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Richiamo di attenzione n. 5/20 del 26 marzo 2020

Brexit in presenza dell'accordo di recesso - Misure in materia di operatività delle sedi di negoziazione italiane nel Regno Unito

Con l'approvazione, intervenuta il 30 gennaio 2020, da parte del Consiglio dell'Unione Europea (UE), dell'accordo che definisce le modalità di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione, il Regno Unito ha cessato, dal 1° febbraio 2020, di essere uno Stato membro dell'Unione.

Non risulta, quindi, più applicabile la disciplina transitoria recata dal decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019[1] con il fine di assicurare, in ipotesi di no-deal Brexit, la continuità operativa delle sedi di negoziazione italiane nel Regno Unito. Deve, inoltre, ritenersi superata la precedente Comunicazione Consob n. 4 del 14 marzo 2019.

È iniziato, inoltre, un “periodo di transizione”, che durerà fino al 31 dicembre 2020 (salvo un'eventuale proroga), nel corso del quale la normativa europea, anche in materia di mercati di strumenti finanziari, continuerà ad applicarsi come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro.

Con la fine del periodo transitorio, invece, il Regno Unito sarà considerato a tutti gli effetti un Paese extra-UE, con la conseguenza che l'operatività nel Regno Unito delle sedi di negoziazione italiane sarà condizionata, a seconda dei casi, ad uno specifico provvedimento di nulla osta o di autorizzazione.

Le sedi di negoziazione italiane che, al termine del periodo transitorio sopra descritto, intendano operare nel Regno Unito, dovranno ottenere, a seconda dei casi, un nulla-osta (mercati regolamentati ed MTF gestiti da gestori di mercati regolamentati) o un'autorizzazione (per gli MTF gestiti da SIM) all'estensione dell'operatività nel Regno Unito, ai sensi, rispettivamente degli artt. 70, comma 2, e 26, comma 6, TUF.

Tali provvedimenti sono rilasciati dalla Consob per tutte le sedi di negoziazione (ad eccezione del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato), in presenza di un giudizio di “equivalenza” dei regimi normativi e di vigilanza, nonché di un accordo di collaborazione tra la Consob e la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito.

In tale ambito, i gestori italiani di sedi di negoziazione che intendano, al termine del periodo transitorio, operare nel Regno Unito sono invitati a presentare tempestivamente alla Consob l'apposita istanza di nulla osta o di autorizzazione, secondo il summenzionato regime normativo agli stessi applicabile.

È utile ricordare, peraltro, che, nel mese di marzo 2019, la Consob ha assunto alcuni provvedimenti volti ad assicurare l'operatività post-Brexit delle sedi di negoziazione italiane nel Regno Unito (e di quelle del Regno Unito in Italia).

Tali provvedimenti erano subordinati al c.d. “no-deal”, scenario quest'ultimo che, come detto sopra, non si è realizzato.

Fino al 31 dicembre 2020, per effetto dell'intervenuto accordo di recesso, viene prorogato di diritto l'attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza.

Non essendosi verificata la condizione di efficacia delle summenzionate misure, la Consob dovrà pertanto provvedere ad adottare nuovamente i necessari provvedimenti, con effetti dal 1° gennaio 2021, salva ulteriore proroga del periodo di transizione.

Per quanto sopra, si invitano, dunque, tutte le sedi di negoziazione italiane che hanno già presentato istanza per il rilascio del nulla-osta all'estensione dell'operatività nel Regno Unito a:

  • comunicare se permane l'interesse ad ottenere il provvedimento di nulla-osta o di autorizzazione, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 70, comma 2, o dell'articolo 26, comma 6, del TUF;
  • rappresentare le eventuali modifiche intervenute alle informazioni già comunicate in sede di prima istanza, trasmettendo l'eventuale documentazione di supporto.

Le informazioni sopra richieste dovranno essere inviate alla Divisione Mercati, Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato, all'indirizzo email dme@pec.consob.it.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


[1] Il decreto è stato convertito, con modificazioni, con legge n. 41 del 20 maggio 2019.

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