Emittenti azioni quotate "PMI"

Emittenti azioni quotate "PMI" (ai sensi dell'art. 1 w-quater.1 del TUF)

1. Premessa: disciplina in materia di emittenti azioni quotate "PMI"

L'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF[1], ha introdotto la definizione di "PMI", intese come  "[...] le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi".

La qualifica di PMI è basata sul rispetto del requisito della capitalizzazione.

Ai sensi dell'art. 2-ter comma 1 del Regolamento Emittenti[2]:

"la capitalizzazione è corrispondente alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell'anno; nel caso di quotazione di più categorie di azioni si considera la somma della capitalizzazione di ciascuna categoria di azioni; in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, o in caso di sospensione delle negoziazioni, la capitalizzazione è calcolata sulla base del periodo di negoziazione disponibile". "[...] Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni, l'acquisto della qualifica di PMI è verificato sulla base del valore della capitalizzazione, da calcolarsi:

a) come media fra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'offerta svolta nell'ambito del processo di ammissione alle negoziazioni, come riportati nel prospetto di ammissione alle negoziazioni;

b) in assenza dell'offerta:

i) in base al prezzo di avvio delle negoziazioni, o

ii) in caso di azioni già ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in base al valore della capitalizzazione registrato sulla sede di negoziazione di provenienza".

L’elenco allegato non contiene più le società che erano state inserite negli anni passati in base alla disciplina transitoria di cui al comma 2 dell'art. 44-bis del D.L. n. 76 del 16.7.2020, coordinato con la legge di conversione n. 120 dell'11.9.2020, che stabiliva che: "2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [15.9.2020] assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso" e che, dunque, risultavano PMI – nel triennio 2020, 2021 e 2022 – in base all’applicazione del previgente requisito del fatturato.

L'attribuzione della qualifica di PMI ad un emittente comporta alcune significative modificazioni della disciplina applicabile in materia di:

1. trasparenza degli assetti proprietari, con l'innalzamento della soglia minima delle partecipazioni rilevanti da comunicare ai sensi dell'art. 120 del TUF dal 3% al 5%;

2. offerte pubbliche d'acquisto obbligatorie, con specifico riferimento:

a) alla facoltà degli emittenti PMI di stabilire, per via statutaria, una soglia OPA diversa da quella standard purché compresa tra il 25% e il 40% (art. 106, comma 1-ter del TUF);

b) alla facoltà degli emittenti PMI di esercitare la facoltà di opt-out statutario dell'obbligo di OPA da consolidamento nei primi cinque anni dalla quotazione (art. 106, comma 3-quater del TUF).

La disciplina in esame ha inoltre modificato il regime normativo in materia di Opa obbligatoria per le società non PMI introducendo la previsione secondo cui "Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata" (art. 106, comma 1-bis del TUF).

Inoltre, secondo quanto indicato dal comma 2 dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti :

"Gli emittenti azioni:

a) comunicano al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexiese 65-septies, la variazione della qualifica di PMI entro cinque giorni di negoziazione decorrenti dalla data del 31 dicembre;

b) riportano, nell'ambito della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'articolo 123-bis del Testo unico, le informazioni relative all'acquisto e al mantenimento della qualifica di PMI, indicando il valore della capitalizzazione".

Infine, ai sensi del comma 4 dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti, "Entro il 31 gennaio la Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle PMI, sulla base dei valori della capitalizzazione da essa calcolati".

2. Nota metodologica

L'elenco ricomprende le sole società aventi sede legale in Italia con (almeno) azioni ordinarie ammesse a negoziazione su EURONEXT MILAN (già MTA). Sono, pertanto, escluse dall'elenco le società estere quotate sul medesimo mercato e le società italiane con sole azioni di risparmio quotate.

Con riferimento al processo di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco, si evidenzia che l'acquisizione della qualifica di "PMI" discende dal non superamento della soglia relativa alla capitalizzazione (500 milioni di Euro) in almeno uno degli anni del triennio esaminato (2020, 2021 e 2022). Per la perdita della qualifica di "PMI" il requisito della capitalizzazione deve risultare superato per tre anni consecutivi.

