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Bollettino


Delibera n. 11745

Modifiche al Libro V del regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO, in particolare, l'art. 31, commi 4 e 6, del predetto d.lgs. n. 58 del 1998;

VISTA la delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 (1), con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari in attuazione di talune disposizioni contenute nel predetto d.lgs. n. 58 del 1998;

VISTO in particolare il libro V di tale regolamento, concernente l'attività dei promotori finanziari;

RITENUTO di dover integrare le disposizioni contenute in tale libro, al fine di disciplinare, in attuazione dell'art. 31, commi 4 e 6, del predetto d.lgs. n. 58 del 1998, l'albo e l'attività dei promotori finanziari;

D E L I B E R A :

Le disposizioni di cui al libro V del regolamento approvato con delibera n. 11522 del 1998 concernente la disciplina dell'attività dei promotori finanziari, sono sostituite da quelle allegate alla presente delibera.

La presente delibera e le annesse disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (2) e nel Bollettino della Consob.

Milano, 9 dicembre 1998

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

_____________________________
Note:

1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Pubblicata nel Bollettino Consob n. 12/98 ed, altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21.12.1998.


Modifiche al Libro V del regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 (adottate con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998)

LIBRO V

ALBO E ATTIVITA' DEI

PROMOTORI FINANZIARI

Parte I

Disposizioni preliminari

Art. 78
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a)« decreto ministeriale »: il decreto del Ministro del Tesoro del 30 giugno 1997, n. 322;

b)« camera di commercio »: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c)« commissione », « commissioni »: la commissione o le commissioni territoriali di cui all'art. 79 del presente libro;

d)« organismo »: l'organismo di cui all'art. 31, comma 4, del Testo Unico;

e)« albo », l'albo unico nazionale dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

f)« promotore »: il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

g)« elenchi »: gli elenchi territoriali dei promotori iscritti all'albo, di cui all'art. 31, comma 6, lettera a), del Testo Unico;

h)« soggetti abilitati »: i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, Titolo II, Capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;

i)« gruppo »: il gruppo definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Testo Unico.

Parte II

Commissioni territoriali

Art. 79
(Istituzione e compiti)

1. Presso le camere di commercio con sede nei capoluoghi delle regioni Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, è istituita una commissione territoriale. La competenza delle commissioni territoriali si estende alle regioni individuate nell'allegato n. 7.

2. Le commissioni:

a) svolgono l'istruttoria preordinata alla iscrizione ed alla cancellazione dei promotori nell'albo;

b) ricevono le domande di iscrizione e di cancellazione dall'albo, nonché le domande di partecipazione alla prova valutativa di cui all'articolo 89;

c) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla prova valutativa di cui all'articolo 89;

d) verificano la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo e l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità;

e) provvedono alla iscrizione negli elenchi dei promotori iscritti all'albo, e ne curano l'aggiornamento;

f) collaborano con l'organismo allo svolgimento della prova valutativa di cui all'articolo 89, anche attraverso la messa a disposizione dei propri locali;

g) assolvono gli altri compiti ad esse affidati dalla Consob.

3. Le commissioni, qualora vengano a conoscenza, con riferimento a soggetti iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, delle circostanze previste dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, procedono immediatamente alla verifica di tali circostanze presso l'autorità giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione che trasmettono senza indugio alla Consob.

4. Nell'esercizio dei propri compiti, le commissioni possono procedere:

a) alla richiesta al promotore di informazioni e documenti;

b) alla audizione del promotore, anche a seguito di sua specifica richiesta;

c) alla richiesta di informazioni e documenti ad altra commissione e al soggetto abilitato per conto del quale opera.

5. I membri della commissione e il personale alla medesima assegnato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob e all'organismo previsto dall'art. 86.

Art. 80
(Nomina dei membri e del segretario)

1. Le commissioni sono composte da tre membri, nominati dalla Consob su designazione: uno dell'associazione professionale di categoria dei promotori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; uno delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle banche e degli altri soggetti abilitati che svolgono prevalentemente l'offerta fuori sede di prodotti finanziari e di servizi di investimento di terzi; uno del presidente della Consob, secondo la procedura di cui al comma 2. La Consob invita le associazioni a formulare le rispettive designazioni fissando un termine di trenta giorni, trascorso il quale procede autonomamente alla nomina. Il segretario della commissione è nominato dalla camera di commercio ove ha sede la commissione.

2. Il membro nominato su designazione del presidente della Consob è il presidente della commissione. La nomina viene disposta sentita la camera di commercio ove ha sede la commissione. La camera di commercio ove ha sede la commissione esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla designazione da parte del presidente della Consob. Trascorso tale termine, la Consob procede alla nomina del presidente.

