Consob Informa - Anno XXV - N. 29 - 5 agosto 2019 - AREA PUBBLICA
Aggregatore Risorse
Newsletter
Le notizie della settimana:
Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità
Scomparsa del Direttore Generale Angelo Apponi
Save The Date - Auditorium Consob, 16 settembre 2019: convegno su "Il finanziamento delle Pmi: quale contributo dall’industria dei fondi?"
Consob approva gli esiti della consultazione sull’adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea in materia di prospetti informativi e modifica il proprio regolamento emittenti
Guide operative Consob in materia di internalizzatori sistematici e derivati su commodities
Brexit: Consob aggiorna le Comunicazioni pubblicate con riguardo all’uscita del Regno Unito dalla Ue in assenza di accordo (no-deal)
"Occhio alle truffe!": primi interventi Consob per l’oscuramento dei siti abusivi di trading online con i nuovi poteri di vigilanza
“OCCHIO ALLE TRUFFE!”: PRIMI INTERVENTI CONSOB PER L’OSCURAMENTO DEI SITI ABUSIVI DI TRADING ONLINE CON I NUOVI POTERI DI VIGILANZA
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lg. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia:
- di “Liracoin” effettuata da “Liracoin - DAMO”, anche tramite i siti internet https://liracoin.club, www.liracoin.com e www.licex.io (delibera n. 21024 del 31 luglio 2019). La Commissione, con delibera n. 20944 del 29 maggio 2019, aveva già sospeso l’offerta per un periodo di 90 giorni (vedi “Consob Informa” n. 20/2019);
- di “token ECB I” e “token ECB S”, effettuata da Forgues Gestion Sas anche tramite il sito internet www.europeancryptobank.io (delibera n. 21023 del 31 luglio 2019). La Commissione, con delibera n. 20929 dell’8 maggio 2019, aveva già sospeso l’offerta per un periodo di 90 giorni (vedi “Consob Informa” n. 17/2019);
- avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla società Tessline Limited anche tramite il sito internet www.tessline.com (delibera n. 21019 del 31 luglio 2019). La Commissione, con delibera n. 20948 del 29 maggio 2019, aveva già sospeso l’offerta per un periodo di 90 giorni (vedi “Consob Informa” n. 20/2019).
* * *
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf posta in essere da:
- Brown Fox Limited tramite il sito internet www.eurtrades.com (delibera n. 21021 del 31 luglio 2019);
- Level Up Capital Ltd tramite il sito internet www.trade100.fm(delibera n. 21020 del 31 luglio 2019);
- 4x Royal Ltd tramite il sito internet https://4xroyal.com (delibera n. 21022 del 31 luglio 2019).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma),segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Yves Kapital Trading / YK Kapital/ YK Trading (www.yveskapitaltrading.com), con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Yves Abitbol, con sede in Francia (numero di riferimento: 711286);
- Marc Finance (www.marcfinance.com), con sede dichiarata a Zurigo, clone della società autorizzata Marc Finance Ltd, con sede alle isole Cayman;
- J.F. Global Advisors / Jurgen Fleischmann Global Advisors (www.jfglobaladvisors.com), con sedi dichiarate in Austria, Svizzera e New York, clone della società autorizzata Jurgen Fleischmann (www.teamfleischmann.at), con sede in Austria (numero di riferimento: 830735);
- James and Jekins Consulting Group (www.jamesandjenkinsgroup.com), con sede dichiarata a New York;
- Blakdale Consultancy (www.blackdaleconsultancy.com), con sede dichiarata a New York;
- UK Financial Management Ltd (www.ukfinancialmanagement.co.uk), con sede dichiarata a Glasgow;
- Austin Finance (www.austinfin.com), clone della omonima società autorizzata;
- Cartwright & Brown Wealth Advisory (www.cartwrightandbrown.com), con sede dichiarata a Dubai;
- Katsumi and Partners (www.katsumipartners.com), con sede dichiarata a Tokyo;
- Bnf Capital Limited (http://bnf.capital), clone della omonima società autorizzata;
- Standford Advisory (www.stanfordadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
- Dunn & Miller Corporate Partners (www.dunnmillercorp.com), con sede dichiarata a New York.
