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Bollettino


Delibera n. 15961

Modificazioni e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303;

VISTI, in particolare, gli articoli 25-bis, 31 e 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002;

VISTA la delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, con la quale è stato adottato il regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari, come modificato con delibere n. 11522 e n. 11523 del 1° luglio 1998, n. 11745 del 9 dicembre 1998 e n. 13915 del 29 gennaio 2003;

RITENUTA la necessità di modificare ed integrare il regolamento adottato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 25-bis, comma 2, 31, comma 6 e 117-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998;

CONSIDERATA la necessità di prevedere un'entrata in vigore differita delle disposizioni relative a talune materie, al fine di consentire ai soggetti interessati di provvedere al conseguente adeguamento;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di prevedere un regime transitorio per la disciplina attuativa dell'art. 31, comma 6 del decreto legislativo n. 58 del 1998, da applicarsi fino alla data di inizio di operatività dell'Organismo;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti e dagli Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

VISTA la lettera del 24 maggio 2007, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998, richiamato dall'art. 25-bis dello stesso decreto legislativo;

VISTE le lettere del 27 aprile 2007 e del 24 maggio 2007, con le quali l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Isvap) e la Banca d'Italia hanno comunicato il parere previsto dall'articolo 117-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998;

D E L I B E R A:

 

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002, è modificato ed integrato come segue:

 

  • all'articolo 1:

a) dopo le parole "23, comma 1," sono inserite le seguenti "25-bis, comma 2,";

b) dopo le parole "31, comma 6," sono eliminate le parole "lettere d), f), g) e h),";

c) dopo le parole "32, comma 2," sono inserite le parole "117-ter,";

 

  • all'articolo 25:

a) dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) "prodotti finanziari assicurativi": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) "soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa": le sim e le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche quando operano per il tramite di promotori finanziari, dipendenti, collaboratori o altri incaricati;";

 

  • nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo II, dopo l'articolo 36 è inserita la seguente Sezione:

"Sezione III-bis
Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche
e di prodotti finanziari assicurativi

Art. 36-bis
(Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche)

1. Le banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 36, 56, commi 1, 2, 3, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 3, 63 e 69 del presente regolamento, anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari.

2. Il comma 1 si applica anche alle vendite effettuate con tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 36-ter
(Soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa)

1. Nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 36, 56, commi 1, 2, 3, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 63 e 69 del presente regolamento.

2. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa, fermo restando quanto previsto al comma 1, forniscono altresì al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti informazioni:

a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;

b) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in cui sono iscritti e l'indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati;

c) le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa o all'impresa di assicurazione, ovvero ricorsi ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;

e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione;

f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:

1) se forniscono consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;

2) se, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull'obbligo, di cui al punto 1), di fornire un'analisi imparziale. In tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.

Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto.

3. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.

Art. 36-quater
(Modalità dell'informativa)

1. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 36-ter deve essere comunicata:

a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;

b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti.

2. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 36-ter, comma 2, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente. Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

Art. 36-quinquies
(Imprese di assicurazione)

1. Alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 56, commi 1, 2, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 4, 63, comma 5, lettera a), e 69 del presente regolamento.

2. L'informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma 1 deve essere comunicata:

a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;

b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;

c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente.

Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

3. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano in concreto l'osservanza.";

 

  • nel Libro III, Parte II, dopo l'articolo 55 è inserito il seguente Titolo:

"Titolo II-bis
Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile

Art. 55-bis
(Obblighi informativi)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 1B del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e nei contratti di cui all'articolo 30 del presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati come "etici" o "socialmente responsabili", i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni:

a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o socialmente responsabile;

b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a);

c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

d) l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura;

e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all'interno dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni;

f) l'adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.

2. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1 deve essere resa disponibile nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.

Art. 55-ter
(Obblighi di rendicontazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, almeno nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come "etici" o "socialmente responsabili", i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai dodici mesi precedenti:

a) l'illustrazione dell'attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 1, lettera b);

b) le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

c) le informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili, in forma sintetica, nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.";

 

  • all'articolo 56, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate e le SICAV si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei promotori finanziari. A tale fine ne garantiscono la partecipazione ad appositi corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.";

 

  • il Libro V è integralmente sostituito come segue:

"Libro V
Albo e Attività dei Promotori Finanziari

Parte I
Disposizioni preliminari

Art. 78
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "regolamento ministeriale": il regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Testo Unico;

b) "Organismo": l'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

c) "albo": l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

d) "promotore": il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

e) "sezioni territoriali": le sezioni dell'albo indicate all'articolo 85;

f) "soggetti abilitati": i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;

g) "gruppo": il gruppo definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Testo Unico;

h) "prove valutative": le prove valutative di cui all'articolo 31, comma 5, del Testo Unico;

i) "contributo di vigilanza": la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

l) "contributo dovuto all'Organismo": la contribuzione prevista dall'articolo 31, comma 4, del Testo Unico.

Parte II
Organismo

Art. 79
(Tenuta dell'albo)

1. Nella tenuta dell'albo, l'Organismo:

a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;

b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;

c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;

d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;

e) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;

f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.

Art. 80
(Vigilanza della Consob)

1. La Consob può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell'Organismo. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell'Organismo.

Art. 81
(Informazioni tra la Consob e l'Organismo)

1. La Consob e l'Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l'Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell'assolvimento dei propri compiti. Le modalità di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell'osservanza di quanto disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Testo Unico, mediante apposito manuale operativo.

3. L'Organismo, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sui promotori, ne dà immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, l'Organismo verifica preventivamente presso l'Autorità giudiziaria competente le informazioni di cui dispone, acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob.

Art. 82
(Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell'Organismo)

1. L'interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall'Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob formula le proprie osservazioni nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami privi di motivazione sono considerati improcedibili.

2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all'istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo le proprie considerazioni.

Art. 83
(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali
dei promotori e dei soggetti abilitati)

1. I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico sono i seguenti.

2. Le associazioni dei promotori:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati esclusivamente promotori regolarmente iscritti all'albo;

c) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed un'articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.

3. Le associazioni dei soggetti abilitati:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Parte III
Disciplina dell'Albo

Art. 84
(Albo unico dei promotori)

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 86.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all'albo;

e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività del promotore.

3. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.

4. La Consob trasmette tempestivamente all'Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai promotori.

Art. 85
(Sezioni territoriali)

1. L'albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo.

2. Le sezioni territoriali dell'albo sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.

Art. 86
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 87 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale.

Art. 87
(Prova valutativa)

1. La prova valutativa, avente carattere teorico – pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di promotore.

2. La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. La prova è organizzata e valutata dall'Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall'Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno cinque membri. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo dei promotori né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.

4. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di svolgimento della prova e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa.

5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale.

Art. 88
(Iscrizione all'albo)

1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione all'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 84, comma 2.

2. L'Organismo decide entro congruo termine dal ricevimento della domanda; qualora entro tale termine nessun provvedimento sia adottato, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

Art. 89
(Cancellazione dall'albo)

1. L'Organismo procede alla cancellazione del promotore dall'albo in caso di:

a) domanda dell'interessato;

b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 86, lettera a);

c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;

d) mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo;

e) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.

2. L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b) e d), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti. L'Organismo procede senza indugio alla cancellazione di cui al comma 1, lettere c) ed e), al ricevimento della relativa richiesta da parte della Consob.

3. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d) ricorrono decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.

4. I promotori cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 86, lettera a), ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;

b) nel caso previsto dal comma 1, lettera e), siano decorsi cinque anni dalla data della delibera di radiazione.

Art. 90
(Obblighi dei promotori nei confronti dell'Organismo)

1. I promotori sono tenuti a comunicare senza indugio all'Organismo:

a) il luogo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 95;

b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedente e all'articolo 84, comma 2, lettera c).

2. I promotori sono tenuti a comunicare all'Organismo la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.

3. Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai promotori la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

Parte IV
Attività dei Promotori Finanziari

Art. 91
(Ambito di attività)

1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.

Art. 92
(Incompatibilità)

1. L'attività di promotore è incompatibile:

a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;

b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;

c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;

d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;

e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 93
(Regole generali di comportamento)

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.

2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Art. 94
(Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori)

1. Al momento del primo contatto, il promotore:

a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.

2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.

4. Nella promozione e collocamento a distanza:

a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;

b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.

5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

7. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

8. Il promotore non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dell'investitore o comunque al medesimo collegati.

Art. 95
(Conservazione della documentazione)

1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell'articolo 90, copia della seguente documentazione:

a) contratti promossi per suo tramite;

b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;

c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. Si applica il disposto dell'articolo 69, comma 2.

3. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.

Parte V
Provvedimenti sanzionatori e cautelari

Art. 96
(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;

5) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dall'investitore, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;

b) dispone la sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 91;

2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 92;

3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 93, comma 2;

4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 3;

5) violazione della disposizione di cui all'articolo 94, comma 5;

6) accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 94, comma 6;

7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 94, comma 7;

8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 95;

c) irroga la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 90;

2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 2.

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

Art. 97
(Provvedimenti cautelari)

1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del Testo Unico, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.

2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, la Consob valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il promotore è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario.

Parte VI
Disposizioni finali e transitorie

Art. 98
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'Organismo e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività dell'Organismo.

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell'articolo 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.".

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(1) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto nei punti seguenti:

  • gli articoli 36-bis, 36-ter, 36-quater e 36-quinquies entrano in vigore il 1° luglio 2007;

  • il comma 7-bis dell'articolo 56 entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 30 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

_____________
Nota:

1. La delibera n. 15961 del 30.5.2007 è pubblicata nella G.U. n. 134 del 12.6.2007.


Delibera n. 15961 del 30 maggio 2007

Modifiche e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante interventi per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, e il relativo decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 di coordinamento del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 con la legge n. 262 del 2005 hanno apportato al TUF rilevanti modifiche riguardanti la disciplina degli intermediari.

In alcuni casi alla Consob è stato delegato il compito di attuare le nuove disposizioni attraverso l'esercizio della potestà regolamentare ad essa riconosciuta dall'ordinamento.

Gli adempimenti regolamentari posti in essere dalla Consob si sono concretizzati nell'adozione della delibera n. 15961 del 30 maggio 2007, con la quale è stato modificato e integrato il regolamento in materia di intermediari (di seguito RI), adottato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, nelle materie di seguito indicate:

  1. distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione (art. 25-bis, comma 2 del TUF);
  2. finanza etica e socialmente responsabile (art. 117-ter del TUF);
  3. albo e attività dei promotori finanziari (art. 31, comma 6 del TUF).

Le modifiche approvate dalla Consob con la citata delibera n. 15961 sono state apportate dopo aver condotto un processo di consultazione pubblica, che ha permesso, tra l'altro, di tener conto delle conseguenze che le nuove disposizioni regolamentari hanno sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori. Gli esiti di tale consultazione sono compendiati in appositi documenti resi pubblici attraverso il sito internet dell'Istituto (www.consob.it), al quale si rinvia per una più completa illustrazione delle scelte regolamentari operate dalla Commissione.

La delibera n. 15961 del 30 maggio 2007 è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo quanto in essa previsto per alcune disposizioni.

1. Disposizioni in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione

La legge n. 262 del 2005 ha introdotto nel TUF l'art. 25-bis, rubricato Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione, che è stato poi successivamente modificato con il decreto legislativo n. 303 del 2006.

In particolare e per quanto in questa sede maggiormente rileva, l'art. 25-bis ha disposto l'applicazione degli artt. 21 e 23 del TUF (che dettano, rispettivamente, "criteri generali" di condotta e norme in tema di contratti) alla distribuzione, da parte delle banche, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari ed alla distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, ad opera di "soggetti abilitati" e di "imprese di assicurazione". Tali aree in precedenza erano sottratte dal campo di applicazione dei citati artt. 21 e 23 i quali avevano come originario ambito di operatività esclusivamente "la prestazione di servizi di investimento ed accessori" nella cui nozione esse non erano (e non sono tuttora) ricomprese.

