscenza di UCAPITAL24 S.p.A.;
b) con riferimento al comunicato del 21 novembre 2023, sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 10.000 per la violazione dell’art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 596/2014, con riguardo alla tardiva comunicazione delle informazioni privilegiate costituite da (i) le dimissioni di due Consiglieri e (ii) il venir meno della maggioranza del CdA, con integrazione della fattispecie di cui all’art. 2386, comma 2, c.c., ritardi quantificati rispettivamente in (i) n. 12 e n. 8 giorni e (ii) n. 8 giorni di calendario rispetto alla data in cui UCAPITAL24 S.p.A. ne è venuta a conoscenza;
per una sanzione complessiva pari a € 40.000, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.
Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere effettuato, mediante il modulo allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento o nel termine di sessanta giorni se il soggetto sanzionato risiede all’estero.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 - 00198 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l’ISEE;
- per gli enti: un’auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.
Ai fini dell’accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante;
- per gli enti: l’auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente per territorio, ai sensi dell’art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, entro trenta giorni dalla data di notifica o entro sessanta giorni se il soggetto sanzionato risiede all’estero.
15 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona