Equity Crowdfunding

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12 - Gli strumenti finanziari oggetto delle offerte on-line

Il "Decreto crescita bis" ha stabilito che sui portali on-line è possibile svolgere offerte aventi ad oggetto unicamente "strumenti di capitale di rischio" emessi da start-up innovative: si tratta delle azioni di s.p.a. e delle quote di s.r.l. Non è dunque possibile che si svolgano offerte aventi ad oggetto titoli di debito (ad es. le obbligazioni).

Chi acquista titoli di capitale normalmente ha diritto a percepire annualmente il dividendo (cioè, una quota parte) sugli utili che la società ha conseguito nel periodo di riferimento. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede (dividendi) è legata all'andamento economico della società emittente (e cioè alla presenza di utili). La remunerazione del soggetto che acquista un titolo di debito corrisponde al pagamento degli interessi e il rischio che sopporta (mancato pagamento degli interessi) sussiste solo in caso di dissesto finanziario della società emittente (prescinde quindi dalla presenza o meno di utili: gli interessi dei titoli di debito devono comunque essere pagati, a meno che la società non sia in dissesto).

Vi sono poi differenze anche con riferimento al valore del capitale che è stato investito. In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno infatti partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Per converso, in caso di andamento positivo del progetto imprenditoriale finanziato, l'investitore potrà vedere crescere il valore della propria partecipazione ben oltre quanto inizialmente investito.