Delibera n. 23491 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 23491
Applicazione di sanzione amministrativa nei confronti di Ecosuntek S.p.A. per violazioni dell’art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 596/2014
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche solo “TUF”);
VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (di seguito anche solo “MAR”);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il comunicato stampa del 9 agosto 2023, delle ore 20.56, con il quale Ecosuntek S.p.A. ha diffuso al pubblico (tramite SDIR - Sistema di Diffusione Informazioni Regolamentate, con il codice REGEM – ossia come un’informazione non privilegiata), un comunicato stampa avente ad oggetto la sottoscrizione da parte della controllata Eco Trade S.r.l. di due accordi preliminari “firmati in data 31 luglio 2023”, che prevedevano “l’acquisto delle partecipazioni detenute in +Energia S.p.A. dal Signor Paolo Marinangeli per una quota del 17,90% e dalla Soni Mar Srl per una quota del 26,875% per una quota complessiva del 44,775%”, ad un prezzo complessivo di € 21,275 mln, da versarsi al closing, previsto per la fine di ottobre 2023;
VISTO il comunicato stampa del 31 ottobre 2023, delle ore 18.27, con il quale Ecosuntek S.p.A. ha annunciato (tramite SDIR, con il codice 2.2 - informazione privilegiata) il closing dell’operazione sopra richiamata, evidenziando che “rispetto agli accordi preliminari siglati in data 31 luglio 2023 - comunicati al mercato in data 9 agosto 2023 - e a seguito degli ulteriori sviluppi delle trattative intervenute tra le parti, Eco Trade ha perfezionato l’acquisto di una partecipazione pari al 46,775% di +Energia (44,775% era la quota originariamente convenuta), ad un prezzo complessivo pari ad Euro 23.000.000,00 (“Prezzo di Acquisto”), che tiene conto anche dell’acquisto dal Signor P.M. (Paolo Mariangeli) dell’ulteriore 2% della partecipazione dallo stesso detenuta in +Energia (rispetto ad un prezzo complessivo per l’acquisto del 44,775% di +Energia pari ad Euro 21.275.000,00 definito negli accordi preliminari siglati a fine luglio)”;
VISTA la nota del 23 luglio 2024, notificata via PEC nella medesima data, con la quale l’Ufficio Informazione Mercati della Divisione Mercati (dal 1° ottobre 2024 ridenominata Divisione Vigilanza Mercati, “DME”), ha contestato a Ecosuntek S.p.A., ai sensi degli artt. 187-ter.1, comma 1, e 187- septies del TUF:
- la violazione dell’art. 17, comma 1, del MAR[1], per non aver qualificato l’informazione concernente l’acquisizione della partecipazione in +Energia S.p.A. come privilegiata, circostanza che avrebbe consentito di gestire le trattative con le relative controparti anche facendo ricorso alla disciplina del “ritardo”, ex art. 17, par. 4, del MAR, fino alla diffusione del comunicato intercorsa il 9 agosto 2023;
- la violazione dell’art. 17, comma 1, del MAR, poiché il comunicato del 31 ottobre 2023 è risultato incompleto ai fini di una corretta valutazione da parte del pubblico in merito al controllo ed alla gestione di +Energia S.p.A., non essendo stato reso noto il patto, sottoscritto in pari data, tra Eco Trade S.r.l., il socio Sergio Marinangeli e il socio Mariano Musci;
CONSIDERATO che Ecosuntek S.p.A. è stata resa edotta, con la medesima nota del 23 luglio 2024, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota dell’8 agosto 2024, con la quale Ecosuntek S.p.A. ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento;
VISTA la nota del 23 agosto 2024 con cui la DME ha messo a disposizione la documentazione richiesta;
VISTA la nota dell’8 agosto 2024, con cui la Società ha richiesto una proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive, a cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative (dal 1° ottobre 2024 ridenominato Servizio Sanzioni Amministrative «RSA») ha fornito riscontro positivo con nota del 12 agosto 2024;
ESAMINATE le deduzioni difensive formulate da Ecosuntek S.p.A. con nota del 20 settembre 2024 e volte a confutare le contestazioni;
VISTA la Relazione per la Commissione del 19 dicembre 2024, con la quale il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;
VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione RSA è stata trasmessa alla parte; VISTE le controdeduzioni presentate dalla Società in replica alla Relazione RSA; RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie:
- la violazione dell’art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 596/2014, in relazione alla tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata concernente la conclusione - da parte della società Eco Trade, controllata da Ecosuntek - di due contratti preliminari con cui si impegnava all’acquisto di una partecipazione in +Energia pari al 44,775%, ad un prezzo complessivo di € 21,275 mln;
- la violazione dell’art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 596/2014, in relazione alla tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata costituita dalla stipula in data 31 ottobre 2023, nell’ambito degli accordi pertinenti all’operazione di acquisizione + Energia, di un patto volto a disciplinare la gestione di +Energia concluso tra Eco Trade, il socio Marinangeli, titolare di una partecipazione identica a quella di Eco Trade, e il socio Mariano Musci, titolare di una partecipazione pari al 6,45%, con il quale veniva riconosciuto ad Ecosuntek il diritto di gestione della società +Energia, nonostante il controllo congiunto dei soggetti sopra citati;
VISTO l’art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 596/2014, il quale stabilisce l’obbligo dell’emittente di comunicare “al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che” lo “riguardano direttamente”;