La scelta operata con la legge n. 262 del 2005 di considerare applicabili a tali attività le norme di cui agli artt. 21 e 23, trova la sua principale giustificazione nel progressivo superamento, specie dal lato dei prodotti offerti e della conseguente percezione dell'investitore, della tradizionale, rigida, tripartizione del mercato finanziario nei settori bancario, assicurativo e mobiliare, ed ha come corollario quello di aver affidato alla vigilanza regolamentare della Consob il compito di disciplinare, con regole di dettaglio, l'attività distributiva avente ad oggetto prodotti finanziari emessi da banche (anche in sede di mercato primario) e da imprese di assicurazione.

Nel disciplinare tale attività la Consob si è allineata alla scelta del legislatore di estendere alla distribuzione, da parte dell'emittente, di prodotti finanziari bancari o assicurativi, ovvero di prodotti finanziari assicurativi da parte di intermediari, le regole di condotta già disciplinanti la prestazione dei servizi di investimento. Pertanto, le integrazioni al RI sono state in generale attuate attraverso l'estensione dell'area di applicazione delle vigenti disposizioni alle nuove aree (ed ai nuovi soggetti) individuati dalla legge n. 262 del 2005.

Non si tratta dunque, per banche e sim, di assolute innovazioni, posto che le regole di condotta individuate sono le stesse norme di comportamento che disciplinano ordinariamente la prestazione dei servizi d'investimento, ora estese ai nuovi ambiti individuati dall'art. 25-bis del TUF. Tali regole erano, poi, quelle assunte a modello dalla stessa disciplina previgente dell'Isvap.

Si è proceduto quindi, per quanto possibile, per "rinvii" alle disposizioni del vigente RI, al fine di realizzare, in linea con la ratio della norma primaria, un level playing field per attività e prodotti ritenuti (dallo stesso legislatore) fra loro "fungibili" nella prospettiva dell'investitore. In particolare, la distribuzione di prodotti assicurativi finanziari ad opera di "soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa" è stata disciplinata sul modello degli intermediari che collocano quote di oicr mentre la distribuzione, da parte della stessa banca o dell'impresa di assicurazione emittente, dei propri prodotti finanziari, è stata disegnata sul modello della "commercializzazione diretta" ad opera delle sgr, delle proprie quote di oicr.

Per quanto riguarda i prodotti assicurativi, le scelte di regolamentazione hanno tenuto conto della normativa comunitaria di riferimento, ed in particolare della direttiva n. 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 "sull'intermediazione assicurativa", che costituisce un "vincolo" anche con riferimento all'intermediazione assicurativa posta in essere da imprese di investimento, banche e da altri soggetti abilitati, ora rimessa alla vigilanza regolamentare della Consob.

Le modifiche regolamentari introdotte hanno riguardato:

  • l'inserimento nell'art. 25 della definizione di "prodotti finanziari assicurativi" [lett. b-bis)], che recepisce la nozione introdotta alla lett. w-bis) del comma 1, dell'art. 1 del TUF dal decreto legislativo n. 303 del 2006, e della definizione di "soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa" [lett. d-bis)]. Tale ultima definizione tiene conto, da un lato, della definizione di "soggetti abilitati" contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. r) del TUF e, dall'altro, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni che riservano l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi agli intermediari iscritti nel registro di cui all'art. 109 dello stesso Codice nonché a quelli comunitari operanti in Italia in regime di libertà di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi. Pertanto, nella neointrodotta definizione si è tenuto conto del fatto che l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi è riservata agli intermediari italiani e comunitari ed è preclusa alle sgr ed alle sicav, che non figurano tra i soggetti che possono iscriversi nel menzionato registro degli intermediari assicurativi;
  • l'introduzione nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo II del RI di una nuova Sezione III-bis, (contenente gli articoli da 36-bis a 36-quinquies), dedicata alle norme in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e di prodotti finanziari assicurativi.