Segnalate dalla Sfc:
- Gold Effortlessly Global Development Ltd (en.jygold.net; www.hj9999.hk; www.jygold.net), con sedi dichiarate a Hong Kong, Isole Vergini britanniche e in Nuova Zelanda);
- www.honglizichan.com;
- www.merrillfx.com;
- www.sinostonecap.com;
- www.zgtz99.cn;
- Hunch (www.hcoo.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
- SGtrade (www.sgtradegood.com), con sede dichiarata a Londra;
- www.hkxhgj.com;
- Hong Kong HDI International Traders (www.hdicenters.com), con sede dichiarata a Singapore.
Segnalate dalla Amf:
- United Markets Capital (https://unitedmarketscapital.com), con sedi dichiarate in Bulgaria e a Lussemburgo;
- Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com), con sede dichiarata a Singapore;
- TraderUR (www.traderur.com), con sede dichiarata alle isole St. Vincent and the Grenadines;
- Alpha Financial Group (www.alphafinancialgroup.com), con sede dichiarata a Zurigo;
- Hks Securities ltd (www.hks-securities.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalate dalla Cnmv:
- www.agm-invest.com, sito internet già segnalato dalla Consob (vedi “ Consob Informa” n. 15/2019 del 23 aprile 2019) e le società Agm Limited / Agm Group Ltd (oggetto di delibera n. 20899 del 18 aprile 2019);
- olympiamarkets.com;
- Silver Wolf Ltd - Wig Markets (wigmarkets.com);
- Capital Tech Ltd - Pbox Ltd - Pbn Capital (pbncapital.com);
- Maxi Services Ltd - Market Solutions Ltd - Strategy One Ltd (maxitrade.com);
- Lima Forex (limaforex.com);
- Fsm Smart Limited - Fsmsmarts (fsmsmarts.com);
- Alpha Group Holding - Capital Hedge Management (capitalhedgemanagement.com);
- Fina Holding Ltd - BPrimes (bprimes.com);
- Black Core Ltd - Blackcore Raw Bussines (blackcorerb.com);
- Capital Em Ltd - BFx International (bfxinternational.com);
- First Global (Uk) Limited - Firstbtcfx (es.firstbtcfx.com);
- 31fx / 31-fx / Jrv Market Ltd (www.31-fx.com);
- Orients Capital System Ltd / Orient Enterprise Georgia / Blue Empire / Blueempire Inc (www.orientscapital.com / www.theblueempire.com);
- Capital Investment Brokers Limited (www.cibfx.com);
- Pvp Markets Ltd (www.pvpmarkets.com);
- Cct Market /Phhlt Marketing Limited (www.cctmarket.com) soggetti già segnalati dall’autorità di vigilanza austriaca - Fma (vedi “Consob Informa” n. 26/2019);
- Cubic Services Ltd /Global Markets (www.glob-markets.com).
Segnalata dalla Fma:
- http://fhpfinance.com;
Segnalata dalla Cssf:
- Zeus Tech & Trading Group Ltd (www.fibonetix.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalate dalla Knf:
- Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o., con sede dichiarata a Varsavia;
- Maxi Services Ltd, già segnalata dalla Cnmv (vedi “Consob Informa” n. 17/2019);
- Bitstar sp zo.o., con sede dichiarata a Varsavia.
Segnalate dalla Fsma:
- Asterix Bank (www.asterixbank.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
- Mutuals Kredit / Krediet Religieus (www.mutuals-kredit.com; www.krediet-religieus.com);
- Furst Kredit (www.furst-kredit.com), con sede dichiarata a Francoforte;
- Helix Credit Group (www.helixcreditgroup.com), con sede dichiarata in Francia.