3. Contestualmente alla designazione dei membri effettivi, ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 provvede alla designazione di un membro supplente per il caso di assenza o di impedimento del membro effettivo. La procedura di cui al comma 2 non si applica per la nomina del membro supplente del presidente.

4. I membri effettivi e supplenti durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della nomina, e non possono essere confermati. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88, comma 1, lettera a), e non devono essere stati radiati dall'albo.

5. L'ufficio di membro della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza in corsi di formazione alla professione di promotore o di preparazione alla prova valutativa di cui all'art. 89. La carica di presidente della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico presso un soggetto abilitato, nonché con l'esercizio dell'attività di promotore.

6. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 4 i membri effettivi e supplenti delle commissioni si astengono dall'esercizio delle loro funzioni, informando immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono.

Art. 81
(Cessazione e sospensione dei membri)

1. Il difetto o la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 88, comma 1, lettera a), la circostanza di cui all'art. 83, comma 3, ovvero il verificarsi di una situazione di incompatibilità, determinano la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata senza indugio dalla Consob anche su segnalazione della commissione interessata.

2. Qualora si realizzino nei loro confronti i presupposti stabiliti dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, i membri informano immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono che ne riferisce senza indugio alla Consob.

3. La Consob può disporre la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni del membro che si trovi nella condizione di cui al comma 2, o che sia sospeso ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Testo Unico, ovvero nei suoi confronti sia aperto un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 196, comma 2, del Testo Unico. La sospensione non può avere una durata superiore ad un anno. Del provvedimento di sospensione viene data notizia al soggetto che aveva designato il membro sospeso ai fini della designazione di un sostituto temporaneo da nominare ai sensi dell'articolo 80, comma 1.

4. Le dimissioni dall'ufficio sono presentate alla commissione e da quest'ultima trasmesse alla Consob per l'accettazione.

5. In ogni caso di cessazione di un membro dalla carica, la Consob ne dà immediata comunicazione al soggetto competente a designare il nuovo membro in luogo di quello venuto meno, ai fini della nomina a norma dell'art. 80, comma 1. Le dimissioni hanno effetto dalla data di nomina del nuovo membro.

6. I membri delle commissioni possono essere revocati dalla Consob su richiesta dei soggetti che li hanno designati, i quali provvedono alla immediata designazione del nuovo membro in luogo di quello revocato.

Art. 82
(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la commissione;

b) convoca la commissione, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori e vigila sulla attuazione delle deliberazioni della stessa, dettando, a tal fine, le necessarie direttive all'ufficio di segreteria e tenendone informata la commissione;

c) sovraintende all'attività istruttoria e riferisce alla commissione per le conseguenti deliberazioni;

d) vigila sullo svolgimento delle funzioni affidate alla commissione e sulla attuazione delle direttive dettate dalla Consob o dall'organismo, nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 83
(Commissione)

1. La commissione:

a) delibera sulle materie rientranti nella propria competenza;

b) provvede al disimpegno delle funzioni ad essa affidate, anche nell'ambito delle direttive impartite dall'organismo;

c) presiede, in qualità di commissione esaminatrice, allo svolgimento della prova valutativa di cui all'art. 89. E' in facoltà della commissione, in tale veste, deliberare la costituzione di una ulteriore commissione esaminatrice composta dai membri supplenti;

d) esercita ogni ulteriore attribuzione non espressamente affidata al presidente.

2. La commissione si riunisce, di norma, nella sede messa a disposizione dalla locale camera di commercio, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno. Il presidente è comunque tenuto a convocare la riunione entro dieci giorni dalla richiesta motivata che gli sia rivolta da taluno dei membri, contenente l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

3. Le riunioni sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire ai membri della commissione almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. I membri che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente, che provvede a convocare i membri supplenti. La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'ufficio, che viene dichiarata dalla Consob ai sensi dell'art. 81, comma 1.

4. I documenti rilevanti ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei membri, durante i cinque giorni che precedono la riunione, presso la sede della commissione. Di tale circostanza deve farsi menzione nell'avviso di cui al comma precedente.

5. Per motivi di urgenza, il presidente può convocare la riunione senza il rispetto dei termini stabiliti dai commi 3 e 4 e può altresì integrare l'ordine del giorno sino a ventiquattro ore prima della riunione stessa. Per gli stessi motivi la commissione può, all'unanimità, deliberare nel corso della riunione di integrare l'ordine del giorno con ulteriori argomenti.

