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Avverso il provvedimento Massimo Gabelli, Enzo Dalla Riva e Manuela Salvestrin, hanno promosso opposizione presso la Corte di Appello di Milano in data 7.05.2025.

Delibera n. 23503

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei Sig.ri Massimo Gabelli, Enzo Dalla Riva, Mara Luisa Sartori, Nadia Bonelli e Manuela Salvestrin, componenti pro tempore del Collegio Sindacale di Bioera S.p.A., per violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a) e c), e comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF») e, in particolare, l’art. 149, comma 1, lettere a) e c), e comma 3, ove è previsto che:

  • «1. Il collegio sindacale vigila: a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; […]; c) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; […]»;
  • «3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione»;

VISTO il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni («Regolamento OPC»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

RILEVATO che, a seguito dell’attività di vigilanza svolta dalla Divisione Corporate Governance, Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci («Divisione Corporate Governance» o «DCG»), sulla società Bioera S.p.A. («Bioera» o «la Società») è emersa l’inadeguatezza del sistema di controllo interno di Bioera e del Gruppo Bioera nel periodo 2019-2022. Tale sistema non ha consentito di identificare e monitorare in modo adeguato i rischi connessi alle operazioni poste in essere in conflitto di interessi, decise al di fuori degli organi competenti e senza l’applicazione dei previsti presidi di correttezza procedurale e sostanziale, favorendo il verificarsi di situazioni rischiose per la tutela degli azionisti, nonché comportamenti non corretti da parte degli esponenti aziendali. L’insieme delle operazioni esaminate, espressione di una gestione gravemente viziata dall’autoreferenzialità del socio di controllo e amministratore delegato della Società, ha inciso sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, senza che negli anni in cui tali operazioni hanno avuto corso fossero attivate le necessarie verifiche dalle strutture e dagli organi preposti, ivi incluso il Collegio Sindacale;

RILEVATO che le carenze dell’assetto dei controlli si sono riverberate in maniera evidente, in particolare, sull’operatività con parti correlate della Società e del suo gruppo, a cui Bioera ha fatto ricorso in maniera strutturale con molteplici flussi finanziari a beneficio di parti correlate;

RILEVATO che dagli atti acquisiti è emerso che i componenti del Collegio Sindacale di Bioera non hanno vigilato sul rispetto della disciplina degli interessi degli amministratori di cui all’art. 2391 c.c., né sulla scorretta o mancata applicazione del Regolamento OPC con riferimento a molteplici operazioni, venendo meno ai propri doveri di vigilanza previsti dall’art. 149, comma 1, lettere a) e c), del TUF e di segnalazione alla Consob di irregolarità ai sensi dell’art. 149, comma 3, del TUF, con riguardo a una pluralità di fatti intervenuti nel periodo 2019-2022;

VISTA la nota datata 29 luglio 2024 e notificata in pari data, con cui la DCG, ai sensi degli artt. 193, comma 3, e 195 del TUF, ha contestato ai Sig.ri Massimo Gabelli, Enzo Dalla Riva, Mara Luisa Sartori, Nadia Bonelli e Manuela Salvestrin – in qualità di componenti effettivi del Collegio Sindacale di Bioera, tenendo conto della presenza negli organi sociali nel periodo di riferimento delle specifiche operazioni e della partecipazione alle riunioni in cui alcune di tali operazioni sono state esaminate e/o approvate e della conoscenza di elementi rilevanti per l’individuazione di alcune operazioni con parti correlate– la violazione dei doveri di vigilanza previsti dall’art. 149, comma 1, lettere a) e c), del TUF, e la violazione del dovere di segnalazione alla Consob di irregolarità ai sensi dell’art. 149, comma 3, del TUF;

RILEVATO che con la sopra indicata nota di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note pervenute tra il 31 luglio 2024 ed il 9 agosto 2024, con cui tutte le parti hanno formulato richieste di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive, a cui è stato fornito positivo riscontro con note trasmesse tra il 1° e il 9 agosto 2024;

VISTE le note pervenute tra il 31 luglio 2024 ed il 9 agosto 2024, con cui tutte le parti hanno formulato istanze di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio, nonché agli atti eventualmente acquisiti al fascicolo successivamente all’avvio del procedimento. A tali istanze è stato fornito positivo riscontro con note del 22 agosto 2024, con cui sono stati contestualmente trasmessi gli atti posti a base delle contestazioni; con successive note del 5 novembre 2024 si è completata la messa a disposizione della documentazione richiesta, mediante trasmissione degli atti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente alla notifica delle contestazioni e all’accesso espletato in precedenza;

VISTE le note pervenute tra il 31 luglio 2024 ed il 9 agosto 2024, con cui tutte le parti, ad eccezione della Sig.ra Sartori, hanno presentato una richiesta di audizione personale e a cui è stato fornito positivo riscontro con note trasmesse tra il 1° ed il 9 agosto 2024, recanti l’invito a prendere contatti con il responsabile del procedimento per concordarne la data e le modalità di svolgimento. In assenza di riscontro a tale invito, ed a seguito della richiesta di manifestare il perdurante interesse allo svolgimento dell’audizione, con note pervenute in data 7 e 8 novembre 2024 le parti richiedenti l’audizione personale hanno dichiarato di rinunciare alla stessa;