L’autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) mette in guardia i risparmiatori sui casi di furto d’identità di società autorizzate ("imprese clonate"). Come già segnalato anche dalla Consob (v. “Consob Informa” n. 25/2019), con questa forma di frode, i truffatori assumono l'identità di un'azienda autorizzata per dare ai consumatori l'impressione di avere l'autorizzazione a offrire loro servizi di investimento.
Al riguardo la Fsma rappresenta che i seguenti siti web utilizzano i dati della società autorizzata Partners Finances, in alcun modo collegata ad essi:
- www.financiabancos.com;
- www.ssbebnq.com;
- www.generalcreditbank.com;
- www.bncfbank.com;
- www.ncaebanq.com;
- www.ncaxbnk.com;
- https://obzibank.com;
- www.qxam-bk.com;
- www.mornabk.com;
- www.eutransbk.com;
- https://nasnobq.com;
- www.zaambk.com.
L'autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) ha, altresì, segnalato i seguenti siti internet attraverso i quali vengono offerti, senza le previste autorizzazioni, servizi di investimento correlati all'industria vinicola:
- www.cavedor.com;
- www.cave-france.com;
- www.divinum-europe.com.
E' venuto a mancare Angelo Apponi, Direttore Generale della Consob. La Commissione e tutto il Personale esprimono alla famiglia profondo cordoglio per la grave perdita e manifestano la propria riconoscenza per una vita spesa al servizio dell'Istituto con altissima professionalità, viva intelligenza e grande spirito di abnegazione. Le funzioni di Direzione sono assicurate dal Vice Direttore Generale, come da Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Consob.
Lunedì 16 settembre, dalle 14:30, si terrà presso presso l'auditorium Consob di Roma (ingresso in via Claudio Monteverdi 35) un convegno dal titolo: "Il finanziamento delle Pmi: quale contributo dall’industria dei fondi?" organizzato da Consob, in collaborazione con Cerved.
L’evento prevede l’intervento di Ugo Bassi (Dg Fisma Commissione europea), la presentazione di uno studio di Cerved sulle potenzialità di crescita delle Pmi italiane attraverso il supporto degli investitori istituzionali e un panel coordinato dal Commissario Consob Carmine Di Noia.
Il programma dell’evento verrà reso noto successivamente.
La partecipazione all'incontro è libera e gratuita, ma è gradita la registrazione online tramite il modulo Sipe (http://www.consob.it/web/area-pubblica/seminari-e-convegni).
La Commissione ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti ad esito della consultazione con il mercato sulle proposte di modifica necessarie al fine di adeguare le disposizioni del Regolamento Emittenti con le previsioni del Regolamento (Ue) 2017/1129 in materia di prospetti informativi da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, in attuazione della nuova disciplina europea (delibera n. 21016 del 24 luglio 2019). La consultazione è stata avviata il 20 giugno 2019 e si è conclusa il 10 luglio u.s.
Il Regolamento (Ue) 2017/1129 (“Regolamento Prospetto”) sostituisce la precedente Direttiva 2003/71/Ce (“Direttiva Prospetto”) ed è applicabile dal 21 luglio 2019. Esso disciplina integralmente contenuto e processo di approvazione e pubblicazione del prospetto informativo, ponendosi come uno dei passaggi chiave della capital markets union in quanto dà vita ad un diritto europeo compiutamente armonizzato delle offerte al pubblico e dell’ammissione alla negoziazione di valori mobiliari.
Il regolamento spiega direttamente i propri effetti nell’ordinamento nazionale determinando l’immediata inapplicabilità delle norme domestiche di rango primario e secondario che insistono sulla materia regolata a livello europeo.
Alcune specifiche disposizioni sono già applicabili e quindi recepite nell’ordinamento nazionale. Per altre è stato necessario coordinare le disposizioni del Regolamento Emittenti Consob (n. 11971) con le nuove disposizioni del Regolamento Prospetto.
La nuova disciplina, redatta sulla base dei contributi pervenuti da parte degli operatori del mercato, è stata inoltre esaminata dal Comitato degli operatori di mercato e degli investitori (Comi), che ha auspicato lo sviluppo e l’adozione di una prassi di redazione dei prospetti che ne facilitino la comprensione, limitando eventuali duplicazioni di informazioni ed evitando il sovrapporsi di funzioni di controllo.