In particolare, l'art. 36-bis chiarisce che il nucleo centrale delle regole di condotta e delle relative procedure, anche di controllo interno, da predisporre ad opera degli intermediari che, nel previgente quadro di riferimento, trovavano applicazione "solo" in caso di prestazione di servizi di investimento ed accessori, si applicheranno anche nel caso di vendita, effettuata dalle banche in fase di emissione, di propri prodotti finanziari.

L'art. 36-ter al comma 1 contiene il rinvio alle singole disposizioni del RI, come attualmente vigenti, che i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa devono osservare quando procedono alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi. Tali disposizioni sono state selezionate, da un lato, tenendo conto dell'assenza di contrarie previsioni delle direttive comunitarie assicurative (in specie della direttiva 2002/92/CE sugli intermediari assicurativi) e, dall'altro lato, valorizzando la circostanza che, in molti casi, disposizioni di analogo o similare tenore si rinvengono già nel Codice delle Assicurazioni e nella normativa Isvap di attuazione.

Nel comma 2 sono stati individuati ulteriori adempimenti cui deve attenersi la commercializzazione dei prodotti finanziari assicurativi ai sensi dell'ordinamento comunitario assicurativo. La norma costituisce, in particolare, la trasposizione del dettato di cui all'art. 12, commi 1, 2, e 3 della direttiva 2002/92/CE sugli intermediari assicurativi.

Il comma 3 – in parte mutuato dall'art. 47, comma 1, lett. b), del regolamento Isvap n. 5/2006 – esplicita un principio di carattere generale nel rapporto fra "produttore" e "distributore" di prodotti o servizi. La disposizione va letta in correlazione con quanto previsto all'art. 36-quinquies del regolamento che fa obbligo alle imprese di assicurazione di dotarsi di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento anche quando operano per il tramite di reti distributive.

L'art. 36-quater al comma 1, sancisce, anche alla luce delle corrispondenti previsioni della direttiva 2002/92/CE, l'importanza di una corretta veicolazione dell'informativa alla clientela.

La norma di cui al comma 2 costituisce una trasposizione del dettato dell'art. 13, comma 2, della direttiva 2002/92/CE, ai sensi del quale "l'informazione … può essere fornita verbalmente a richiesta del consumatore o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi, l'informazione è fornita al consumatore … subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione". La precisazione secondo cui l'informativa in discorso deve essere resa "comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi" - aggiuntiva rispetto al testo comunitario - riprende il disposto dell'art. 51, comma 2, del regolamento Isvap n. 5/2006.

Infine, l'art. 36-quinquies al comma 1 contiene il rinvio alle singole disposizioni del RI, come attualmente vigenti, che le imprese di assicurazione devono osservare quando procedono alla vendita diretta di prodotti finanziari assicurativi. Tali disposizioni sono state selezionate, da un lato, tenendo conto dell'assenza di contrarie previsioni delle direttive comunitarie del "settore assicurativo" e, dall'altro lato, cercando di garantire uniformità di condizioni rispetto alle sgr e alle sicav che, ai sensi dell'art. 55 del RI, procedano al collocamento diretto di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o di oicr per i quali svolgano la gestione.

La norma di cui al comma 2 intende riaffermare l'importanza di una corretta veicolazione dell'informativa alla clientela.

Il comma 3 – che riprende il disposto dell'art. 40 del regolamento Isvap n. 5/2006 secondo cui "le imprese di assicurazione … verificano l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono, nonché l'osservanza delle regole generali di comportamento di cui all'articolo 47. Le verifiche svolte devono risultare da un rapporto annuale, redatto dall'unità organizzativa a ciò delegata e da inviare all'ISVAP entro sessanta giorni dalla fine dell'anno solare, dopo essere stato sottoposto, con eventuali osservazioni di merito, dal responsabile dell' internal auditing agli organi amministrativi della società…" – evidenzia come le imprese di assicurazione debbano dotarsi di idonee procedure di controllo delle loro reti di vendita.

