Equity Crowdfunding

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7 - Quali sono le informazioni che deve fornire il portale?

Il portale gestito da un soggetto iscritto nel registro tenuto dalla Consob deve mettere a disposizione dell'investitore le informazioni necessarie a assumere consapevoli decisioni di investimento (tenendo conto quindi delle caratteristiche e dei rischi che corre). I portali possono utilizzare anche tecniche multimediali di comunicazione per fornire le informazioni dovute (ad esempio, video e presentazioni).

 

In sintesi, il Regolamento Consob prevede che l'investitore sia messo in grado di acquisire una adeguata conoscenza in merito ai tre principali aspetti dell'equity crowdfunding.

 

 

  • Il portale: l'investitore deve sapere:
    • chi gestisce il portale (chi controlla tale soggetto e chi svolge funzioni di amministrazione direzione e controllo);
    • le attività svolte da portale (ad esempio, in che modo sono selezionate le offerte);
    • come sono gestiti gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti;
    • i costi a carico degli investitori;
    • le misure che il portale ha predisposto per gestire i rischi di frode, i conflitti di interesse, i reclami e il corretto trattamento dei dati personali;
    • i dati aggregati sulle offerte svolte dal portale e i risultati raggiunti;
    • la normativa di riferimento, i link al registro tenuto dalla Consob, alla sezione di investor education predisposta dalla Consob e alla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori;
    • i provvedimenti sanzionatori o cautelari che la Consob ha adottato nei riguardi del gestore del portale;
    • le iniziative assunte nei confronti delle start-up innovative nei casi di inosservanza delle regole di funzionamento del portale.

 

  • L'investimento in capitale di rischio emesso da una start-up innovativa: l'investitore deve essere informato su:
    • il rischio di perdere l'intero capitale investito;
    • il rischio di non poter "liquidare" in tempi brevi l'investimento (è il rischio di illiquidità);
    • il fatto che non percepirà i dividendi sugli utili finché la società sarà una start-up innovativa (perché la legge ha posto un divieto);
    • i benefici fiscali introdotti di Decreto crescita bis (durata e decadenza);
    • le deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare;
    • i contenuti tipici di un business plan;
    • il diritto di recesso che il Regolamento Consob attribuisce agli investitori retail esercitabile (senza alcuna spesa né motivazione) entro sette giorni dalla data dell'adesione on-line all'offerta.

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  • Le singole offerte, relativamente alle quali il portale deve pubblicare:
    • una "scheda" con tutte le informazioni che la Consob ha elencato nell'Allegato 3 del Regolamento e i relativi aggiornamenti
    • le banche e le imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini per la loro esecuzione;
    • il conto corrente (vincolato) della start-up innovativa presso cui saranno depositate le somme raccolte;
    • le informazioni e le modalità per esercitare il diritto di revoca dell'adesione all'offerta che il regolamento Consob attribuisce agli investitori retail definiti come quelli "diversi dagli investitori professionali" (sono investitori professionali le banche, le SIM, le compagnie di assicurazione, etc.) nei casi in cui sopraggiungano dei fatti in grado di influire sulla decisione di investimento (fatti nuovi sull'offerta oppure modifiche delle informazioni fornite a seguito di un errore),
    • le informazioni sullo stato delle adesioni alle offerte (dando anche informazioni circa le modalità di pubblicazione e di aggiornamento).