In estrema sintesi - ad esito della consultazione - sono state approvate modifiche che prevedono:
- l’abrogazione delle disposizioni incompatibili o ripetitive rispetto a quanto disciplinato dal Regolamento Prospetto;
- una disciplina distinta per i titoli e per i prodotti finanziari diversi dai titoli;
- una semplificazione degli schemi relativi alla domanda di approvazione del prospetto da inviare alla Consob;
- una riduzione dei termini massimi di durata dell’istruttoria sul prospetto;
- l’adeguamento delle disposizioni relative ai poteri di vigilanza della Consob;
- il coordinamento della disciplina delle esenzioni con quanto previsto dal Regolamento Prospetto.
Gli esiti della consultazione, i contributi degli operatori del settore e le modifiche regolamentari sono disponibili sul sito al seguente link: www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse.
Consob ha pubblicato sul proprio sito internet le Guide operative in materia di internalizzatori sistematici e limiti alle posizioni in derivati su commodities.
La Guida Operativa “Gli internalizzatori sistematici: definizione e obblighi di quotazione” è rivolta alle imprese di investimento italiane che ricadono nella definizione di internalizzatore sistematico dettata dall’articolo 4(1)(20) Mifid II, e recepita all’articolo 1, comma 5-ter, del Tuf, nonché alle imprese di paesi terzi che svolgono attività di internalizzazione sistematica in Italia per il tramite di una succursale ai sensi degli articoli 28 e 29-ter del Tuf.
La Guida Operativa riguarda la gestione degli obblighi relativi:
- alla notifica dello status di internalizzatore sistematico;
- alle condizioni di operatività;
- alla pubblicazione di quotazioni irrevocabili relative a strumenti finanziari equity ed equity-like e strumenti finanziari non-equity;
- alle informazioni da fornire alla Consob.
Essa riguarda inoltre la descrizione delle modalità di adempimento ai suddetti obblighi, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Esma, l’autorità di vigilanza europea sui mercati finanziari, in materia.
La Guida costituisce un ausilio nella sistematizzazione organica degli obblighi previsti dalla disciplina europea di livello 1, 2 o 3; delle indicazioni fornite dall’Esma sotto forma di Q&A; dell’interazione degli obblighi previsti dalla normativa europea con quelli previsti dalla disciplina nazionale.
La Guida Operativa “Derivati su merci: Esenzioni, Limiti di Posizione e Position Reporting” si rivolge alle imprese di investimento che negoziano derivati su merci, come definiti dall’articolo 2 (1) (30) Mifir, o quote di emissione e strumenti derivati sulle stesse, nonché ai loro clienti e alle persone che detengono posizioni aperte su strumenti derivati su merci e può risultare utile: ai partecipanti diretti di sistemi di compensazione e garanzia che compensano per sé o per i propri clienti i suddetti derivati su merci, quote di emissione e strumenti derivati sulle stesse; alle Sim e banche italiane che concludono Otc contratti derivati su merci economicamente equivalenti a quelli negoziati su sedi di negoziazioni.
La Guida riguarda la gestione degli obblighi relativi: al regime di limiti sull’entità di una posizione netta su derivati su merce che può essere detenuta da una persona, come previsti dall’articolo 57, Mifid II, recepito all’articolo 68, Tuf; al regime di reporting all’autorità competente delle posizioni nette sui derivati su merce, come previsto dall’articolo 58, Mifid II, recepito all’articolo 68–quater, Tuf.
La Guida affronta altresì il tema delle modalità per usufruire dell’esenzione per lo svolgimento di attività di negoziazione o prestazione di servizi di investimento che sia ritenuta accessoria rispetto all’attività principale (“ancillary activity”), ai sensi dell’articolo 2 (1) (j) Mifid II, recepito all’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), Tuf.