2.1 Metodologia adottata per il calcolo della capitalizzazione di mercato

Secondo quanto previsto dall'art. 2-ter del Regolamento Emittenti della Consob, recante "Disposizioni attuative della definizione di PMI", le condizioni relative alla capitalizzazione richieste dall'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF sono state verificate calcolando la media semplice delle capitalizzazioni giornaliere (prezzo ufficiale moltiplicato per il numero di azioni) per tutti gli emittenti azioni ordinarie quotate sul mercato regolamentato EURONEXT MILAN gestito da Borsa Italiana.

Il calcolo è stato effettuato per ciascuno dei tre anni solari consecutivi 2020, 2021 e 2022, essendo previsto dalla citata disposizione del TUF che la qualifica di PMI viene meno solo laddove viene superato il limite previsto, relativo alla capitalizzazione, per tre anni consecutivi. Di conseguenza il superamento del limite per un solo anno (o per due) non comporta il venir meno della qualifica di PMI.

I dati relativi ai prezzi ufficiali delle quotazioni su EURONEXT MILAN e al numero di titoli emessi per ciascuna categoria di azioni, identificata da un codice ISIN, sono pubblicati giornalmente da Borsa Italiana. Ad un emittente possono essere associati più codici ISIN in conseguenza di operazioni straordinarie sul capitale o di quotazione di diverse categorie di azioni.

I codici ISIN dei titoli emessi in ciascun esercizio sono stati associati a ciascun emittente quotato, individuato in base al codice LEI (Legal Entity Identifier) contenuto nelle anagrafiche dei titoli rese disponibili giornalmente dall'ESMA.

Per ciascun codice ISIN relativo ad una singola categoria di azioni associata all'emittente è stata quindi calcolata la media semplice della capitalizzazione registrata nell'anno solare. Nel caso di quotazione delle azioni di risparmio, oltre che delle azioni ordinarie, la capitalizzazione complessiva deriva dalla somma delle capitalizzazioni medie delle due tipologie di azioni.

3. Elenco PMI

Di seguito si riporta l'elenco delle società che sulla base dei dati di capitalizzazione in possesso della Consob, ai sensi dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti, risultano PMI.

Rispetto al precedente elenco pubblicato al 31 gennaio 2022 sono state espunte le seguenti società:

  • AS Roma S.p.A.; Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia; Banca Finnat Euramerica S.p.A.; Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.; Be Shaping the Future S.p.A.; Coima RES S.p.A. SIIQ; La Doria S.p.A.; Piteco S.p.a.; Rosss S.p.A.; Tas Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. in quanto non più quotate;
  • BFF Bank S.p.A. (già Banca Farmafactoring S.p.A.); CAREL Industries S.p.A.; doValue S.p.A.; Gruppo MutuiOnline S.p.A.; GVS S.p.A.; Illimity Bank S.p.A.; Rai Way S.p.A.; Tamburi Investment Partners S.p.A.; Zignago Vetro S.p.A. in quanto è venuto meno il previgente regime transitorio, in base al quale – nel triennio 2020, 2021 e 2022 – risultavano PMI per il solo criterio fatturato.
  • BF S.p.A. e CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite S.p.A., in ragione della capitalizzazione superiore alla soglia di riferimento nell'intero triennio.

Hanno invece acquisito la qualifica di PMI in ragione della capitalizzazione le seguenti società, tutte quotate sul mercato ufficiale nel corso del 2022:

  • REVO Insurance S.p.A.; Net Insurance S.p.A.; Generalfinance S.p.A.; Civitanavi Systems S.p.A..

L'elenco viene pubblicato per finalità informative. Resta ferma la responsabilità degli emittenti per le verifiche finalizzate alla qualifica di PMI, secondo quanto indicato al citato comma 2 dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti.

Elenco emittenti azioni quotate "PMI" (gennaio 2023)

