Intestazione_SGR_SICAV

SGR-SICAV

La sezione si propone di agevolare l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla vigente legislazione mettendo a disposizione dei soggetti vigilati modulistica, istruzioni ed altre informazioni di servizio da utilizzare per le relative comunicazioni alla Consob. La sezione concerne:

  • la documentazione d'offerta, che si propone di agevolare l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla vigente legislazione mettendo a disposizione dei soggetti vigilati modulistica, istruzioni ed altre informazioni di servizio da utilizzare per le relative comunicazioni alla Consob. In particolare:
    • la fase relativa alla presentazione delle istanze per l'approvazione della documentazione d'offerta (di cui agli artt. 23, 27, 59, 60 del Regolamento Emittenti);
    • la fase relativa al deposito della documentazione d'offerta (di cui agli artt. 16, 20, 23, 27 del Regolamento Emittenti);
    • la fase di aggiornamento della documentazione d'offerta (di cui all'art. 21 del Regolamento Emittenti);
  • la trasmissione dei dati per il computo dei contributi di vigilanza dovuti da SGR, SICAV, SGA e OICR ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724

DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA

DATI RELATIVI AL COMPUTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA

PUBBLICAZIONE DELLE SPESE E DEGLI ONERI REGOLAMENTARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/955 DEL 27 MAGGIO 2021 (ALLEGATO III) SULLA COMMERCIALIZZAZIONE TRANSFRONTALIERA di GEFIA, GESTORI di EuSEF, GESTORI di EuVECA e SOCIETÀ di GESTIONE di OICVM

Pubblicazione informazioni sui contributi di vigilanza pagati a Consob per l'esercizio della sua funzione in relazione all'attività transfrontaliera di FIA e OICVM

(Data aggiornamento: 30 gennaio 2024)

Questa pagina contiene informazioni sulle spese e sugli oneri pagati a Consob per l'esercizio delle sue funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA e società di gestione di OICVM, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Spese e oneri per la gestione transfrontaliera

a) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione a spese di registrazione.

b) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione a spese pagate per la notifica di documenti e per ogni successivo aggiornamento della notifica preventiva.

c) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione a commissioni per il passaporto.

d) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione a commissioni di gestione.

e) È previsto il pagamento di spese od oneri a Consob dovuti dalle società di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera o-bis), del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2024 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del d.lgs. n. 58/1998.

Spese e oneri per la commercializzazione transfrontaliera

a) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione a spese di pre-commercializzazione.

b) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione a spese di registrazione.

c) È previsto il pagamento di spese a Consob per l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) trasmessi dagli ideatori di PRIIPs che hanno inviato alla Consob i KID (aventi tipologia "CIS" – "Collective Investment Schemes") redatti in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

d) È previsto il pagamento di commissioni per il passaporto a Consob dai Gestori Collettivi esteri OICR per i quali, precedentemente al 2 gennaio 2024, sia stata espletata la procedura di cui agli artt. 42, 43 del D.lgs. n. 58/1998 e per i quali alla stessa data non sia pervenuta la denotifica dall'Autorità competente.

e) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione al ritiro della notifica.

f) È previsto il pagamento di spese od oneri a Consob dovuti da:

  • i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998;
  • gli emittenti esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2024, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani relativi alle quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di Exchange traded funds (Etf), di Exchange traded funds attivi (Etf Attivi).

I contributi sono determinati a fronte dell'attività di supervisione posta in essere dalla Consob sull'operatività in Italia di gestori UE e GEFIA UE. Tale attività include, tra l'altro, la supervisione su:

  • la completezza della documentazione allegata alla notifica per la commercializzazione;
  • le modalità di commercializzazione in Italia (tra cui lo svolgimento di attività pubblicitaria);
  • il rispetto dei principi di correttezza comportamentale da parte delle succursali italiane.

Modello per spese e oneri

Il regime contributivo 2024 è stato approvato con delibera Consob n. 22915 del 6 dicembre 2023 - Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994 - e reso esecutivo con DPCM del 16 gennaio 2024. La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2024.