La Guida Operativa è finalizzata alla sistematizzazione complessiva delle indicazioni applicative della relativa disciplina. Pertanto, essa concerne: gli obblighi previsti dalla disciplina europea di livello 1, 2 o 3; le indicazioni fornite dall’Esma sotto forma di Q&A; l’interazione degli obblighi previsti dalla normativa europea con quelli previsti dalla disciplina nazionale.
Entrambe le Guide Operative intendono offrire, in esito alle richieste degli operatori pervenute in sede di implementazione, alcune indicazioni operative di dettaglio utili alla migliore attuazione della disciplina europea, avuto riguardo alle specificità del quadro istituzionale ed operativo nazionale.
Consob ha pubblicato un aggiornamento della Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019 (Comunicazione n. 10 del 1° agosto 2019), successivo alla conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 22/2019, intervenuta con legge 20 maggio 2019, n. 41, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2019. Al fine di facilitare la lettura della Comunicazione aggiornata, le variazioni intervenute sono evidenziate con carattere corsivo-grassetto. Ne consegue che gli intermediari dovranno trasmettere all’autorità esclusivamente eventuali variazioni e/o aggiornamenti delle informazioni e dei dati in precedenza comunicati. Diversamente, la Comunicazione n. 4 del 14 marzo 2019, in materia di mercati, deve ritenersi superata.
La Commissione ha approvato (delibera n. 21018 del 31 luglio 2019) le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa approvate dal Consiglio di amministrazione della società il 18 luglio scorso ed ha rilasciato l’assenso alle connesse modifiche alle Istruzioni del Regolamento.
Le modifiche al Regolamento dei mercati e connesse Istruzioni attengono alle seguenti tematiche:
a) “sponsored access”
b) fasi di negoziazione e prezzo di riferimento.
Per quanto concerne le modifiche alle Istruzioni al Regolamento, Consob ha altresì rilasciato l’assenso alle modifiche connesse con gli obblighi dei market maker di cui alla direttiva Mifid II, degli operatori specialisti e dei market maker volontari.
Consob ha esercitato per la prima volta i nuovi poteri di vigilanza in materia di contrasto dell’abusivismo finanziario sul web, oscurando quattro siti internet che offrivano senza autorizzazione servizi di investimento. Gli interventi riguardano i siti:
- https://www.allglobalmarkets.com;
- https://marketsxchange.com;
- https://sigmafortrade.com;
- https://www.swisscfd.com.
È il primo caso di applicazione della nuova normativa introdotta dal recente “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019), in base al quale Consob, in quanto autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari, ha acquisito il potere di ordinare ai gestori delle reti Tlc l’oscuramento dei siti abusivi, rendendoli inaccessibili agli utenti in territorio italiano.
È stato con ciò rafforzato il quadro normativo, rendendo più incisivi gli strumenti di contrasto agli abusivismi finanziari
Fino al 2017, infatti, Consob pubblicava warning, cioè avvertimenti rivolti al pubblico indistinto circa i rischi connessi con i servizi offerti da operatori non abilitati.
Dal 2018, con l’entrata in vigore della nuova disciplina europea in materia di prestazione dei servizi d’investimento (Mifid II), gli strumenti di Consob sono stati incrementati grazie all’attribuzione del potere di ordinare agli operatori abusivi la cessazione della violazione. La Consob chiedeva, inoltre, agli host provider l’eliminazione della versione italiana dei siti abusivi.
Con il potere di ordinare l’oscuramento dei siti ai gestori delle reti di Tlc, la nuova normativa nazionale, tuttora in fase di piena attuazione, segna un ulteriore passo in avanti.
- Modifiche al Regolamento Emittenti al fine di adeguare le disposizioni con le previsioni del Regolamento (Ue) 2017/1129 in materia di prospetti informativi (delibera n. 21016 del 24 luglio 2019).
- Aggiornamento della Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019 (Comunicazione n. 10 del 1° agosto 2019).
- Approvate le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa approvate dal Consiglio di amministrazione della società il 18 luglio (delibera n. 21018 del 31 luglio 2019).