ESAMINATE le deduzioni difensive formulate con note pervenute tra il 20 settembre 2024 ed il 3 ottobre 2024;

VISTA la Relazione per la Commissione del 7 febbraio 2025, con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione delle relative sanzioni (“Relazione RSA”);

VISTA la nota con la quale la Relazione RSA è stata trasmessa alle parti;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dalle parti in replica alla Relazione RSA;

RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a) e c), e comma 3, del TUF oggetto di contestazione;

VISTO l’art. 193, comma 3, lett. a), del TUF, il quale dispone che «ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell’adempimento dei doveri previsti dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3» si applica «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila»;

VISTO l’art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis)  la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis)  misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi».

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sottoindicate:

a) - quanto alla gravità, le violazioni si sono sostanziate nell’inosservanza dei doveri di vigilanza e di comunicazione alla Consob, posti dall’ordinamento in capo al Collegio Sindacale quale referente primario nel circuito dei controlli sulle società quotate, in funzione di ausilio all’esercizio dei propri poteri da parte della Consob e allo scopo di tutelare gli interessi degli investitori ed il mercato; l’organo di controllo non ha ottemperato ai propri doveri di vigilanza previsti dall’art. 149, comma 1, lettere a), e c), del TUF e di comunicare senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nel corso dell’attività di vigilanza, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del TUF;

- quanto alla durata, entrambe le violazioni sono riferibili al periodo compreso tra il 2019 e il 2022, ma vanno ricondotte all’effettivo periodo di permanenza in carica di ciascun sindaco: Massimo Gabelli dal 6 giugno 2017 al 19 giugno 2020, Enzo Dalla Riva dal 13 novembre 2018 al 5 luglio 2023, Mara Luisa Sartori dal 6 giugno 2017 al 19 giugno 2020, Nadia Bonelli dal 19 giugno 2020 al 5 luglio 2023 e Manuela Salvestrin dal 19 giugno 2020 al 5 luglio 2023;

b) le violazioni risultano ascrivibili ai componenti dell’organo di controllo quantomeno a titolo di colpa;

c) non risultano agli atti elementi relativi alla capacità finanziaria degli incolpati;

d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili specifici vantaggi ottenuti o perdite evitate attraverso le violazioni;

e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni;

f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;

g) non risultano precedenti sanzioni applicate dalla Consob per violazioni in materia finanziaria suscettibili di valutazione;

g-bis)  nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;

h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis)  non risultano misure adottate dai responsabili delle violazioni, successivamente alle violazioni stesse, al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi.

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981;

RITENUTO altresì, ai fini dell’applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dall’inosservanza dell’art. 149, comma 1, lettere a) e c), del TUF, riguardante il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, nonché sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, la cui integrazione ha consentito la realizzazione della violazione dell’art. 149, comma 3, del TUF.

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l’importo per ognuno di essi indicato:

  • Massimo Gabelli (nato a Spilimbergo [PN] il 20.1.1970 e […omissis…] - C.F. GBLMSM70A20I904L): euro 35.000,00 (pari ad euro 25.000,00 per la violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a) e c), del TUF, ritenuta più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000,00 avuto riguardo alla violazione dell’art. 149, comma 3, del TUF);
  • Enzo Dalla Riva (nato a Treviso il 20.3.1977 ed […omissis…] - C.F. DLLNZE77C20L407B): euro 60.000,00 (pari ad euro 45.000,00 per la violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a) e c), del TUF, ritenuta più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 avuto riguardo alla violazione dell’art. 149, comma 3, del TUF);
  • Mara Luisa Sartori (nata a Milano il 16.9.1971 ed […omissis…] - C.F. SRTMLS71P56F205L): euro 35.000,00 (pari ad euro 25.000,00 per la violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a) e c), del TUF, ritenuta più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000,00 avuto riguardo alla violazione dell’art. 149, comma 3, del TUF);
  • Nadia Bonelli (nata a Milano il 16.10.1963 ed […omissis…] - C.F. BNLNDA63R56F205C): euro 35.000,00 (pari ad euro 25.000,00 per la violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a) e c), del TUF, ritenuta più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000,00 avuto riguardo alla violazione dell’art. 149, comma 3, del TUF);
  • Manuela Salvestrin (nata a Treviso il 23.9.1975 e […omissis…] - C.F. SLVMNL75P63L407V): euro 35.000,00 (pari ad euro 25.000,00 per la violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a) e c), del TUF, ritenuta più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000,00 avuto riguardo alla violazione dell’art. 149, comma 3, del TUF).

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob – Via Giovanni Battista Martini n. 3, c.a.p. 00198 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

  • per le persone fisiche: la certificazione attestante l’ISEE;
  • per gli enti: un’auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.

Ai fini dell’accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante;
  • per gli enti: l’auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del TUF, alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

1° aprile 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona