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Comunicazione n. 10/2020 del 24-11-2020

OGGETTO: Revoca della Comunicazione Consob n. 0061982 del 24 luglio 2014 relativa alla trasmissione d'informazioni alla Consob con riferimento a offerte al pubblico di prodotti non-equity emessi da banche e termine di trasmissione dei risultati dell'offerta ai sensi degli artt. 97, comma 1 e 115, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998

Alla luce delle novità normative introdotte dal Regolamento (UE) 2017/1129 (cd. Regolamento Prospetto) e dalle conseguenti modifiche al Regolamento Emittenti, viene revocata la Comunicazione n. 0061982 del 24.7.2014, avente ad oggetto «Richiesta di dati ai sensi degli artt. 97, comma 1 e 115, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998», che stabiliva obblighi di trasmissione d'informazioni alla Consob sia con riferimento alle offerte al pubblico effettuate a valere su prospetti semplificati pubblicati ai sensi del previgente art. 34-ter, co. 4 e 5, del Regolamento Emittenti, sia con riferimento alle offerte al pubblico di titoli non-equity emessi dalle banche a valere su prospetti approvati dalla Consob.

Con riguardo alle offerte al pubblico effettuate a valere su prospetti semplificati, la previsione di un'esenzione da prospetto stabilita nel Regolamento Prospetto[1] e la conseguente abrogazione dell'obbligo di pubblicazione di un prospetto semplificato previsto dall'art. 34-ter, co. 4 e 5, del Regolamento Emittenti[2], hanno fatto venir meno il presupposto per l'applicazione del suddetto obbligo informativo previsto dalla citata Comunicazione Consob.

Poiché l'applicazione dell'obbligo di trasmissione delle informazioni postulava che l'offerta fosse stata effettuata a valere su un prospetto semplificato, la revoca della citata Comunicazione ha effetto con riguardo alle offerte al pubblico di titoli avviate successivamente al 21 luglio 2019 (data di applicazione del Regolamento Prospetto e dunque della sopraccitata esenzione da prospetto). Di contro, per la medesima ragione, gli obblighi informativi previsti da tale Comunicazione continuano ad applicarsi nel caso di offerte al pubblico avviate prima del 21 luglio 2019 a valere su prospetti semplificati pubblicati ai sensi dell'allora vigente art. 34-ter, co. 4 e 5, del Regolamento Emittenti, ancorché tali offerte siano state chiuse successivamente a tale data.

Con riguardo alle offerte al pubblico effettuate a valere su prospetti approvati dalla Consob, l'obbligo di trasmissione alla Consob dei risultati dell'offerta è ora direttamente previsto dall'art. 13, co. 2, secondo periodo, del Regolamento Emittenti.

In linea con quanto già richiesto con la revocata Comunicazione n. 0061982 del 24.7.2014, i soggetti indicati nell'art. 13, co. 2, del Regolamento Emittenti, sono tenuti a comunicare alla Consob, entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione della specifica operazione d'offerta, i dati concernenti il controvalore collocato di prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da banche, avvalendosi dell'applicativo informatico Deproem.

La comunicazione alla Consob delle informazioni sui risultati delle offerte, ai sensi dell'art. 13, co. 2, del Regolamento Emittenti, deve avvenire secondo le modalità indicate nelle apposite Istruzioni richiamate dal citato articolo e declinate nel manuale operativo del sistema Deproem.

Alla luce della revoca della Comunicazione n. 0061982, il sistema Deproem e il relativo manuale operativo sono stati conseguentemente aggiornati.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


Note:

[1] Cfr., l'art. 1, par. 4, lett. j), del Regolamento Prospetto, secondo cui l'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'offerta pubblica di «titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 75.000.000 EUR per ente creditizio calcolati su un periodo di 12 mesi, a condizione che tali titoli: i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato».

[2] Cfr., delibera Consob n. 21016 del 24.7.2019.

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