6. La riunione si reputa comunque regolarmente indetta quando siano intervenuti tutti i membri della commissione. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può tuttavia opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi membri. In caso di astensione del presidente, prevale il voto dell'altro membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, nell'ipotesi di pari anzianità, del più anziano per età. In caso di astensione di uno degli altri membri, prevale il voto del presidente.

8. Di ogni riunione di commissione deve redigersi un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, dal quale risultino: l'ordine del giorno; i membri presenti; gli elementi essenziali della discussione; le deliberazioni adottate; il risultato delle votazioni. I membri possono far iscrivere dichiarazioni a verbale. I verbali sono conservati, in ordine cronologico, in apposita raccolta.

9. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione, il cui ammontare è fissato annualmente dalla Consob.

Art. 84
(Segreteria della Commissione)

1. Presso ogni commissione, l'Ufficio di Segreteria della Commissione:

a) assiste il presidente e la commissione, coadiuvandoli nell'esercizio delle rispettive attribuzioni;

b) cura lo svolgimento delle istruttorie di competenza della commissione e l'attuazione delle delibere adottate dalla medesima;

c) svolge i compiti ad essa affidati dal Presidente.

2. I compiti indicati nel comma 1 devono essere svolti nel rispetto delle istruzioni impartite dal presidente della commissione.

3. Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria è il segretario della commissione.

Art. 85
(Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni)

1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione all'organismo e alla Consob entro trenta giorni:

a) il soggetto abilitato presso il quale hanno assunto l'incarico di promotore;

b) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 97;

c) ogni variazione degli elementi informativi di cui all'art. 87, ovvero di quello di cui alla lettera b).

2. Le comunicazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data di assunzione dell'incarico ovvero della intervenuta variazione.

3. I promotori sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.

Parte III

Organismo

Art. 86
(Compiti e obblighi dell'organismo)

1. L'organismo:

a) dispone le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo, nonché le variazioni dei dati in esso presenti;

b) comunica alla Consob e alle commissioni i dati relativi ai soggetti iscritti e quelli relativi ai soggetti cancellati;

c) rilascia gli attestati di iscrizione all'albo;

d) predispone e aggiorna i quesiti della prova valutativa di cui all'art. 89;

e) organizza lo svolgimento della prova valutativa di cui all'art. 89 emanando, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob, i relativi bandi;

f) predispone procedure uniformi al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte dalle commissioni;

g) richiede informazioni alle commissioni territoriali sull'applicazione delle procedure di cui alla lettera f) e ne riferisce alla Consob;

h) notifica ai promotori i provvedimenti adottati dalla Consob e dal medesimo organismo;

i) assolve gli altri compiti ad esso affidati dalla Consob.

2. L'organismo è soggetto alla vigilanza della Consob.

3. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ed eseguire accertamenti.

4. La Consob può impartire all'organismo direttive ed istruzioni vincolanti in ordine alle modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1. In casi di necessità ed urgenza la Consob può adottare i provvedimenti e compiere gli atti di cui al comma 1.

5. Ogni anno l'organismo trasmette alla Consob una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con specifico riferimento agli indirizzi seguiti ed al perseguimento degli obiettivi prefissati.

6. I membri dell'organismo e il personale del medesimo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob.

Parte IV

Disciplina dell'albo

Art. 87
(Albo dei promotori)

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 88.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all'albo;

e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore.

3. L'organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

4. La Consob comunica all'organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti di sospensione adottati.

Art. 88
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale;

b) essere muniti del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale.

Art. 89
(Prova valutativa)

1. Le prove valutative sono indette annualmente dalla Consob con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino della Consob e consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

2. La prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario. Il colloquio verte sulle stesse materie della prova scritta.

3. La prova valutativa è superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio.

4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio e deve recare in allegato, a pena di irricevibilità, la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La domanda può essere indirizzata, in alternativa, ad una commissione limitrofa; in tal caso, il candidato sarà tenuto a sostenere la prova presso tale ultima commissione.

5. L'organismo, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob ai sensi del comma 1, stabilisce le date e le modalità di svolgimento delle prove scritte e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alle prove valutative.

Art. 90
(Domanda di iscrizione)

1. Nella domanda di iscrizione all'albo, l'istante deve indicare il soggetto abilitato per il quale abbia eventualmente già assunto l'obbligo di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; se residente all'estero, deve inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell'esercizio della attività di promotore, specificando il relativo indirizzo. Qualora l'istante abbia superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 o possieda taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:

- la sessione in cui è stata sostenuta la prova valutativa;

- gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro;

- gli estremi di iscrizione nell'elenco dei negoziatori abilitati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

La domanda è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, ha eletto domicilio.