N. d'ordine Denominazione PMI
1 ABITARE IN SPA
2 ACINQUE SPA (già ACSM-AGAM SPA)
3 AEDES SIIQ SPA
4 AEFFE SPA
5 AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA
6 ALERION CLEAN POWER SPA
7 ALGOWATT SPA
8 ALKEMY SPA
9 AQUAFIL SPA
10 ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA
11 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA
12 AVIO SPA
13 B&C SPEAKERS SPA
14 BANCA PROFILO SPA
15 BANCA SISTEMA SPA
16 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA
17 BASIC NET SPA
18 BASTOGI SPA
19 BEGHELLI SPA
20 BIALETTI INDUSTRIE SPA
21 BIANCAMANO SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
22 BIESSE SPA
23 BIOERA SPA
24 BORGOSESIA SPA
25 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA
26 CAIRO COMMUNICATION SPA
27 CALEFFI SPA
28 CALTAGIRONE EDITORE SPA
29 CALTAGIRONE SPA
30 CELLULARLINE SPA
31 CEMBRE SPA
32 CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
33 CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA
34 CIVITANAVI SYSTEMS SPA
35 CLASS EDITORI SPA
36 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA
37 CONAFI SPA
38 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA
39 DEA CAPITAL SPA
40 DIGITAL BROS SPA
41 EEMS ITALIA SPA
42 EL.EN. SPA
43 ELICA SPA
44 EMAK SPA
45 ENERVIT SPA
46 EPRICE SPA
47 EQUITA GROUP SPA
48 ESPRINET SPA
49 EUKEDOS SPA
50 EUROTECH SPA
51 EXPRIVIA SPA
52 F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA
53 FIDIA SPA
54 FIERA MILANO SPA
55 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. SPA
56 FNM SPA
57 BEEWIZE SPA (già FULLSIX SPA)
58 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA
59 GAROFALO HEALTH CARE SPA
60 GAS PLUS SPA
61 GEFRAN SPA
62 GENERALFINANCE SPA
63 GEOX SPA
64 GEQUITY SPA
65 GIGLIO GROUP SPA
66 GPI SPA
67 GREENTHESIS SPA (già AMBIENTHESIS SPA)
68 I GRANDI VIAGGI SPA
69 IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA
70 IL SOLE 24 ORE SPA
71 IMMSI SPA
72 INDEL B SPA
73 IRCE SPA - INDUSTRIA ROMAGNOLA CONDUTTORI ELETTRICI
74 ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
75 ITWAY SPA
76 KME GROUP SPA (già INTEK GROUP SPA)
77 LANDI RENZO SPA
78 LU-VE SPA
79 LVENTURE GROUP SPA
80 MET.EXTRA GROUP SPA (già TITANMET SPA)
81 MITTEL SPA
82 MONDO TV SPA
83 MONRIF SPA
84 NEODECORTECH SPA
85 NET INSURANCE SPA
86 NETWEEK SPA
87 NEWLAT FOOD SPA
88 NEXT RE SIIQ SPA (già NOVA RE SIIQ SPA)
89 OLIDATA SPA
90 OPENJOBMETIS SPA
91 ORSERO SPA
92 OVS SPA
93 PHARMANUTRA SPA
94 PHILOGEN SPA
95 PIERREL SPA
96 PININFARINA SPA
97 PIOVAN SPA
98 PIQUADRO SPA
99 PLC SPA
100 PRIMA INDUSTRIE SPA
101 RATTI SPA SOCIETA' BENEFIT
102 RCS MEDIAGROUP SPA
103 RESTART SPA
104 REVO INSURANCE SPA
105 RISANAMENTO SPA
106 SABAF SPA
107 SAES GETTERS SPA
108 SAFILO GROUP SPA
109 SALCEF GROUP SPA
110 SERI INDUSTRIAL SPA
111 SERVIZI ITALIA SPA
112 SIT SPA
113 SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA
114 SOFTLAB SPA
115 SOGEFI SPA
116 SOMEC SPA
117 TESMEC SPA
118 TESSELLIS SPA (già TISCALI SPA)
119 THE ITALIAN SEA GROUP SPA
120 TOSCANA AEROPORTI SPA
121 TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA
122 TRIBOO SPA
123 TXT E-SOLUTIONS SPA
124 UNIEURO SPA
125 VALSOIA SPA
126 VIANINI SOCIETA' PER AZIONI
127 VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI
128 WIIT SPA

Note:

[1] Lettera dapprima inserita dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, in seguito sostituita dall'art. 1 del D. Lgs. n. 25 del 15.2.2016 e infine così modificata dall'art. 44-bis del D.L. n. 76 del 16.7.2020, coordinato con la legge di conversione n. 120 dell'11.9.2020 che ha soppresso le parole: «il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero», ha sostituito le parole: «entrambi i predetti limiti» con le parole: «tale limite» e ha soppresso le parole: «sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti».

[2] Come modificato con delibera n. 21625 del 10.12.2020.