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Bollettino


Delibera n. 23049

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.bitblanco.io

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet www.bitblanco.io - risultato attivo, consultabile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su contratti derivati quali Contract for Difference (CFD) aventi quali assets sottostanti valute e cripto-valute tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito www.bitblanco.io tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il trading: al riguardo, nel sito si prospettano otto tipologie di conto ("Bronzo", "Argento", "Oro", "Platino", "Diamante", "Premio", "VIP" e "Islamico") che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo richiesto;

iii. quanto alla riconducibilità, nel sito sono presenti riferimenti alla "Bitblanco" con asserita sede nel Regno Unito;

VISTE le delibere Consob n. 22891 del 15 novembre 2023 e n. 22955 del 20 dicembre 2023 con cui si è ordinato alla succitata "Bitblanco" di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere rispettivamente tramite i distinti siti internet www.bitblanco.com e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.com e www.bitblanco.co e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.co;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare domini parzialmente sovrapponibili a quelli dei siti www.bitblanco.com e www.bitblanco.co, il sito www.bitblanco.io ne replica i contenuti ed il formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.bitblanco.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.bitblanco.io è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il predetto sito è risultato disponibile in lingua italiana, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani, è stata riferita attività di contatto verso risparmiatori italiani e sono altresì pervenuti esposti di soggetti italiani che hanno riferito di non riuscire a rientrare in possesso delle somme versate per le operazioni di trading;

CONSIDERATO che il sito internet www.bitblanco.io non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.bitblanco.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

21 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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