Delibera n. 23402 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 23402
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria e ingiunzione di porre termine alla condotta e di non reiterarla nei confronti del signor Deodato Salafia, per violazioni dell'art. 19, par. 1, del Regolamento (Ue) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato («Regolamento MAR»);
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATE le risultanze dell’attività di indagine condotta dalla Divisione Vigilanza Mercati sulla compravendita di azioni e warrant emessi da Deodato.Gallery S.p.A. [con sede legale a Milano (MI), in via Nerino n. 2, P.I. 08963710960; di seguito anche la “Società” o l’“Emittente”], negoziati a partire dal 25 gennaio 2023 sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da parte del Signor Deodato Salafia [nato a Milano (MI) il 21 gennaio 1970 […omissis…], C.F. SLFDDT70A21F205E], nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e di giugno 2023;
VISTA la nota datata 18 aprile 2024, notificata in data 24 maggio 2024, con cui la Divisione Vigilanza Mercati ha contestato al Signor Deodato Salafia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 187-ter.1, comma 4, e 187-septies del TUF, le violazioni dell’art. 19, paragrafo 1, del Regolamento MAR, in relazione a: (i) la tardiva comunicazione delle operazioni poste in essere sui warrant “Deodato.Gallery 2023-2028”, nel periodo 30 gennaio 2023 – 7 febbraio 2023, nonché (ii) il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle operazioni di compravendita di azioni Deodato.Gallery e warrant “Deodato.Gallery 2023-2028”, poste in essere nel periodo 16 febbraio 2023 - 26 giugno 2023;
RILEVATO che con la citata lettera di contestazione il Signor Salafia è stato reso edotto della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;
ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dal Signor Salafia con nota del 24 luglio 2024, pervenuta il 2 agosto 2024;
VISTA la Relazione per la Commissione del 18 novembre 2024 («Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e la complessiva posizione difensiva rappresentata dal Signor Salafia, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine all’imputazione della responsabilità e alla determinazione delle sanzioni;
VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione RSA è stata trasmessa alla Parte;
PRESO ATTO che la Parte non ha prodotto deduzioni difensive in replica alla citata Relazione RSA;
RITENUTE conclusivamente accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni dell’art. 19 del Regolamento MAR oggetto di contestazione;
RILEVATO che, per la mancata osservanza delle previsioni di cui all’art. 19 del Regolamento MAR da parte di chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ha operato in conto proprio su titoli del medesimo emittente quotati su un mercato regolamentato, trovano applicazione i seguenti commi dell’art. 187-ter.1, del TUF:
«5. Se le violazioni […] sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. […]
7. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall’articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all’art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l’infrazione contestata è cessata.
10. L’inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l’aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
RILEVATO che l’art. 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del Regolamento MAR, cui rinvia il comma 8 dell’art. 187-ter.1, del TUF citato, prevede le seguenti misure amministrative:
«a) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento;
e) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
f) nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
g) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio»;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sottoindicate:
a) - con riguardo alla gravità oggettiva delle violazioni, si ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per qualificare la condotta del Signor Salafia come scarsamente offensiva degli interessi giuridici protetti dalla normativa de qua. Tale conclusione è fondata sulle considerazioni che la disciplina dell’internal dealing mira, in via generale, a incrementare la trasparenza dei mercati finanziari, garantendo trasparenza e omogeneità informativa relativamente a quelle operazioni che, in quanto poste in essere dai manager o da persone a questi strettamente legate, possono assumere una specifica “funzione segnaletica” per il mercato della percezione che tali soggetti hanno sulle prospettive della società e del gruppo di appartenenza. Inoltre, siffatta disciplina svolge una funzione preventiva degli illeciti di abuso di mercato ed è funzionale a garantire l’effettività dell’attività di vigilanza. Nel caso di specie, l’omissione informativa ha riguardato diverse operazioni di compravendita (eseguite mediante n. 67 proposte di negoziazione, di cui n. 24 relative ad operazioni comunicate tardivamente e n. 43 relative ad operazioni per le quali è stata completamente omessa la notifica sia alla Consob che alla Società), aventi ad oggetto un quantitativo non indifferente di azioni (n. 111.000) e di warrant (n. 131.300) dell’Emittente, per un controvalore totale dell’operatività oggetto di contestazione pari ad euro 159.804,67 (di cui euro 148.674,67 in acquisto ed euro 11.130 in vendita, sia di azioni che di warrant). Tali operazioni avrebbero potuto (e dovuto) rappresentare un elemento segnaletico non irrilevante per il mercato trattandosi di operazioni poste in essere dal Presidente e Amministratore Delegato dell’Emittente;
- con riguardo alla durata della violazione, la condotta oggetto di contestazione si è protratta per quasi sei mesi, da fine gennaio 2023 a fine giugno 2023, coincidenti peraltro con i primi sei mesi di quotazione delle azioni e dei warrant della Società sull’Euronext Growth Milan, che hanno avuto inizio il 25 gennaio 2023;
b) la violazione risulta ascrivibile al Signor Salafia a titolo di colpa, sub specie di negligenza;
c) quanto alla capacità finanziaria del Signor Salafia, non risultano agli atti elementi informativi utili a stimarla;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dal Signor Salafia attraverso la violazione;
e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
f) con riguardo al livello di cooperazione del responsabile delle violazioni con la Consob, il Signor Salafia, nel corso del presente procedimento sanzionatorio, ha assunto un atteggiamento collaborativo, anche attraverso l’ammissione della propria responsabilità;
g) nei confronti dell’autore delle violazioni non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;
g-bis) indice non applicabile nel caso di specie;
h) non si ravvisano potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) il Signor Salafia ha dichiarato di avere adottato misure atte evitare in futuro il ripetersi delle violazioni, consistenti nell’assunzione da parte della Società di una nuova risorsa preposta alle comunicazioni ai sensi dell’art. 19 MAR, le cui mansioni si affiancano a quelle del Responsabile Amministrativo di Deodato.Gallery S.p.A.;
RITENUTO che una risposta sanzionatoria “mista” - consistente nell’applicazione di una sanzione pecuniaria congiunta a una misura amministrativa - sia la più proporzionata ed adeguata, da un lato, al fatto che la condotta illecita complessivamente considerata si è articolata in plurime omissioni di notificazioni alla Consob e alla Società ai fini della successiva diffusione delle informazioni al pubblico, determinando una compromissione prolungata nel tempo delle finalità generali perseguite dalla normativa in materia di comunicazione delle “operazioni dei manager” e, dall’altro, oltreché dei numerosi elementi attenuativi utili ai fini della determinazione della proposta sanzionatoria, anche dell’opportunità di perseguire un obbiettivo di ripristino della completezza informativa del mercato;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
È applicata nei confronti del Signor Deodato Salafia, nato a Milano (MI) il 21 gennaio 1970 […omissis…] (C.F. SLFDDT70A21F205E), una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari ad euro 20.000, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.
È ingiunto nei confronti del Signor Deodato Salafia di porre termine alla violazione dell’art. 19 del Regolamento MAR, adempiendo, seppur tardivamente, ai citati obblighi di notificazione secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento al fine di ripristinare la completezza e correttezza informativa del mercato. È altresì ingiunto al medesimo Signor Salafia di astenersi dal ripetere nel futuro violazioni della stessa specie.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l’ISEE;
- per gli enti: un’auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.
Ai fini dell’accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante;
- per gli enti: l’auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente per territorio ai sensi dell’art. 187-septies, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni entro trenta giorni dalla data di notifica.
22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona