Consob Informa - Anno XXVI - N. 21 - 1° giugno 2020 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 7 siti abusivi
Save the Date: L’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario in diretta streaming martedì 16 giugno 2020 alle 11:00
Conformità agli orientamenti emanati dall’Esma in materia di procedure standardizzate e protocolli di messaggistica
Covid-19: la Iosco incoraggia la corretta divulgazione dell’impatto della pandemia nei conti finanziari degli emittenti
Opa promossa da Special Packaging Solutions Investments su azioni Guala Closures: Consob approva il documento di offerta
Opa Retelit Digital Services su azioni della controllante Retelit: Consob approva il documento d’offerta
Opa Giano Holding su azioni Gedi Gruppo Editoriale: Consob approva il documento di offerta
Opa Agc Biologics Italy su azioni Molmed: Consob approva il documento d’offerta
Covid-19: audizione informale del Presidente della Consob Prof. Paolo Savona presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Consob ha ordinato l’oscuramento di 7 nuovi siti web: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta o pubblicizzata l’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.
L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del nuovo potere introdotto dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è svolta o pubblicizzata l’offerta abusiva di prodotti finanziari.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- CobraCFD Ltd (sito internet www.cobra-cfd.biz);
- White Rock Partners Ltd (sito internet https://mycapital.io);
- Vaneda Partners Ltd e Zeus Partnership OÜ (sito internet www.dax100fx.com);
- Kleinman Enterprise Ltd (sito internet https://thecapitalstocks.com);
- Global Top Marketing Ltd e Gps Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.net);
- UMO Finance Ltd (sito internet www.umo-finance.com);
- Alberto Simoni (sito internet www.umoperte.dazeroamarketer.com).
Sale, così, a 218 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
* * *
La Commissione, inoltre, ha vietato:
- ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla società UMO Finance Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito web www.umo-finance.com (delibera n. 21389 del 27 maggio 2020);
- ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l’attività pubblicitaria posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dal Sig. Alberto Simoni tramite il sito internet www.umoperte.dazeroamarketer.com, relativa all'offerta al pubblico promossa da UMO Finance Ltd (delibera n. 21388 del 27 maggio 2020).
La Commissione, con delibere nn. 21279 e 21280 del 26 febbraio 2020 aveva già sospeso per 90 giorni le suddette attività (vedi “Consob Informa” n. 8/2020).
L’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario si terrà martedì 16 giugno prossimo alle ore 11:00.
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso, l’intervento del Presidente, Professor Paolo Savona, sarà trasmesso in diretta streaming.
La Consob, quale autorità competente ai sensi dell’articolo 79-duodecies, comma 3, del Testo unico della finanza - Tuf, si conforma agli “Orientamenti sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 909/2014” emanati dall’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), integrandoli nella propria prassi di vigilanza (Avviso del 28 maggio 2020).
Gli Orientamenti, pubblicati sul sito web dell’Esma in tutte le lingue ufficiali dell’Unione lo scorso 6 aprile, forniscono indicazioni in merito alle comunicazioni fra le imprese di investimento e i loro clienti professionali volte a facilitare il regolamento puntuale delle operazioni. Di tale conformità è stata informata l’Esma ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1095/2010.
Il board della Iosco (International Organization of Securities Commissions) forum mondiale delle Borse mondiali, ha raccomandato in una dichiarazione pubblica del 29 maggio 2020 che investitori e altre parti interessate possano disporre di informazioni tempestive e di alta qualità sull'impatto di Covid-19 per quanto riguarda performance operativa, posizione finanziaria e prospettive degli emittenti titoli.
La Iosco ha rilevato che la pandemia in corso e il susseguente clima di incertezza hanno avuto implicazioni rilevanti su attività quali l'informativa finanziaria e la revisione contabile degli emittenti, rendendo difficile la divulgazione di informazioni attuali e affidabili riguardo alle decisioni di investimento.
La Iosco ha quindi confermato il suo impegno per lo sviluppo e l'applicazione di standard di rendicontazione e norme di divulgazione di alta qualità, fondamentali per il corretto funzionamento dei mercati dei capitali.
Ha inoltre formulato alcune raccomandazioni riguardo alla divulgazione di informazioni su Covid-19, tra cui: (a) l'importanza della divulgazione dell'impatto sugli importi rilevati, misurati e presentati in bilancio, (b) la disponibilità di informazioni trasparenti e complete, soprattutto nel caso di giudizi e stime significativi, nonché in presenza di circostanze mutevoli.
Gli emittenti dovranno - ad avviso della Iosco - essere consapevoli degli elementi alla base di misure non-Gaap (Generally Accepted Accounting Principles) che dovranno essere affidabili e informativi, mentre ai revisori la Iosco raccomanda di riferire in maniera responsabile sulle questioni chiave di audit (Kam o Key Account Management), con la descrizione dell’approccio utilizzato.
Gli emittenti sono infine sollecitati a bilanciare la flessibilità fornita dai regolatori estendendo il periodo di archiviazione delle informazioni finanziarie allo scopo di renderle tempestive e complete sulla base di giudizi ragionevoli e sostenibili.
Consob ha approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), da Special Packaging Solutions Investments Sàrl su massime 15.166.000 azioni ordinarie di Guala Closures Spa (delibera n. 21392 del 29 maggio 2020).
L’ offerente è Special Packaging Solutions Investments, “société à responsabilité limitée” di diritto lussemburghese; agiscono di concerto con l’offerente ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera b), del Tuf, in quanto soggetti che controllano ai sensi dell’articolo 93 del Tuf – direttamente o indirettamente – l’ offerente: Special Packaging Solutions Holdings Sarl (“SPSH”), che detiene interamente il capitale sociale dell’offerente; Investindustrial VII, fondo chiuso di private equity, che detiene a sua volta il capitale di SPSH; Investindustrial Advisors Limited (“IAL”), limited company che gestisce Investindustrial VII.
L’emittente, Guala Closures Spa (“Guala Closures” o l’ “emittente”), è la società risultante dalla fusione per incorporazione (efficace dal 1° agosto 2018) della (vecchia) Guala Closures Spa in Space4 Spa, Special Purpose Acquisition Company costituita da Space Holding Srl allo scopo di ricercare una società target con cui realizzare un’operazione rilevante ai sensi dello Statuto di Space4. L’attività di ricerca delle opportunità di investimento compiuta da Space4 è terminata con l’individuazione, quale società target, di Guala Closures Spa - le cui azioni ordinarie sono quotate sul Mta, segmento Star, gestito da Borsa Italiana Spa – capogruppo di un gruppo operante nel settore della produzione di chiusure per bottiglie di bevande alcoliche e di chiusure in alluminio per il vino.
L’offerta ha ad oggetto massime 15.166.000 azioni ordinarie di Guala Closures, rappresentanti circa il 22,57% del capitale sociale dell’emittente e circa il 20,22% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea degli azionisti.
Trattandosi di un’offerta volontaria parziale, in caso di adesioni all’offerta durante il periodo di adesione per quantitativi superiori rispetto al numero di azioni oggetto, alle azioni portate in adesione all’offerta verrà applicato il riparto secondo il metodo del “pro-rata” in virtù del quale l’offerente acquisterà da tutti gli azionisti che abbiano aderito all’offerta, la stessa proporzione di azioni da ciascuno di essi apportate all’offerta.
Alla data del documento di offerta, l’offerente detiene direttamente:
(i) 2.697.627 azioni ordinarie, acquistate dalla data del comunicato di annuncio dell’offerta diffuso ex articolo 102, comma 1, del Tuf (i.e. il 16 aprile 2020, inclusa) (la “Comunicazione dell’offerente”), le quali rappresentano il 4,02% del capitale sociale di Guala Closures ed il 3,60% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea;
(ii) 1.675.000 “Market warrant Guala Closures Spa.” (“Market warrant”), rappresentativi dell’8,65% dei market warrant attualmente emessi da Guala. Alla data del documento di offerta, non si sono verificate le condizioni per l’esercizio dei Market warrant, in conformità con quanto previsto dal relativo regolamento. Tuttavia, in caso di integrale esercizio dei Market warrant, l’offerente avrebbe diritto a ricevere un massimo di 389.534 azioni, secondo i termini e le condizioni di cui al relativo regolamento disponibile sul sito internet dell’emittente (www.gualaclosures.com).
Il numero esatto di azioni oggetto dell’offerta sarà reso noto dall’offerente nel comunicato sui risultati definitivi dell’offerta.
L’offerente riconoscerà a ciascun aderente all’offerta un corrispettivo in contanti pari a 6 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta. L’esborso massimo è pari a 90.996.000 euro.
Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, inizia l’8 giugno e terminerà il 1° luglio 2020, salvo proroghe. La riapertura dei termini non si applica all’offerta.
Tenuto conto della natura dell’offerta non possono verificarsi i presupposti per il superamento o raggiungimento delle soglie, rispettivamente, del 90% e del 95%, per l’applicazione dell’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 2, del Tuf e dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108, comma 1, e 111 del Tuf.
L’efficacia dell’offerta è condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni, come meglio specificate nel documento di offerta:
- il mancato compimento da parte di Guala Closures di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, ai sensi dell’articolo 104 del Tuf;
- condizione antitrust: il rilascio, da parte delle autorità antitrust competenti a termini e condizioni ragionevolmente accettabili per l’offerente, delle eventuali autorizzazioni antitrust connesse alla possibile acquisizione, da parte dell’offerente, di 15.166.000 azioni ordinarie Guala Closures rappresentative, alla data del documento di offerta, di circa il 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Guala Closures;
- condizione “Golden Power” - il mancato intervento – entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento del corrispettivo – di comunicazioni, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altra autorità competente, inerenti l’esercizio di qualsivoglia veto e/o rilievo e/o l’apposizione di qualsivoglia condizione in merito all’acquisizione da parte dell’offerente di 15.166.000 azioni ordinarie Guala Closures rappresentative, alla data del documento di offerta, di circa il 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Guala Closures, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al decreto-legge n. 21 del 2012;
- condizione Mac - mancato verificarsi, entro la data di pagamento del corrispettivo, di (a) eventi o situazioni straordinarie comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale, che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’offerta e/o sull’emittente, rispetto ai dati economico finanziari di Guala Closures al 31 dicembre 2019 o (b) eventi o situazioni riguardanti l’emittente non noti all’offerente e/o al mercato alla data della Comunicazione dell’offerente e che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell’emittente rispetto ai dati economico finanziari di Guala Closures al 31 dicembre 2019. La condizione Mac comprende, tra gli altri, anche tutti gli eventi elencati sopra che si verificheranno in conseguenza o in connessione con la diffusione della pandemia di Covid-19.
Si segnala che:
- dopo aver svolto le opportune verifiche, non è necessaria alcuna autorizzazione da parte delle autorità antitrust connessa alla possibile acquisizione, da parte dell’offerente, di 15.166.000 Azioni. Pertanto, l’offerente non ha effettuato istanze o comunicazioni presso alcuna autorità antitrust con riferimento all’offerta. Come comunicato dall’offerente al mercato in data 6 maggio 2020, la Condizione antitrust si deve quindi ritenere verificata;
- il 28 maggio 2020, è stata ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il provvedimento che dispone che la possibile acquisizione, da parte dell’offerente, di 15.166.000 azioni non rientra nell’ambito di applicabilità della disciplina Golden Power di cui al decreto-legge del 15 marzo 2012 n. 21. Pertanto, come comunicato dall’offerente al mercato in data 28 maggio 2020, la Condizione Golden Power si deve ritenere verificata.
L’offerente si riserva la facoltà di rinunciare alle condizioni dell’offerta.
L’emittente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 3, del Tuf e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti, a rendere noto al mercato, entro il giorno di borsa aperta antecedente il primo giorno del periodo di adesione, un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la propria valutazione dell’offerta.
Consob ha approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa, ai sensi dell’articolo 102 del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), da Retelit Digital Services Spa su massime 11.875.000 azioni ordinarie emesse dalla controllante Retelit Spa (delibera n. 21393 del 29 maggio 2020).
L’offerente, Rds, società per azioni con socio unico di diritto italiano, è soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’emittente, che ne detiene l’intero capitale sociale.
Alla data del documento, Rds non detiene azioni proprie, mentre detiene 3.849.828 azioni della controllante (pari al 2,34% del capitale sociale di Retelit), escluse dall’oggetto dell’offerta.
Ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lettere b) e d) del Tuf, si considerano persone che agiscono di concerto con l’offerente, rispettivamente, (i) Retelit, in quanto soggetto che controlla l’offerente, e (ii) gli amministratori dell’offerente, nelle persone del presidente del consiglio di amministrazione Dario Pardi, dell’amministratore delegato Federico Protto, dei consiglieri Ennio Baracetti, Valentino Bravi e Mirko Endrizzi. I signori Pardi e Protto rivestono altresì la carica di amministratori esecutivi di Retelit.
In relazione alle persone che agiscono di concerto, l’offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle azioni portate in adesione all’offerta, e ad assumere obblighi e responsabilità connessi.
L’offerta ha ad oggetto massime 11.875.000 azioni ordinarie emesse da Retelit, quotate sul Mercato Telematico Azionario (Mta) organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, segmento Star, pari al 7,23% del capitale sociale di Retelit.
Trattandosi di un’offerta volontaria parziale, qualora il numero di azioni portate in adesione all’offerta sia superiore al numero massimo di azioni oggetto dell’offerta (come sopra indicato), alle azioni portate in adesione verrà applicato il metodo del riparto “prorata”, secondo il quale l’offerente acquisterà da tutti gli azionisti la stessa proporzione delle azioni da essi apportate all’offerta.
Il corrispettivo unitario è pari a 1,60 euro (cum dividendo 2019) per ciascuna azione portata in adesione all’offerta e acquistata dall’offerente; l’esborso massimo è pari a 19.000.000 di euro.
Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, inizia il 10 giugno e si concluderà il 1° luglio 2020, salvo proroga.
L’efficacia dell'offerta è soggetta alle seguenti condizioni, come meglio specificate nel documento di offerta:
i) al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, di eventi o situazioni straordinarie comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, ovvero, di atti, fatti, circostanze, eventi o situazioni che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'offerta;
ii) alla mancata adozione o pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in tutto o in parte, la possibilità di Rds o del gruppo Retelit di perfezionare l’offerta.
Si rammenta che il 28 maggio 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – a seguito della notifica effettuata dall’emittente il 27 aprile 2020 (ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, come successivamente modificato) – ha comunicato la chiusura del relativo procedimento, non esercitando i poteri speciali previsti dalla citata normativa. La condizione dell’offerta sub (ii) che precede, benché limitatamente alla circostanza del “mancato esercizio dei poteri speciali previsti dalla vigente normativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito del procedimento instauratosi per effetto della notifica dell’Offerta, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 …”, si deve pertanto ritenere verificata.
L’offerente si riserva la facoltà di rinunciare nonché modificare i termini delle condizioni dell’offerta. L’offerta non è, invece, condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.
Il comunicato di cui all’articolo 103, comma 3, Tuf e all’articolo 39 del Regolamento Emittenti non è allegato al documento e sarà approvato dall’emittente e reso noto al mercato entro il giorno di borsa aperta antecedente il primo giorno del periodo di adesione, comprensivo del parere dell’esperto indipendente di cui il consiglio di amministrazione dell’emittente si sarà avvalso.
Consob ha approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa, ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del d.lgs. n. 58 del 1998 (Tuf), da Giano Holding Spa su azioni emesse da Gedi Gruppo Editoriale Spa (delibera n. 21394 del 29 maggio 2020).
Obiettivo dell’offerente è acquistare l’intero capitale e realizzare il delisting dell’emittente.
L’offerente, Giano Holding S.p.A., è una società costituita il 14 febbraio 2020 per la promozione dell’offerta. Il capitale è interamente detenuto da Exor (società di diritto olandese, quotata sul Mta) che è, a sua volta, controllata di diritto (con una partecipazione pari al 52,99% dei diritti di voto) dalla Giovanni Agnelli Bv, holding della famiglia Agnelli. Il gruppo facente capo a Exor è attivo, tra l’altro, nel settore automobilistico, Fiat Chrysler Automobile Nv e Ferrari Nv, riassicurativo, tramite PartnerRe Ltd, e calcistico, Juventus Football Club Spa.
Persone che agiscono di concerto con l’offerente sono: (i) EXOR (società controllata da Giovanni Agnelli B.V.), in quanto società controllante direttamente l’offerente, nonché Giovanni Agnelli B.V., in quanto società controllante direttamente EXOR; (ii) CIR e Mercurio, in quanto aderenti ai patti parasociali sottoscritti con Exor il 23 aprile 2020.
L’offerta è promossa dall’offerente anche per conto di Exor, co-obbligata in solido con l’offerente ex articolo 109 Tuf.
Gedi Gruppo Editoriale, quotata sul Mta, segmento “Star”, è attiva in Italia, direttamente e tramite le sue controllate, principalmente nel settore della stampa quotidiana e periodica (fra le principali testate, La Repubblica, La Stampa, L’Espresso, National Geographic Italia), nella distribuzione di stampa a livello nazionale e nel settore radiofonico (fra le emittenti nazionali, Radio Deejay e Radio Capital). Alla data del documento di offerta, Gedi è controllata di diritto indirettamente dalla Giovanni Agnelli Bv tramite l’offerente, con una percentuale pari al 56,93%, e tramite Exor, che detiene il 5,99% del capitale dell’emittente. Inoltre, Gedi detiene 18.653.303 azioni proprie, pari al 3,66% del capitale.
L’offerta ha ad oggetto:
- massime 200.449.045 azioni Gedi, pari al 39,40% del capitale, ossia la totalità delle azioni emesse dedotte le 289.606.131, pari al 56,93% del capitale detenute dall’offerente e le 18.635.303 azioni proprie, pari al 3,66% del capitale;
- massime 696.175 azioni proprie Gedi che potrebbero essere assegnate in caso di totale esercizio delle “Units” esercitabili da parte degli aventi diritto ai sensi di uno dei “Piani di Stock Grant” deliberati dal consiglio di amministrazione dell’emittente, entro il termine dell’offerta e dell’eventuale riapertura dei termini.
In caso di assegnazione del numero massimo di 696.175 azioni proprie ai titolari delle Units, le azioni oggetto dell’offerta sarebbero, pertanto, complessivamente massime 201.145.220 azioni (ivi inclusa la partecipazione di Exor), pari al 39,54% circa del capitale sociale dell’emittente.
L’offerente riconoscerà a ciascun aderente all’offerta un corrispettivo in contanti pari a euro 0,46 per ciascuna azione portata in adesione all’offerta. L’esborso massimo calcolato sulla base del corrispettivo e del numero massimo delle azioni oggetto dell’offerta è pari a 92.526.801,20 euro.
Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, inizia il 3 giugno e si concluderà il 30 giugno 2020, salvo proroghe. L’eventuale riapertura dei termini avrà luogo il 7, 8, 9,10 e 13 luglio 2020.
Qualora all’esito dell’offerta, per effetto delle adesioni e degli eventuali ulteriori acquisti sul mercato, l’offerente e le persone che agiscono di concerto vengano a detenere:
- una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale dell’emittente, l’offerente ha dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, pertanto, in tal caso verrà adempiuto l’obbligo di acquistare le restanti azioni dagli azionisti dell’emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tuf (obbligo di acquisto articolo 108, comma 2, del Tuf);
- una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale dell’emittente, l’offerente ha dichiarato la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare la rimanenti azioni ai sensi dell’articolo 111 del Tuf (diritto di acquisto).
L’offerente, esercitando il diritto di acquisto, adempirà contestualmente anche per conto delle persone che agiscono di concerto, all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 1, del Tuf, nei confronti degli azionisti dell’emittente che ne abbiano fatto richiesta , dando corso ad un’unica procedura (procedura congiunta).
Il corrispettivo unitario per l’adempimento dei suddetti obblighi e per l’esercizio del diritto di acquisto sarà determinato ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del Tuf, vale a dire ad un prezzo pari al corrispettivo dell’offerta, ossia 0,46 euro per ciascuna azione.
