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Delibera n. 23572

Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni e della relativa disposizione attuativa

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTI il Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea in data 4 luglio 2012 (di seguito, anche solo «Regolamento EMIR»), come modificato dal Regolamento UE n. 834/2019, il Regolamento Delegato UE n. 148/2013 adottato dalla Commissione il 19 dicembre 2012, come modificato dal Regolamento Delegato UE n. 2017/104 (di seguito, anche solo «Regolamento Delegato») e il Regolamento di Esecuzione UE n. 1247/2012 adottato dalla Commissione il 19 dicembre 2012, come modificato dal Regolamento di Esecuzione UE n. 2017/105 (di seguito, anche solo «Regolamento di Esecuzione»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni;

CONSIDERATO che, nell’ambito delle consuete attività di vigilanza sul corretto adempimento dell’obbligo di reporting, dall’analisi delle segnalazioni effettuate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (nel seguito anche “Banca MPS” o la “Banca”) e da MPS Capital Services S.p.A. (nel seguito anche “MPS CS”), ora incorporata in Banca MPS, è emerso un numero elevato di segnalazioni, alla data del 26 maggio 2023, per le quali il campo relativo alla Collateralisation non è stato valorizzato;

VISTA la nota del 27 luglio 2023 con la quale la Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading (di seguito, anche solo “DME”; ora, Divisione Vigilanza Mercati) ha inviato alla Banca una nota con l’evidenza delle sospette anomalie e la richiesta di verificare le segnalazioni aventi il campo Collateralisation non valorizzato, nonché di adottare tempestivamente interventi correttivi idonei ad assicurare il regolare adempimento dell’obbligo di reporting, ivi inclusa l’adozione o la revisione delle procedure interne per conformarsi pienamente a detto obbligo;

VISTE la nota di riscontro del 15 settembre 2023 e la successiva integrazione del 16 novembre 2023 inviate dalla Banca;

VISTA la nota del 28 novembre 2023 con cui la DME ha inoltrato alla Banca una richiesta di informazioni aggiuntive;

VISTA la risposta fornita dalla Banca in data 20 dicembre 2023 e la successiva integrazione del 27 marzo 2024;

VISTA la nota del 12 settembre 2024, notificata in pari data, con la quale la Divisione Vigilanza Mercati, Ufficio Post-Trading ha contestato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi degli articoli 193-quater, comma 1, e 195 del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”), la violazione dell’articolo 9 del Regolamento EMIR e relative disposizioni attuative. In particolare, la DME ha contestato alla Banca:

  • il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, comma 1 di EMIR, per non avere Banca MPS e MPS CS assolto agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 1 del Regolamento Delegato e all’articolo 3ter del Regolamento di Esecuzione, in quanto:

a) Banca MPS nel periodo compreso tra l’1/11/2017 e il mese di ottobre 2023 non ha segnalato i campi relativi alla collateralizzazione e quelli relativi ai margini;
in particolare, nel periodo compreso tra l’1/03/2022 e il 30/09/2023, Banca MPS non ha segnalato i campi di collateralizzazione e i campi relativi ai margini per n. 178.875 segnalazioni, per un ammontare complessivo di margini non segnalati pari a € 740.049.575.358; e

b) MPS CS nel periodo compreso tra l’1/11/2017 e il 26/05/2023 non ha segnalato i campi relativi alla collateralizzazione e quelli relativi ai margini;
in particolare, nel periodo compreso tra l’1/03/2022 e il 26/05/2023, MPS CS non ha segnalato i campi relativi alla collateralizzazione e quelli relativi ai margini per n. 692.630 segnalazioni, per un ammontare complessivo di margini non segnalati pari a € 494.161.044.669;

  • il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, comma 1sexies di EMIR, in quanto Banca MPS e MPS CS non hanno adottato gli adeguati presidi a verifica della completezza e correttezza delle segnalazioni ai sensi di EMIR;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione;

VISTE le distinte note del 7 ottobre 2024, con le quali la Banca ha richiesto alla Divisione Vigilanza Mercati e al Servizio Sanzioni Amministrative (di seguito, anche solo «RSA») di accedere agli atti del procedimento sanzionatorio e, contestualmente, ha formulato istanza a RSA di proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che l’istanza di accesso è stata riscontrata dalla DME, anche per conto di RSA, con nota del 15 ottobre 2024, con cui è stata trasmessa alla Banca la pertinente documentazione, e che con nota in pari data RSA ha accolto l’istanza di proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive;

ESAMINATA la nota dell’8 novembre 2024 con cui la Banca ha fatto pervenire una memoria di deduzioni difensive;