2. La domanda deve recare in allegato, a pena di irricevibilità, la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dev'essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

a) certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale;

b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto ministeriale, dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto;

c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura;

d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

e) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di:

1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 94;

2) non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

3) non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico.

3. La commissione, ricevuta la domanda, provvede a richiedere:

a) all'ufficio del casellario presso il Tribunale competente, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'istante;

b) alla Prefettura competente, il certificato attestante che l'interessato non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione.

4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti al comma 3, alla domanda devono essere allegati certificati, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.

Art. 91
(Iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione all'albo è disposta dall'organismo sulla base della istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano allo stesso la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, con gli elementi di cui all'articolo 87, comma 2.

2. Le commissioni inoltrano la proposta all'organismo entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione completa concernente la domanda; l'organismo decide entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta.

3. I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 92
(Cancellazione dall'albo)

1. L'organismo procede alla cancellazione del promotore in caso di:

a) domanda dell'interessato;

b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo ovvero mancato pagamento del contributo di vigilanza;

c) radiazione dall'albo.

2. La cancellazione di cui al comma 1, lettera a), è disposta a seguito di domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione. La commissione inoltra la relativa proposta all'organismo entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.

3. Le cancellazioni di cui al comma 1, lettera b), sono disposte direttamente dall'organismo a seguito dell'accertamento del relativo presupposto, ovvero, nel caso di perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo, a seguito della proposta della competente commissione che deve essere inoltrata al medesimo organismo entro il termine di sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria.

4. L'organismo comunica senza indugio alla Consob le proposte di cancellazione di cui ai commi 2 e 3. La Consob comunica all'organismo, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione.

5. L'organismo dispone la cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero, per il caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, entro il termine di sessanta giorni dall'avvio di ufficio della relativa istruttoria.

6. Nel caso previsto dal comma 4, i termini stabiliti dal comma 5 sono sospesi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato.

7. La Consob trasmette all'organismo i provvedimenti di radiazione adottati, per gli adempimenti di competenza.

8. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera a), possono esservi nuovamente iscritti a domanda.

9. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera b), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano rientrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza.

10. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera c), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.

Parte V

Attività dei promotori finanziari

Art. 93
(Ambito di attività)

1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.

Art. 94
(Incompatibilità)

1. L'attività di promotore è incompatibile:

a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;

b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;

c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;

d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;

e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 95
(Regole generali di comportamento)

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.

2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e all'art. 79, comma 4, del presente libro, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali .

Art. 96
(Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori)

1. Al momento del primo contatto, il promotore:

a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.

2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.

4. Nella promozione e collocamento a distanza:

a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;

b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.

5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

7. Ai fini della rendicontazione delle operazioni già poste in essere dall'investitore, il promotore può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati dal soggetto per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti.

8. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

Art. 97
(Conservazione della documentazione)

1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 85, copia della seguente documentazione:

a) contratti promossi per suo tramite;

b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;

c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.

Parte VI

Provvedimenti sanzionatori

Art. 98
(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;

5) comunicazione o trasmissione all'investitore, alla Consob o alle commissioni di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

b) dispone la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 93;

2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 94;

3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2;

4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 3;

5) violazione della disposizione di cui all'articolo 96, comma 5, secondo periodo;

6) accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 96, comma 6;

7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 96, comma 8;

8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 97;

c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 85;

2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1 e 2;

3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 7.

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore.

Parte VII

Disposizioni finali e transitorie

Art .99
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente Libro, salvo quanto disposto dai commi successivi, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data sono abrogate le disposizioni di cui ai Capi I e VI del Regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997.

2. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'organismo e delle commissioni territoriali e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II, III e IV del presente Libro.

3. Ai fini della costituzione delle commissioni territoriali si osservano le disposizioni contenute nel presente Libro.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività delle commissioni territoriali.

Allegato n. 7

AMBITO DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI
PER L'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

COMMISSIONE

COMPETENZA

CAMPANIA Campania
Molise
EMILIA-ROMAGNA Emilia-Romagna
LAZIO Lazio
Abruzzo
LOMBARDIA Lombardia
PIEMONTE Piemonte
Liguria
Valle d'Aosta
PUGLIA Puglia
Basilicata
Calabria
TOSCANA Toscana
Marche
Umbria
SARDEGNA Sardegna
SICILIA Sicilia
VENETO Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Bolzano
Trento

Allegato n. 8

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI

DEGLI INVESTITORI

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;

* deve chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

* deve illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

* deve consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

* deve consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

* può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;

* ai fini della rendicontazione delle operazioni poste in essere dall'investitore, può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati dal soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti;

* non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

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