Qualora il delisting non venisse raggiunto al termine dell’offerta e/o per effetto dell’obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del Tuf o della procedura congiunta, l’offerente si riserva di realizzare il delisting per il tramite un’operazione di fusione per incorporazione dell’emittente nell’offerente. Qualora il delisting fosse raggiunto ad esito dell’offerta, l’offerente si riserva in ogni caso di realizzare la fusione inversa dell’offerente nell’emittente
Il comunicato di cui agli articoli 103, comma 3, Tuf e 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) è pubblicato in allegato al documento di offerta. All’offerta è altresì applicabile la previsione di cui all’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti in tema di parere degli amministratori indipendenti; tale parere è allegato al comunicato dell’ emittente, riportato in appendice al documento di offerta.
Consob ha approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998, da AGC Biologics Italy Spa su massime 463.450.672 azioni ordinarie emesse da MolMed Spa (delibera n. 21391 del 29 maggio 2020).
L’offerta è volta all’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’emittente e alla revoca della quotazione delle azioni dall’Mta.
L’offerente è Agc Biologics Italy Spa, un veicolo societario costituito il 2 aprile 2020, appositamente per il lancio dell’offerta, da parte di Agc, società di diritto giapponese, che ne detiene l’intero capitale sociale. Agc è una public company, capogruppo del gruppo Agc, leader mondiale nei settori del vetro, dell’elettronica, dei prodotti chimici e della ceramica e del Life Science, ed è quotata alla Borsa di Tokyo, con una capitalizzazione pari a 570,8 miliardi di Yen (pari a circa 4,9 miliardi di euro).
MolMed Spa è una società biotecnologica, focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di innovative terapie geniche e cellulari. L’emittente non è controllato da alcun soggetto, ai sensi dell’articolo 93 del Tuf. I principali azionisti di MolMed (con partecipazioni pari o superiori al 5% del capitale sociale) sono: Fininvest Spa ( 23,125%); H-Invest Spa (1.526%); H-Equity Srl (1.303%).
L’emittente non detiene azioni proprie.
L’offerta ha ad oggetto massime 463.450.672 azioni ordinarie emesse da MolMed, rappresentanti la totalità delle azioni dell’emittente in circolazione.
Il 16 marzo 2020, AGC e Fininvest hanno sottoscritto un accordo (l’“Impegno ad aderire”), che prevede l’impegno di Fininvest ad aderire all’offerta con le 107.173.138 azioni ordinarie – pari al 23,125% del capitale sociale di MolMed, detenute dalla stessa alla data della comunicazione. Nel medesimo accordo viene riconosciuta a Fininvest la possibilità di aderire a un’eventuale offerta concorrente promossa ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Emittenti.
L’offerente riconoscerà a ciascun aderente all’offerta un corrispettivo in contanti pari a 0.518 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta. Il controvalore massimo complessivo dell’offerta è pari a 240.067.448 euro.
Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, inizia il 1° giugno e si concluderà il 24 luglio 2020. La riapertura dei termini non si applica all’offerta.
L’efficacia dell’offerta è condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- condizione sulla soglia - le adesioni all’offerta siano tali da consentire all’offerente di detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 66,667%; l’offerente ha precisato che valuterà se rinunciare alla condizione sulla soglia qualora giunga a detenere all’esito dell’offerta una partecipazione comunque superiore al 50% del capitale sociale dell’emittente, soglia, quest’ultima, non rinunciabile;
- condizione “Golden Power” - il mancato intervento – entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento del corrispettivo – di comunicazioni, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altra autorità competente, inerenti all’esercizio di veti e/o rilievi e/o l’apposizione di condizioni in merito all’acquisizione del controllo di MolMed da parte dell’offerente, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al Decreto Golden Power e/o di ogni altra disposizione normativa o provvedimento che dovessero essere emanati;
- condizione Mac - il mancato verificarsi, entro la data di pubblicazione del comunicato sui risultati definitivi dell’offerta di (i) eventi o situazioni straordinarie comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale, che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’offerta e/o sull’emittente rispetto alla situazione risultante dai dati e dalle informazioni pubblicati dall'emittente alla data di pubblicazione del documento di offerta, o (ii) eventi o situazioni riguardanti l’emittente non noti all’offerente e/o al mercato alla data del documento di offerta – e che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell’emittente rispetto alla situazione risultante dai dati e dalle informazioni pubblicati dall'emittente. La condizione Mac comprende, tra gli altri, anche tutti gli eventi elencati sopra che si verificheranno in conseguenza o in connessione con la diffusione della pandemia di Covid-19.
Tutte le condizioni sopra elencate (fatto salvo quanto precisato per la sottosoglia del 50%) sono rinunciabili.
L’offerente, secondo quanto dichiarato nel documento: qualora all’esito dell’offerta venisse a detenere una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’emittente, non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e adempirà all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 2, del Tuf; qualora all’esito dell’offerta venisse a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’emittente, eserciterà il diritto di acquisto di cui all’articolo 111 del Tuf e adempirà contestualmente all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 1, del Tuf attraverso un’unica procedura (“procedura congiunta”).
Qualora il delisting non venisse conseguito ad esito dell’offerta, l’offerente si riserva la facoltà di conseguire il delisting per il tramite di mezzi ulteriori, ivi inclusa la fusione per incorporazione dell’emittente nell’offerente.
Il comunicato di cui agli articoli 103, comma 3, Tuf e 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) è pubblicato in allegato al documento di offerta.
Il Presidente della Consob, Prof. Paolo Savona, il Segretario generale, Carlo Deodato e la Responsabile Divisione Mercati, Maria Antonietta Scopelliti, lo scorso 28 maggio, sono intervenuti in audizione informale presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario in merito all’attuale situazione dei mercati finanziari dopo la crisi economico-finanziaria conseguente alla pandemia, alla luce dell’evoluzione dei mercati borsistici e degli interventi introdotti con i decreti - legge n. 18 e 23 del 2020, relativamente al settore bancario e finanziario, per il sostegno alle aziende ed imprese colpite dalla crisi.
Il testo dell’audizione è disponibile sul sito Consob al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/audizioni.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority, New Zealand - Fma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority - Fsa), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- ISA-Expert.com (email: enquiries@isa-expert.com) con sede dichiarata a Londra;
- Jean Pierre Technologies / JP Finance (www.jp.finance) con sedi dichiarate a Londra, Chippendale (Nuovo Galles del Sud – Australia) e Majuro (Marshall Islands);
- The Alberto Marco Group (www.albertomarcogroup.com) con sedi dichiarate a Singapore, Hong Kong e Arezzo, clone della società autorizzata Donati Broker Sas. di Donati Marco e Alberto con sede in Via Guido Monaco 80, 52100 – Arezzo;
- The Profit Prince (www.theprofitprince.com);
- Ambershaw Limited (http://Investinghub.co.uk);
- Texmoore Limited (www.texmoore.com) con sede dichiarata a Londra;
- BoxVn Limited / Boxvn-Invest (www.boxvn-invest.com) con sede dichiarata ad Essex (Uk);
- Darwinenc.com / Darwinexc.com (www.darwinenc.com/, http://www.darwinexc.com) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited operante con la piattaforma di trading DarwinEx (www.darwinex.com) con sede a Londra;
- AJ Bell (e-mail: leon@ajbell.co; compliance@ajbell.co; leon@ajbell.cc; compliance@ajbell.cc; phil.hawkins@ajbell.cc) clone della società autorizzata AJ Bell Asset Management Limited con sede a Manchester (email: louis.petherick@ajbell.co.uk);
- HBOS International Funds (www.hbosinternationalfunds.com) con sedi dichiarate ad Edimburgo, New York e Londra, clone della società autorizzata HBOS International Investment Funds ICVC / HBOS Investment Fund Managers Ltd (www.halifax.co.uk) con sede ad Edimburgo;
- Infinity Fx / LukeTradesFx (instagram: https://www.instagram.com / luketradesfxlinktr.ee/luketradesfx; sito web: https://www.tradewithinfinity.com);
- British Bond Compare (www.britishbondcompare.com) con sede dichiarata a Londra;
- Solar Claim Experts (solarclaimexperts.com);
- National bonds (www.nationalbonds.org.uk) con sede dichiarata a Londra;
- UK Bond Deals (www.ukbonddeals.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
- UK Bonds Group (www.ukbondsgroup.co.uk) con sede dichiarata a Mayfair (UK);
- UK Compare (www.ukcompare.org) con sede dichiarata a Londra;
- The Bond Market (www.the-bondmarket.com) con sede dichiarata a Londra:
- Step Debt Line (www.stepdebtline.org.uk) clone della società autorizzata Foundation for Credit Counselling e la piattaforma di trading Stepchange (www.stepchange.org);
- Q8TradeFX (https://q8trade-fx.com) clone della società autorizzata Gain Capital UK Limited (www.cityindex.com, www.forex.com/uk) con sede a Londra;
- PGIM Invest / Pru Invest / Pru Indemnity plc / Pru IPO Recovery / Pru Crypto / PruMail (www.pruindemnity.com; www.pgiminvest.com; www.spsec.com; pwww.ruiporecovery.com) clone della società autorizzata PGIM Limited con sede a Londra;
- AG Broker (www.agbroker.co.uk) clone della società autorizzata A G Broker S.r.l. con sede in Italia;
- Allianz Global Investors (e-mail: enquiry@alz-retail.com, info@alz-retail.com, legal@alz-docs.com, info@alz-ne.com, clients@alz-client.com) clone della società autorizzata Allianz Global Investors GmbH (https://uk.allianzgi.com) con sede a Londra; società già segnalata (V. "Consob Informa" n. 18/2012);
- Redwood ESF (www.redwoodesf.com, www.redwood-esf.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Redwood European Strategies Fund;
- Investment Compare (www.investment-compare.co.uk) con sede dichiarata a Hertfordshire (Uk);
- Invest Compare (http://investcompare.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
- Investorable (www.investorable.co.uk);
- www.stepoutofdebt.org.uk con sede dichiarata a Manchester;
- Sharefounders (www.sharefounders.com) con sede dichiarata ad Hong Kong, già segnalata dalla Sfc (v. "Consob Informa" n. 12/2020);
- Step Clear to Change (www.stepcleartochange.org) con sede dichiarata a Keillmore (Uk);
- Search Investments (www.search-investments.com);
- Easy Bonds (https://easy-bonds.com) con sede dichiarata a Londra;
- Standard Bonds (www.standardbonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
- Investment Search (www.investment-search.co.uk) con sede dichiarata a Croydon (Uk);
- British Bonds (www.british-bonds.co.uk, http://britishbonds.uk);
- My Scam Adviser / MyScamAdviser (www.myscamadviser.com) con sede dichiarata in Israele;
- Brewin Dolphin (e-mail: info@brewinplc.com; info@brewindolphinuk.com) clone della società autorizzata Brewin Dolphin Limited (www.brewindolphin.co.uk) con sede a Londra;
- Southgate & Culham Investments (www.sc-invests.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Southgate & Culham Limited (www.southgateandculham.com) con sede a Suffolk (Uk);
- Ecm-Uk Ltd (www.uk-ecm.com) sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Eturn Capital Management AB con sede a Vallingby (Svezia);
- Britannia Credit Union (www.britanniacu.co.uk) clone della società autorizzata Britannia Credit Union Limited con sede a Magheralin, Lurgan, County Armagh (Uk);
- EU Traders Monitoring Team (e-mail: George.barrett@eutradersmonitoringteam.com) clone della scietà autorizzata Allay Claims Ltd (www.allay.co.uk) con sede a Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear (Uk);
- Go Compare the Bond Market (www.gocomparethebonds.com) clone della società autorizzata gocompare.com Limited (www.gocompare.com) con sede a Newport, Gwent (Uk);
- Alreford DAC (www.alreforddac.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Alreford DAC con sede a Dublino;
- Alliance Venture Management (www.alliance-vm.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Alliance Venture Management AB con sede a Stoccolma;
- Heron Wealth Management (www.heronwm.com) con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Heron Wealth Management Limited con sede a Cardiff, South Glamorgan (Uk) e Bank of Ireland Business Finance Limited con sede a Belfast (Irlanda);
- Cash Loans 4 u (https://cashloans4u.co.uk) con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Cash Loans 4 U Limited con sede a Gorseinon, Swansea (Uk);
- Numisbitbond (https://numisbitbond.com) clone della società autorizzata Numis Securities Limited www.numiscorp.com con sede a Londra;
- Wyelands Bank (https://wyelands.online; http://wyelands.eonlnbn.com) clone della società autorizzata Wyelands Bank Plc (www.wyelandsbank.co.uk) con sede a Londra;
- Excellent-Bonds.com (www.excellent-bonds.com) con sede dichiarata a Londra.
Segnalate dalla Amf:
- www.bitcoin-storm.com/fr;
- www.cryptolegacypro.com/fr;
- www.ovale-scpi.com;
- www.cemg-groupe.com;
- www.creo-conseil.com;
- www.globalmtcorp.com;
- www.act-financial-solutions.com;
- www.groupe-bkint.com;
- www.i-financial-advisor.com;
- www.uniontradecenter.com;
- www.mf-capital.fr;
- www.tiic-conseil.com;
- www.providence-investissement.com.
Segnalate dalla Cnmv:
- First Financial Banc / Warp Enterprise Ltd (https://firstfinancialbanc.com/es);
- Multifx Signals Limited (https://multifxsignals.com);
- Fxlifestyle www.fxlifestyle.com;
- www.facebook.com/2circlefx/;
- Markets48 (www.markets48.com);
- D. Ezequiel Reig Rico;
- Virtualstocks / Virtualfunds / Virtualfunds Inc. / Kleinman Enterprise Ltd (www.virtualstocks.co, www.virtualstocks.cc, www.virtualstocks.io). La società è stata oggetto di delibera Consob 21204 del 18 dicembre 2019 e successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. "Consob Informa" n. 45/2019);
- Tradixa Ltd (www.tradixa.co);
- Fxtradeprofit Ltd (www.fxtradeprofit.com);
- Globalminingscity Ltd (www.globalminingscity.com);
- Alpha Trade Fx (https://alphatradefx.com/);
- Western Group Inc (www.westernfx.com);
- Tradeoption (https://tradeoption24.net);
- CREDIT-TRADE (https://credit-trade.com);
- Game Capital Ads Limited (https://es.welttrades.com, https://es.procapitaltd.com, https://es.cryptocapitalpro.com, https://es.247worldbtcfx.com, https://es.24proinvestors.com);
- Livemarkets Realty Financial Planning, S.L., la società risulta collegata al soggetto D. Daniel Puerta Arranz;
- Inter Media Ltd (https://es.cfgtrades.com);
- https://stringsfxone.com;
- https://es.itistocksbrokers.com;
- https://Forexmarkettrade.com;
- https://es.invest247.co.uk;
- Broker Crypto Banks (https://brokercryptobanks.com) clone della società autorizzata Ava Trade Eu Limited.
