Pubblicazioni

Bollettino


Delibera n. 11412

Modalità di regolamentazione delle forme di ingresso in Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Consob, adottato dalla Commissione con delibere n. 10848 del 23 luglio 1997 e n. 11018 del 12 novembre 1997 e reso esecutivo con d.p.c.m. del 22 dicembre 1997;

VISTA […omissis…];

RAVVISATA […omissis…];

RAVVISATA l'esigenza di regolamentare con apposite "normative" interne le modalità dei distacchi di personale presso la Consob e lo svolgimento di "stages";

D E L I B E R A :

Sono approvati gli uniti testi di:

- ["Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato"; detta normativa sostituisce il testo approvato con delibera n. 9887 del 10 aprile 1996][1];

- ["Normativa generale delle modalità di utilizzo presso la Consob di personale proveniente da altre amministrazioni"][2];

- "Normativa concernente lo svolgimento di stages".

Le predette "normative" entrano in vigore dalla data di sottoscrizione della presente delibera.

Roma, 23 ottobre 1998

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa


NORMATIVA GENERALE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
[approvata con delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998, successivamente modificata con delibere n. 17683 del 1° marzo 2011 e n. 17855 del 7 luglio 2011 e infine abrogata e sostituita con delibera n. 21933 del 30.6.2021]

[…omissis…]


NORMATIVA GENERALE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO PRESSO LA CONSOB DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI
[approvata con delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998, successivamente modificata con delibera n. 17683 del 1° marzo 2011 abrogata e sostituita con delibera n. 21934 del 30.6.2021]

[…omissis…]


NORMATIVA CONCERNENTE LO SVOLGIMENTO DI STAGES
[approvata con delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998]

Art. 1

Lo svolgimento di stages presso l'Istituto è finalizzato a favorire la conoscenza delle attività istituzionali della Commissione nell'intento di agevolare il percorso accademico dello studente laureando o le scelte professionali del laureato.

Art. 2

Le domande di stage possono essere inoltrate alla Consob da Università, istituti di formazione post universitaria o centri di ricerca, con i quali possono anche essere stipulate apposite convenzio­ni, al fine di agevolare e diffondere l'effettuazione di stages.

Le richieste possono essere altresì avanzate dall'aspirante stagiaire di propri ainiziativa.

Nella domanda di stage devono essere indicate le motivazioni della richiesta, nonché, ove possibile, l'argo­mento specifico che si intende approfondire presso l'Istituto.

La durata dello stage, non rinnovabile, non può, di norma, superare i sei mesi; può raggiungere i dodici mesi in casi straordinari in cui motivi eccezionali giustifichino la particolare durata dello stage.

Art. 3

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso l'Istituto è seguita e controllata da un tutor, appartenente all'unità organizzativa di assegnazione, al quale il tirocinante farà riferimento per la parte organizzativa e formativa dello stage.

Il tirocinante si impegna a redigere e a consegnare alla Consob, al termine dello stage, un documento conclusivo sull'attività svolta.

Al termine dello stage, ove richiesta, viene rilasciata al tirocinante, sulla base delle indicazioni fornite dal tutor, un'attestazione dell'attività svolta.

Art. 4

La Divisione Risorse predispone semestralmente il piano delle attività di stage, che il Direttore Generale sottopone alla Commissione per l'approvazione.

Il Direttore Generale, sulla base delle apposite istruttorie svolte dalla Divisione Risorse e nel rispetto del piano semestrale deliberato dalla Commissione, approva le richieste di stage verificandone le loro compatibilità con i contenuti del citato piano semestrale, avuto riguardo agli argomenti, alla durata ed all'unità organizzativa ove lo stagiaire può essere utilmente assegnato.

Annualmente la Divisione Risorse predispone una relazione sull'attività di stage svoltasi nel corso dell'anno.

Art. 5

Il rapporto di stage non si configura come rapporto di lavoro. Al tirocinante non è dovuto alcun compenso, contributo o rimborso di spese.

Per l'intero periodo di stage il tirocinante deve essere garantito da una polizza assicurativa antinfortunistica e per la responsabilità civile.

Durante il periodo di stage il tirocinante deve attenersi a quanto concordato con il tutor ed adeguarsi, per quanto concerne la condotta da tenere sul luogo di lavoro, alle vigenti disposizioni legislative, norme regolamen­ta­ri e disposizioni interne, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro e quelle antinfortuni­sti­che.

Lo stagiaire è tenuto, altresì, al segreto sulle informazioni o notizie di cui dovesse venire in possesso in ragione dell'attività di ricerca e di studio affidatagli durante lo stage.

Il tirocinante sottoscrive prima dell'inizio dello stage una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto degli obblighi specificati nel presente articolo.



[1] Normativa non più in vigore: abrogata e sostituita con delibera n. 21933 del 30.6.2021.

[2] Normativa non più in vigore: abrogata e sostituita con delibera n. 21934 del 30.6.2021.

Bollettino elettronico - per saperne di più