Come obbligazionista societario

Come obbligazionista societario

Tramite l'emissione di obbligazioni, le società possono finanziarsi presso i risparmiatori raccogliendo anche capitale di prestito. Le obbligazioni sono titoli di credito standardizzati, ossia di uguale valore nominale e che attribuiscono uguali diritti, patrimoniali e partecipativi, nelle quali è frazionata un'unitaria operazione di finanziamento della società.

Di conseguenza, a differenza dei titolari di azioni, gli obbligazionisti:

  • non sono soci, ma creditori della società;
  • hanno diritto alla restituzione del valore nominale del capitale investito alla scadenza indicata: il diritto alla restituzione può essere condizionato nei tempi e subordinato ad altre categorie di creditori, ma non escluso; mentre il pagamento degli interessi o del rendimento può essere condizionato dall'andamento economico della società e, dunque, essere esposto al rischio di impresa;
  • a maggiori garanzie sul piano patrimoniale, corrispondono minori diritti sul piano partecipativo: gli interessi degli obbligazionisti, che possono anche divergere molto da quelli degli azionisti o delle altre categorie di creditori, sono tutelati solo attraverso la costituzione, prevista ex lege, dei titolari di obbligazioni in un gruppo organizzato, al quale sono riconosciuti alcuni diritti in grado di incidere in varia misura sulla gestione societaria.

Tutela degli obbligazionisti: l'assemblea

In particolare, l'organizzazione del gruppo degli obbligazionisti è articolata in due organi: l'assemblea e il rappresentante comune.

L'assemblea è competente a deliberare, tra l'altro:

  • la nomina e la revoca del rappresentante comune, figura alla quale sono demandate diverse funzioni a tutela del gruppo;
  • le modificazioni delle condizioni del prestito obbligazionario: qualsiasi modifica delle condizioni del prestito obbligazionario originariamente sottoscritto, proposta dalla società o eventualmente conseguente alla realizzazione di altre operazioni societarie straordinarie, per essere efficace deve essere approvata dall'assemblea degli obbligazionisti. Questa è certamente la forma principale di tutela degli interessi degli obbligazionisti, sebbene tale prerogativa rappresenti altresì un'eccezione alle norme generali in materia di contratto di mutuo: in effetti, l'approvazione è deliberata a maggioranza (rafforzata), pertanto non è necessario il consenso di tutti gli obbligazionisti per modificare le condizioni del prestito;
  • sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse norme previste per l'assemblea straordinaria dei soci. Pertanto, anche per i portatori di obbligazioni, prima dell'assemblea:

  • è bene prendere visione e leggere con attenzione tutte le informazioni contenute nell'avviso di convocazione dell'assemblea speciale che deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea: l'assemblea è convocata, con le stesse modalità descritte con riguardo all'assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione, dal rappresentante comune o, se necessario, può essere richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il 5% dei titoli emessi ancora in circolazione;
  • leggere attentamente le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno che il consiglio di amministrazione è tenuto a pubblicare, di norma, almeno 21 giorni prima dell'assemblea al fine di poter decidere compiutamente come esercitare il proprio diritto di voto. Alcune relazioni illustrative, poiché relative a decisioni particolarmente rilevanti, devono contenere le informazioni indicate dalla Consob nei propri regolamenti (ad esempio, nel caso debbano essere deliberate la conversione e/o l'emissione di obbligazioni);
  •  "accreditarsi" presso l'emittente secondo le modalità previste dalla legge e descritte anch'esse nell'avviso di convocazione assembleare: a tal fine, occorre recarsi dall'intermediario presso il quale l'investitore ha il proprio conto titoli sul quale sono "depositate" le obbligazioni e chiedergli di inviare all'emittente la comunicazione che attesta la titolarità delle stesse. Sulla base della comunicazione così ricevuta, l'obbligazionista è legittimato a partecipare e votare in assemblea in relazione al numero di obbligazioni che risultano registrate sul conto titoli dell'investitore il settimo giorno precedente la data dell'assemblea. Senza tale comunicazione, l'obbligazionista non può essere ammesso a partecipare ai lavori assembleari;
  • decidere come votare e con quali modalità prendere parte all'assemblea,  leggendo con attenzione tutta la documentazione messa a disposizione per l'assemblea per pervenire ad una compiuta decisione sul voto da esprimere. Inoltre, una volta che l'azionista si è "accreditato" presso l'emittente, occorre decidere se partecipare all'assemblea personalmente, recandosi all'ora e nel posto indicati nell'avviso di convocazione; oppure delegando qualcun altro a partecipare e a votare in assemblea, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione assembleare; oppure ancora, se consentito dalla società, partecipare con i mezzi di comunicazione a distanza (videoconferenza, internet, altro…) o esercitare il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, secondo le modalità eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.
  • Quanto ai quorum costitutivi e deliberativi, si applicano quelli previsti per l'assemblea straordinaria dei soci. Tuttavia, è bene sottolineare che per l'approvazione delle modifiche alle condizioni del prestito, è necessario il voto favorevole, anche in seconda convocazione, di tanti obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