Segnalate dalla Finma:
- CONSENCCO Holdings Financial Corporation (https://consenccoholdings.com) con sede dichiarata a Basilea;
- LCP Fund (https://lcpfund.com);
- Tower of London Worldwide (www.toweroflondon-worldwide.com) con sede dichiarata a Ginevra;
- Flat Innovations AG (www.flatmining.com) con sede dichiarata a Zurigo;
- KeperCoin (www.kepercoin.com) con sede dichiarata a Berna, già segnalata dalla Fma (Austria) (v. "Consob Informa" n. 13/2020);
- OTC Market Sàrl (www.otc-market.ch) con sede dichiarata a Losanna;
- Swisscrypto365 (www.swisscrypto365.com) con sede dichiarata a Berna;
- Renaissance Swiss Bank (www.renaissanceswiss.com) con sede dichiarata a Ginevra;
- Waterhouse Partners (/www.waterhousepartners.com) con sede dichiarata a Ginevra;
- Swisstrade Exchange (https://swisstrade.exchange.com) con sede dichiarata a Ginevra.
Segnalate dalla Finansinspektionen:
- Trado Tek (www.tradotek.com) con sede dichiarata a Londra;
- Girofx (https://girofx.com/) con sedi dichiarate a Tallin (Estonia), Limassol (Cipro) e Londra.
Segnalate dalla Sfc:
- Redwood Bay Investors LLC / RBIFX (www.rbifx.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
- Soho Limited (www.soholtd.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;
- www.blueskylt.com, clone della società autorizzata dalla Sfc Invesco Hong Kong Limited;
- www.gfqihuo.com;
- Redstone Capital Partners (www.redstoneonline.com);
- www.fidelityinvestmentsgroup.com/hk;
- www.fidelityinvestmentsgroup.com.
Segnalate dalla Fma (New Zealand):
- Altrice Investment Co. Limited (https://altriceinvestment.com/ and https://altricepcd.com/) con sede dichiarata ad Hong Kong;
- New Economic Evolution of the World (NEEW) (www.tng-neew.com/en - www.my-cryptounit.com - www.skywayinvestgroup.com) tale società risulta collegata alle società RSW Investment Group Ltd, NEEW-TNG Ltd, Skyway Investment Group, Skyway Capital, Skyway Group, TNG Limited and RTN Limited già oggetto di segnalazione;
- Pioneer Income (https://pioneerincome.com/) con sede dichiarata a Londra ma recapiti in Nuova Zelanda.
Segnalate dalla Cmvm:
- Royal C Bank (www.royalcbank.com/);
- Markets Cube (www.marketscube.com.) già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 22/2019), dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 40/2018) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 42/2018).
Segnalazione da parte della Fsa:
- L’autorità di vigilanza della Danimarca (Fsa) avvisa i risparmiatori che una società denominata Amber (www.amber-am.com) utilizza riferimenti, recapiti ed autorizzazioni relativi ad una società, la Amber Fondsmæglerselskab A / S, che ha cessato la sua attività dal 2011 a seguito di una fusione con un'altra società finanziaria.
Segnalazione da parte della Sec:
- L’autorità di vigilanza degli Stati Uniti mette in guardia i risparmiatori da una serie di truffe attuate utilizzando nomi di reali dipendenti della Sec per trarre in inganno le vittime tra le quali investitori anche non statunitensi. Tali sotterfugi vengono attuati al fine di avere accesso ai conti di intermediazione ed ai dati personali sempre al fine di appropriarsi delle risorse finanziarie dei risparmiatori. Caratteristica di alcune di queste frodi è l'utilizzo di siti web e indirizzi e-mail simili a quelli delle agenzie governative degli Stati Uniti.
- Attribuite al Responsabile della Divisione Corporate Governance, in attuazione a quanto previsto all’articolo 20, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, le competenze relative all’attività di aggiornamento degli elenchi delle società per le quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione, ai sensi dell’articolo 120, commi 2-bis e 4-bis, del d. lgs. n. 58 del 1998, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali; ciò ad integrazione di quanto già previsto dalla delibera n. 20448 del 22 maggio 2018 (delibera n. 21358 del 13 maggio 2020).
- Approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 (Tuf), da Giano Holding Spa su azioni emesse da Gedi Gruppo Editoriale Spa (delibera n. 21394 del 29 maggio 2020).
- Approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998, da Agc Biologics Italy Spa su massime 463.450.672 azioni ordinarie emesse da MolMed Spa (delibera n. 21391 del 29 maggio 2020).
- Approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998, da Special Packaging Solutions Investments Sàrl su 15.166.000 azioni ordinarie di Guala Closures Spa (delibera n. 21392 del 29 maggio 2020).
- Approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa, ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998, da Retelit Digital Services Spa (Rds) su azioni ordinarie della controllante Retelit Spa (delibera n. 21393 del 29 maggio 2020).
- Disposta l’iscrizione di Pariter Equity Srl, con sede a Trento, nel registro dei gestori previsto dall’articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 21377 del 20 maggio 2020).
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- CobraCFD Ltd tramite il sito internet www.cobra-cfd.biz (delibera n. 21386 del 27 maggio 2020);
- White Rock Partners Ltd tramite il sito internet https://mycapital.io (delibera n. 21384 del 27 maggio 2020);
- Vaneda Partners LTD e Zeus Partnership OÜ tramite il sito internet www.dax100fx.com (delibera n. del 21387 del maggio 2020);
- Kleinman Enterprise Ltd tramite il sito internet https://thecapitalstocks.com (delibera n. 21385 del 27 maggio 2020);
- Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd tramite il sito internet https://profit-trade.net (delibera n. 21383 del 27 maggio 2020).