Equity Crowdfunding

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9 - Le regole speciali delle offerte on-line di strumenti finanziari emessi da start-up innovative

 

Il Tuf e il Regolamento adottato dalla Consob stabiliscono che tali offerte:

  • non possono superare la somma di 5 milioni di euro;
  • possono essere trattate solo da portali gestiti da soggetti iscritti o annotati nel Registro tenuto dalla Consob;
  • possono avere ad oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (azioni o "quote");
  • vanno a buon fine solo se il 5% del loro ammontare è sottoscritto da un investitore professionale;
  • devono riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi in cui intervengono cambiamenti significativi della situazione della start-up o delle condizioni dell'offerta.

Infine, affinché l'offerta sia ammessa sul portale, lo statuto della start-up deve prevedere:

  • nel caso in cui – una volta che si è chiusa l'offerta sul portale - i soci di controllo trasferiscano il controllo a terzi, la possibilità per gli altri soci di recedere dalla società (diritto di recesso a seguito del quale si ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione) ovvero il diritto per gli altri soci di vendere anche le proprie partecipazioni al soggetto che acquista il "pacchetto di controllo" alle stesse condizioni applicate ai soci di controllo (c.d. diritto di "co-vendita" o "tag-along"),
  • la comunicazione alla start up nonché la pubblicazione (sul sito della stessa) dei patti parasociali.