Al fine di riconoscere ai soggetti interessati un periodo di tempo necessario per conformare pienamente la propria operatività e le proprie procedure alla nuova disciplina introdotta, è stato previsto che gli articoli 36-bis, 36-ter, 36-quater e 36-quinquies entrano in vigore il 1° luglio 2007.

2. Disposizioni in materia di finanza etica e socialmente responsabile

La legge n. 262 del 2005 ha introdotto nel TUF l'art. 117-ter che delega la Consob ad emanare disposizioni in tema di obblighi informativi e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti che promuovono prodotti etici o socialmente responsabili.

In particolare, l'unico comma della norma prevede che "La Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili".

La nuova previsione legislativa rappresenta una risposta alla crescente diffusione, registratasi in Italia, sia di prodotti finanziari che si qualificano come "etici", sia di una vera e propria cultura della responsabilità sociale nelle pratiche imprenditoriali e d'investimento.

Il legislatore, consapevole della relatività del concetto stesso di etica e della difficoltà di definire l'investimento qualificato etico nel suo contenuto oggettivo, si è limitato ad introdurre un obbligo di trasparenza a carico dei soggetti che promuovono sul mercato prodotti o servizi "qualificati come etici o socialmente responsabili", rimettendo alla Consob il compito di determinare il contenuto di tale obbligo.

La modifica regolamentare adottata dalla Consob prevede l'inserimento all'interno del Libro III, Parte II del RI di un nuovo Titolo II-bis (Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile) che si compone di due articoli (artt. 55-bis e 55-ter), dedicati rispettivamente agli obblighi informativi e di rendicontazione, ulteriori a quelli tradizionali, che vanno adempiuti nello svolgimento di servizi e nell'offerta di prodotti "etici".

L'art. 55-bis impone ai soggetti abilitati ed alle compagnie di assicurazione, in relazione ai servizi e ai prodotti che vengono «qualificati come "etici" o "socialmente responsabili"», di fornire nella documentazione d'offerta informazioni circa: gli obiettivi e le caratteristiche che giustificano tale qualificazione; i criteri di selezione degli strumenti finanziari investibili utilizzati; le politiche di azionariato attivo eventualmente perseguite; l'eventuale destinazione e la relativa misura dei proventi generati dai prodotti o dai servizi in favore di iniziative etiche; le procedure adottate per garantire il perseguimento degli obiettivi su indicati; l'adesione a codici di autoregolamentazione promossi in tale ambito. Tali informazioni andranno inserite nel prospetto informativo redatto ai sensi dell'Allegato 1B al regolamento in materia di emittenti approvato con delibera n. 11971/1999 e nel contratto stipulato secondo le indicazioni dell'art. 30 del RI, senza incrementare, quindi, la documentazione richiesta per lo svolgimento dei servizi di investimento.

L'art. 55-ter contiene previsioni funzionali a valorizzare il ruolo dell'informazione resa in sede di conclusione del contratto anche nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, attraverso l'illustrazione della concreta attuazione dei principi e criteri "etici" indicati nel prospetto e nel contratto. In particolare, nell'ultimo rendiconto annuale, e relativamente ai dodici mesi precedenti, dovrà essere illustrata l'attività di gestione svolta in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 1, lettera b) e dovranno essere fornite informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio e all'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.

In favore di una maggiore ed efficace pubblicità dell'informazione, entrambi gli articoli dispongono, poi, che le informazioni previste siano rese disponibili anche sul sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione: un onere che può fondatamente ritenersi non costoso, ma estremamente utile per il pubblico degli investitori.

3. Disposizioni in materia di albo e attività dei promotori finanziari

La legge n. 262 del 2005 è intervenuta in materia di istituzione e tenuta dell'albo dei promotori finanziari, modificando i commi 4, 5 e 6 dell'art. 31 del TUF. In particolare è stato previsto che l'albo dei promotori non sia più tenuto dalla Consob bensì da un Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. Tale Organismo è dotato di personalità giuridica, è ordinato in forma di associazione e dispone di autonomia organizzativa, finanziaria e statutaria. Nel nuovo quadro normativo, dunque, l'Organismo è il soggetto deputato a tenere l'albo (e ad adempiere gli altri compiti connessi e strumentali alla gestione dell'albo stesso) sulla base di una diretta attribuzione prevista dalla legge.