Sempre prima dell'assemblea, gli obbligazionisti potranno altresì esercitare i medesimi diritti riconosciuti agli azionisti in tale fase, ossia:

  • porre domande sulle materie all'ordine del giorno: secondo l'art. 127-ter TUF, ogni azionista "a cui spetta il diritto di voto", può presentare alla società domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La società può prevedere un termine entro il quale le domande devono pervenire alla società: il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea, ovvero a cinque giorni, ma in quest'ultimo caso la risposta deve essere fornita almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società. In tutti gli altri casi (assenza del termine, o termine inferiore ai tre giorni), la società è tenuta a fornire una risposta al più tardi durante la stessa assemblea. Inoltre, la società può evitare di fornire una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società oppure siano già state pubblicate in risposta alle domande poste da altri soci;
  • chiedere l'integrazione delle proposte di voto sulle materie all'ordine del giorno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea (art. 126-bis TUF): gli obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo dell'ammontare del prestito emesso (2,5%), entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, possono presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (ad esempio, sulla materia all'ordine del giorno "nomina del rappresentante comune", è possibile proporre un nominativo diverso da quello eventualmente proposto dal consiglio di amministrazione nella relazione illustrativa relativa a tale materia all'o.d.g.). Le ulteriori proposte di deliberazione così presentate sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione: il termine di pubblicazione consente agli altri portatori di titoli di essere preventivamente informati sull'oggetto della discussione assembleare e anche di dare adeguate istruzioni di voto sulle nuove proposte nel caso in cui si decida di votare per delega o per corrispondenza.
    E' bene ricordare, inoltre, che ulteriori proposte di voto sulle materie iscritte all'ordine del giorno possono sempre essere presentate, anche da un solo obbligazionista e senza necessità di alcuna quota minima di partecipazione, durante lo svolgimento dei lavori assembleari. In tal caso, ovviamente, potranno votare su tali proposte solo gli obbligazionisti presenti in assemblea o i delegati autorizzati;
  • chiedere l'integrazione delle materie all'ordine del giorno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea (art. 126-bis TUF): gli obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo dell'ammontare del prestito emesso (2,5%) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, proponendo così ulteriori argomenti da sottoporre al voto dei portatori dei titoli. Le modalità e i limiti di esercizio del diritto sono le medesime descritte per le assemblee di soci e sono indicate anche nell'avviso di convocazione.

Dopo l'assemblea, i possessori di obbligazioni, anche se non hanno preso parte all'assemblea, hanno la possibilità di conoscere lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esito delle operazioni di voto, oltre che prendere opportune iniziative nel caso ritenga che si siano verificate scorrettezze o violazioni di legge. In particolare, ogni obbligazionista può:

  • prendere visione del rendiconto sintetico delle votazioni assembleari: il rendiconto deve essere pubblicato sul sito internet della società entro 5 giorni dallo svolgimento dell'assemblea;
  • prendere visione del verbale assembleare: deve essere pubblicato entro 30 giorni dallo svolgimento dell'assemblea sul sito internet della società. Nel verbale, redatto secondo l'art. 2375 c.c. e secondo le indicazioni previste dalla Consob con regolamento (art. 35 Regolamento Emittenti), è data compiuta rappresentazione dello svolgimento dell'assemblea nonché indicazione del voto espresso da tutti gli obbligazionisti presenti;
  • prendere visione sul sito internet di qualsiasi modifica nei diritti dei possessori di tali valori mobiliari, compresi i cambiamenti delle condizioni ad essi relative che possano indirettamente pregiudicare detti diritti, in particolare a seguito di una modifica delle condizioni relative al prestito o dei tassi di interesse;
  • impugnare la delibera assembleare nulla o annullabile: gli obbligazionisti assenti, dissenzienti o che si sono astenuti possono impugnare le delibere che non sono state prese in conformità della legge o dello statuto (delibere annullabili) o le delibere con oggetto illecito o in caso di mancata convocazione o in mancanza del verbale (delibere nulle), al fine di renderle invalide e annullarne l'efficacia.

Tutela degli obbligazionisti: il rappresentante comune

Altre prerogative sono, invece, riconosciute al rappresentante comune eletto dagli obbligazionisti, il quale ha il potere/dovere di:

  • provvedere all'esecuzione delle delibere assunte dall'assemblea degli obbligazionisti;
  • tutelare gli interessi degli obbligazionisti nei rapporti con la società;
  • assistere all'assemblea dei soci.

Il rappresentante comune ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti in tutte le procedure concorsuali in caso avviate nella società.