VISTO l’art. 187-ter.1, comma 1, del TUF, secondo cui “Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti […] dall’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, […] si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis” ed il comma 4 del medesimo art. 187-ter.1, del TUF, in base al quale “Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 18, paragrafi da 1 a 6 […] del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro”. Inoltre, ai sensi dell’art. 187-ter.1, comma 9, del TUF: “Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob (…) può applicare una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata”;
VISTO l’art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale “nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”;
CONSIDERATO che ai fini della determinazione della sanzione assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:
- quanto alla gravità, che l’esatto adempimento da parte degli emittenti quotati degli obblighi previsti dalla normativa in materia di abusi di mercato rappresenta un importante strumento sia per una corretta e puntuale informazione degli investitori e del mercato, sia ai fini della prevenzione degli abusi di mercato medesimi; nel caso di specie, i comunicati stampa diffusi il 9 agosto 2023 e l’8 gennaio 2024 contenevano informazioni di natura privilegiata di non trascurabile rilevanza e che, nel primo caso, non sono state nemmeno qualificate come privilegiate e, in entrambi i casi, sono state comunicate con ritardo al pubblico;
- il ritardo nella diffusione al pubblico delle informazioni di natura privilegiata è stato pari a: (i) 9 giorni di calendario per quanto riguarda la tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata concernente la conclusione - da parte della società Eco Trade, controllata da Ecosuntek S.p.A. - di due contratti preliminari con cui si impegnava all’acquisto di una partecipazione in +Energia pari al 44,775%; (ii) 70 giorni di calendario per quanto riguarda la tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata relativa all’esistenza di un patto parasociale volto a disciplinare la gestione di +Energia;
- le violazioni risultano ascrivibili a Ecosuntek S.p.A. a titolo di colpa;
- quanto alla capacità finanziaria di Ecosuntek S.p.A., al 30 giugno 2024 il patrimonio netto consolidato del gruppo Ecosuntek era pari a € 15.183.366 e la posizione finanziaria netta del gruppo è risultata essere di € 19.880.217;
- dagli atti non emergono elementi che inducono a ravvisare specifici vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla società attraverso la violazione; né appaiono determinabili, sulla base degli atti, eventuali specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
- la Società ha cooperato con la Consob nel riscontrare la richiesta ex art. 115 del D. Lgs. n. 58/1998, all’esito della cui valutazione è stato avviato il presente procedimento;
- Ecosuntek S.p.A. non è mai stata sanzionata dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;
- nel caso di specie la lettera g-bis) è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;
- non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
- dagli atti non emergono che siano state adottate dalla Società misure al fine di evitare, in futuro, il ripetersi delle violazioni contestate;
SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;
D E L I B E R A:
Nei confronti di Ecosuntek S.p.A., avente sede legale a Gualdo Tadino (PG) in Via Fratelli Cairoli snc (Partita IVA n. 03012400549) sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 20.000 per la violazione dell’art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 596/2014, con riguardo alla tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata concernente la conclusione - da parte della società Eco Trade, controllata da Ecosuntek - di due contratti preliminari finalizzati all’acquisto di una partecipazione in +Energia pari al 44,775%, ad un prezzo complessivo di € 21,275 mln;
b) sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 30.000 per la violazione dell’art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 596/2014, con riguardo alla tardiva comunicazione dell’informazione privilegiata costituita dalla stipula in data 31 ottobre 2023, nell’ambito degli accordi pertinenti all’operazione di acquisizione + Energia, di un patto volto a disciplinare la gestione di +Energia concluso tra Eco Trade, il socio Marinangeli, titolare di una partecipazione identica a quella di Eco Trade (ossia pari a 46,775%), e il socio Mariano Musci, titolare di una partecipazione pari al 6,45%, con il quale veniva riconosciuto ad Ecosuntek il diritto di gestione della società +Energia;
per una sanzione complessiva pari a € 50.000, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.
Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere effettuato, mediante il modulo allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento o nel termine di sessanta giorni se il soggetto sanzionato risiede all’estero.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l’ISEE;
- per gli enti: un’auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.
Ai fini dell’accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante;
- per gli enti: l’auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente per territorio, ai sensi dell’art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, entro trenta giorni dalla data di notifica o entro sessanta giorni se il soggetto sanzionato risiede all’estero.
26 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
[1] Come attuato dalle relative norme tecniche: Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1055/2016, a sua volta attuato in Italia dall’art. 65-ter del Regolamento 11971/1999 che rinvia all’Allegato, Sezione B, del Regolamento Delegato (UE) n. 1437/2016 (sez. B classi e sottoclassi delle informazioni previste dalla regolamentazione; codice 2.2 - informazioni privilegiate).