Più in particolare l'Organismo, operando nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con regolamento e sotto la vigilanza della medesima, provvede alla tenuta dell'albo, all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo, all'indizione delle prove d'esame per l'iscrizione all'albo ed alla determinazione ed alla riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

Alla Consob è affidato il compito di determinare con regolamento i principi ed i criteri relativi ad alcuni profili espressamente individuati ed elencati nel comma 6 dell'art. 31 (quali, ad esempio, i requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati, l'iscrizione all'albo dei promotori, l'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro i provvedimenti dell'Organismo, l'attività dell'Organismo e le modalità di esercizio della vigilanza da parte della Consob).

Nell'esercizio di tale potestà regolamentare la Consob ha evitato norme "di dettaglio" concernenti l'operatività e l'assetto organizzativo dell'Organismo, in ossequio alla regolamentazione per principi che il legislatore ha sancito nel citato comma 6. Tali principi vincolanti, unitamente alla normativa primaria, costituiscono la cornice disciplinare del nuovo sistema della gestione dell'albo dei promotori. Spetta all'Organismo, poi, completare con adeguate soluzioni procedurali l'assetto definitivo del nuovo sistema.

Considerate le numerose e rilevanti modifiche e integrazioni resesi necessarie, si è proceduto a sostituire l'intero Libro V del RI, rubricato Albo e Attività dei promotori finanziari.

Nel nuovo Libro V alcune disposizioni già presenti nella precedente disciplina sono state modificate per tener conto del nuovo assetto normativo (artt. 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 93, e 95).

In particolare, la riformulazione degli artt. 79, 86, 87 e 88 deriva dalla circostanza che, essendo l'Organismo diventato il soggetto deputato ex lege alla tenuta dell'albo, spetta al medesimo procedere alle relative iscrizioni e cancellazioni, svolgere le funzioni istruttorie finalizzate all'iscrizione e indire e organizzare lo svolgimento delle prove valutative, nonché aggiornare tempestivamente l'albo e verificare la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione. Con riferimento all'art. 87 si segnala, inoltre, che il comma 5 ha introdotto una importante novità imponendo, quale requisito necessario ai fini della partecipazione alla prova valutativa, il possesso dello stesso titolo di studio previsto dall'art. 3 del D.M. n. 472/1998 per l'iscrizione all'albo.

In base alla nuova formulazione dell'art. 80, l'esercizio da parte della Consob nei confronti dell'Organismo dei suoi tradizionali poteri di vigilanza informativa dovrà tener conto della mutata natura dell'Organismo e dell'autonomia che la legge gli riserva. Inoltre, considerata la delicatezza dei compiti affidati all'Organismo, è previsto, in casi particolarmente gravi, che, in conformità ad apposite previsioni statutarie, gli organi dell'Organismo siano temporaneamente sostituiti da un commissario nominato dalla Consob. Il commissario opererà fintantoché la Consob non riterrà superate le ragioni della sua nomina e, conseguentemente, l'Organismo non sia in grado di riprendere regolarmente la propria attività.

In ossequio al principio di autonomia finanziaria dell'Organismo, sancito dall'art. 31, comma 4, del TUF, nell'art. 89, che disciplina la cancellazione dall'albo, è stata introdotta la previsione secondo cui anche il mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo costituisce una causa di cancellazione che si aggiunge a quella, già prevista nella precedente disciplina e riaffermata nell'art. 89, rappresentata dal mancato pagamento del contributo di vigilanza dovuto alla Consob.

La Consob, attuando la delega contenuta nell'art. 31, comma 6 del TUF, ha inoltre modificato gli artt. 94 e 96, recependo sul punto alcune esigenze emerse nello svolgimento dell'attività di vigilanza.