VISTA la Relazione per la Commissione del 25 marzo 2025 («Relazione RSA»), con la quale il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalla Banca, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate, formulando conseguenti proposte in ordine all’imputazione della responsabilità ed alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 25 marzo 2025 con la quale è stata trasmessa alla Banca copia della predetta Relazione RSA;

VALUTATE le controdeduzioni difensive presentate dalla Società in data 24 aprile 2025 in replica alla predetta Relazione RSA;

RITENUTA conseguentemente accertata, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la violazione dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento EMIR, dell’articolo 3 del Regolamento Delegato, dell’articolo 3-ter del Regolamento di Esecuzione e dell’articolo 9, comma 1-sexies, del Regolamento EMIR;

RILEVATO che la violazione relativa all’infrazione dell’articolo 9, comma 1, e 9, comma 1sexies del Regolamento EMIR è punita ai sensi dell’art. 193-quater, comma 1, del TUF, che prevede, nei confronti delle società o degli enti che non osservino le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni «ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF ratione temporis vigente, ai sensi del quale «nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della determinazione della sanzione assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:

a) le violazioni delle norme del Regolamento EMIR ascritte alla Banca riguardano non solo fattispecie di mancato assolvimento degli obblighi di reporting ivi prescritti, ma fanno anche riferimento a carenze riscontrate nei presidi aziendali preordinati alla verifica della completezza e correttezza delle segnalazioni dovute all’Autorità di vigilanza. Il complessivo numero delle operazioni per le quali sono state registrate omissioni nelle dovute segnalazioni risulta oggettivamente considerevole, connotando di sensibile gravità quanto emerso. In particolare, nel periodo compreso tra l’1/03/2022 e il 30/09/2023 Banca MPS non ha valorizzato i campi di collateralizzazione e i campi relativi ai margini per n. 178.875 segnalazioni, per un ammontare complessivo di margini non segnalati pari a € 740.049.575.358, mentre MPS CS, nel periodo compreso tra l’1/03/2022 e il 26/05/2023, non ha valorizzato i campi relativi alla collateralizzazione e quelli relativi ai margini per n. 692.630 segnalazioni, per un ammontare complessivo di margini non segnalati pari a € 494.161.044.669. Le carenze nei presidi a verifica della completezza e correttezza delle segnalazioni EMIR hanno coinvolto plurimi aspetti concernenti, tra l’altro, l’implementazione di adeguati presidi per controllare la completezza e la correttezza delle segnalazioni. Dette infrazioni si connotano anch’esse per un non trascurabile livello di gravità attesa la finalità propria delle segnalazioni in discorso, tese a consentire alle Autorità competenti di svolgere attività di monitoraggio delle esposizioni e del rischio delle controparti e a monitorare la circolazione del collaterale a protezione della stabilità dei mercati e a fare chiarezza sul potenziale rischio sistemico delle operazioni collateralizzate. Con riguardo alla durata, l’arco temporale delle violazioni accertate va quantomeno dal settembre 2019 all’ottobre 2023, risultando coperto dalla prescrizione l’addebito elevato in relazione al periodo intercorrente tra l’1/11/2017 e il 12 settembre 2019;

b) le violazioni risultano ascrivibili alla Banca a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria, dal bilancio 2023 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. risulta che l’utile di esercizio al 31 dicembre 2023 è di euro 2.021.525.017:

d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le condotte illecite poste in essere;

e) dagli atti non emergono elementi che consentano di individuare specifici pregiudizi cagionati a terzi;

f) la Banca ha tenuto, sia in sede di vigilanza che nell’ambito del procedimento sanzionatorio, un atteggiamento collaborativo, avendo tra l’altro riconosciuto la materialità dei fatti emersi;

g) la Banca non risulta essere stata sanzionata dalla Consob, nell’ultimo quinquennio, per violazioni in materia finanziaria;

g-bis)  detto indice non rileva nel procedimento de quo;

h) non risultano in atti elementi che consentano di individuare potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) la Banca, nella propria memoria difensiva, ha dichiarato di avere elaborato un piano di interventi volti a rafforzare controlli e procedure informatiche concernente, tra l’altro, l’ambito delle segnalazioni EMIR;

SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

Nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3, Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Arezzo - Siena 00884060526, Partita Iva 01483500524, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 75.000,00, della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.

Il pagamento dell’indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio della copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob – Via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma (RM), oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

  • per le persone fisiche: la certificazione attestante l’ISEE;
  • per gli enti: un’autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della Società.

Ai fini dell’accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante;
  • per gli enti: l’autocertificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.

La presente delibera è notificata alla Banca e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello competente per territorio.

21 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona