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Bollettino


Delibera n. 21934

Normativa generale delle modalità di utilizzo presso la Consob di personale proveniente da altre amministrazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021;

VISTA la Normativa generale dei distacchi presso la CONSOB, adottata con delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998, recante Modalità di regolamentazione delle forme di ingresso in CONSOB;

VISTA la delibera n. 17683 del 1° marzo 2011, con la quale sono state adottate modifiche alla predetta Normativa e, tra l’altro, la stessa è stata ridenominata Normativa generale delle modalità di utilizzo presso la CONSOB di personale proveniente da altre amministrazioni;

RAVVISATA la necessità di modificare la menzionata Normativa generale delle modalità di utilizzo presso la CONSOB di personale proveniente da altre amministrazioni, al fine di ampliare le facoltà operative a disposizione dell’Istituto;

D E L I B E R A:

Art. 1

E' approvata la Normativa generale delle modalità di utilizzo presso la CONSOB di personale proveniente da altre amministrazioni che, allegata alla presente delibera, ne costituisce parte integrante.

Art. 2

La presente delibera entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021. Contestualmente, è abrogata la Normativa generale delle modalità di utilizzo presso la CONSOB di personale proveniente da altre amministrazioni, approvata con delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998, come modificata con delibera n. 17861 del 7 luglio 2011, citate nelle premesse.

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della CONSOB.

30 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


NORMATIVA GENERALE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO PRESSO LA CONSOB DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Art. 1

1. La Consob può avvalersi in regime di comando, distacco o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, di dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici, anche economici, entro il limite complessivo di otto unità, al fine di acquisire risorse da adibire a compiti di supporto dei componenti la Commissione ovvero del Direttore Generale, e ferma la facoltà per ciascun componente di avvalersi di una ulteriore unità ai sensi del presente comma ove rinunzi ad avvalersi dell'unità di personale con contratto a tempo determinato prevista ai sensi dell'art. 3, ultimo periodo, della Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. L’impiego di personale di cui al precedente comma 1 cessa con la scadenza del mandato dei componenti la Commissione ovvero del Direttore Generale che ne abbiano fatto richiesta.

3. La Consob può, altresì, avvalersi in regime di comando, distacco o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, di dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici, anche economici, entro il limite massimo complessivo di venti unità, al fine di acquisire risorse in possesso di professionalità specialistiche, non rinvenibili tra il personale di ruolo, necessarie per la copertura di esigenze di natura transitoria nell’ambito delle unità organizzative.

4. Il personale di cui al precedente comma 3 deve essere in possesso di diploma di laurea, coerente con la professionalità specialistica richiesta dalla Consob, e deve essere inquadrato nell’amministrazione di appartenenza nella carriera direttiva o equiparata da non meno di tre anni. Lo stesso è impiegato presso la Consob per un periodo di tempo determinato – nel limite massimo di due anni, rinnovabile una sola volta per un periodo di pari durata –tenendo conto delle esigenze dell’unità organizzativa di destinazione, nonché della disponibilità dell’amministrazione o ente pubblico di provenienza.

5. Il personale di cui al precedente comma 3 viene equiparato ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della Disciplina integrativa dei trattamenti economico e normativo applicati al personale distaccato presso la Consob, in considerazione dei requisiti posseduti, a un segmento professionale non inferiore a consigliere.

Art. 2

1. Il personale di cui la Commissione si avvale ai sensi dell’art. 1 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento in base alla normativa dell’amministrazione o ente di appartenenza, salva la facoltà della Commissione di applicare misure di carattere economico integrative previste per il personale di ruolo della Consob.

Art. 3

1. Per il periodo di distacco presso la Consob di personale di altre amministrazioni o enti pubblici, anche economici, di cui al precedente art. 1, risultano indisponibili altrettanti posti nell’organico riservato alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 4

1. Al dipendente in comando, distacco o fuori ruolo presso la Consob si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, regolamentari e interne vigenti per il personale della Commissione.

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