Infatti, l'art. 94, che individua le regole di presentazione e comportamento che i promotori devono osservare nei confronti degli investitori, è stato integrato con un nuovo comma (comma 8) che sancisce il divieto per il promotore di utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dell'investitore o comunque al medesimo collegati. Tale condotta, che costituisce una violazione delle regole generali di comportamento previste dal comma 1 dell'art. 93 (comma 1, dell'art. 95 del previgente testo) è ora oggetto di espressa tipizzazione.

Nell'art. 96, relativo alle sanzioni applicabili ai promotori finanziari, è stato previsto che il perfezionamento da parte del promotore di operazioni non autorizzate dall'investitore, a valere sui rapporti intestati, contestati o comunque collegati allo stesso, è punibile con la radiazione dall'albo.

Nel nuovo Libro V sono, inoltre, stati soppressi la parte relativa alle commissioni territoriali, a causa della cessazione delle stesse e il previgente art. 90 (Domanda di iscrizione), essendo ora esclusiva competenza dell'Organismo l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari e lo svolgimento della relativa istruttoria e sono state inserite nuove disposizioni (artt. 81, 82, 83, 85, 90 e 97), in ossequio a quanto previsto dall'art. 31, comma 6, del TUF.

Nell'art. 81 è stato disciplinato lo scambio di informazioni tra la Consob e l'Organismo, ed, in particolare, l'accesso al sistema informativo della Consob da parte dell'Organismo.

Nel disciplinare all'art. 82 la procedura relativa alla trattazione da parte della Consob dei reclami contro i provvedimenti dell'Organismo, si è scelto di offrire all'interessato la possibilità di richiedere alla Consob di esprimere il suo parere su un provvedimento contestato, con effetti deflativi sul possibile contenzioso, lasciando tuttavia libero l'Organismo di decidere se attenersi al giudizio espresso dalla Consob, ovvero procedere autonomamente alla modifica del provvedimento.

Nell'art. 83 sono stati individuati i requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati, confermando i criteri già individuati in una precedente delibera adottata dalla Consob ai sensi del previgente testo dell'art. 31, comma 4 del TUF (delibera n. 12636 del 28 giugno 2000).

L'art. 85 sancisce l'articolazione dell'albo in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo.

L'art. 90, che disciplina gli obblighi dei promotori nei confronti dell'Organismo, riprende le disposizioni, in precedenza contenute nell'art. 85 del RI, relative agli obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni territoriali, introducendo comunque alcuni elementi di novità. In particolare, la nuova disposizione fa riferimento al "luogo" anziché ai "luoghi" di conservazione della documentazione, in modo da permettere alla Consob di esercitare con maggiore tempestività il potere ispettivo che la legge le riconosce. Inoltre, all'Organismo è riconosciuta la facoltà di chiedere ai promotori la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

Infine, l'art. 97 definisce i principi e i criteri relativi all'adozione da parte della Consob delle due tipologie di provvedimenti di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario previste dall'art. 55 del TUF.

Si segnala, inoltre, che gli artt. 91 (Ambito di attività) e 92 (Incompatibilità) non sono stati oggetto di modifiche.

L'art. 98 prevede un regime transitorio secondo il quale le parti II e III del Libro V (relative all'Organismo ed alla disciplina dell'albo) entreranno in vigore alla data di inizio di operatività dell'Organismo. Fino a tale momento continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e continueranno ad operare le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari.

Con riferimento, infine, all'art. 31, comma 6, lett. l) del TUF, secondo cui spetta alla Consob determinare, con regolamento, i principi e i criteri relativi alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari, è stato ritenuto che spetta ai soggetti abilitati per conto dei quali i promotori operano farsi carico della formazione e dell'aggiornamento professionale degli stessi. Pertanto è stato integrato l'art. 56 (Procedure interne) del RI con l'aggiunta di un nuovo comma, il 7-bis, il quale dispone che gli intermediari debbano dotarsi di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei promotori finanziari. A tale fine ne garantiscono la partecipazione ad appositi corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.

Per tale ultima disposizione è stato previsto che la stessa entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della delibera n. 15961 nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 30 maggio 2007

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