Entità tenuta al pagamento
della spesa o dell'onere
 

Società di gestione comunitarie e gestori di FIA con succursale in Italia

Riferimento normativo

Art. 3, lett. d), punto d2) della Delibera n. 22915/2023

Misura del contributo

Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2024 nelle seguenti misure:

a) un servizio/attività di investimento: € 4.710,00;

b) due servizi/attività di investimento: € 17.185,00;

c) tre servizi/attività di investimento: € 31.135,00.

Periodicità

Continuativo a carattere annuale

Termine di versamento

15 aprile 2024

 

Entità tenuta al pagamento
della spesa o dell'onere

Ideatori di PRIIPs

Riferimento normativo

Art. 3, lett. i) della Delibera n. 22915/2023

Misura del contributo

Il contributo è pari ad  € 265,00 per ciascun KID (KID – aventi tipologia "CIS" – "Collective Investment Schemes") acquisito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023. Sono escluse dalla contribuzione le versioni riviste di tali documenti.  La misura massima della contribuzione per ciascun ideatore è pari ad € 100.000,00.

Periodicità

Continuativo a carattere annuale

Termine di versamento

15 aprile 2024

 

Entità tenuta al pagamento
della spesa o dell'onere
 

Gestori collettivi esteri

Riferimento normativo

Art. 3, lett. g) punto g2), Delibera n. 22915/2023

Misura del contributo

Nel caso di offerta al pubblico il contributo è pari ad:

  • un importo di € 2.345,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e ELTIF) a seguito dell'espletamento della procedura di notifica ex artt. 42 e 43 del d.lgs. 58/1998 e del deposito di un prospetto informativo e per i quali alla data del 2 gennaio 2024 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi retail). Sono esclusi dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;
  • un importo di € 1.655,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i soggetti per i quali l'offerta, espletata a seguito della procedura di notifica ex artt. 42 e 43 del d.lgs. 58/1998 (OICVM e ELTIF), sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio 2024.

Nel caso il gestore commercializzi OICR ad investitori professionali il contributo è pari ad:

  • un importo di € 1.085,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998;
  • un importo di € 1.085,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito per i soggetti che commercializzano quote o azioni di OICVM ad investitori professionali a seguito dell'espletamento di una procedura di notifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 58/1998.

Periodicità

Continuativo a carattere annuale

Termine di versamento

15 aprile 2024

 

Entità tenuta al pagamento
della spesa o dell'onere
 

Gestori collettivi esteri (soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati)

Riferimento normativo

Art. 3, lett. g) punto g2), Delibera n. 22915/2023

Misura del contributo

Nel caso di offerta al pubblico il contributo è pari, per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998, ad € 2.140,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.

Periodicità

Una tantum

Termine di versamento

15 aprile 2024

 

Entità tenuta al pagamento
della spesa o dell'onere
 

Emittenti esteri (comunitari ed extracomunitari)

Riferimento normativo

Art. 3, lett. j), punto j2) della Delibera n. 22915/2023

Misura del contributo

Il contributo dovuto è computato in ragione del numero dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione relativi alle quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di Exchange traded funds (Etf), di Exchange traded funds attivi (Etf Attivi) alla data del 2 gennaio 2024, ed è pari ad una quota fissa di € 3.485,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 780.000,00.

Periodicità

Continuativo a carattere annuale

Termine di versamento

15 aprile 2024

Clausola di esclusione della responsabilità: Le spese o gli oneri di cui sopra sono quelli pagati a Consob. Tuttavia la commercializzazione di OICVM o FIA in Italia può comportare altri costi relativi agli obblighi amministrativi, alla consulenza di terzi o allo sviluppo commerciale. Consob non è responsabile della gestione di siti web esterni né può essere chiamata a rispondere di eventuali errori od omissioni su pagine web esterne alle quali rimandano i collegamenti ipertestuali forniti in questa pagina web.


requisiti comm OICR -OICVM

PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI RELATIVE AI REQUISITI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE AI SENSI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/955 DEL 27 MAGGIO 2021 DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1156 SULLA COMMERCIALIZZAZIONE TRANSFRONTALIERA DI GEFIA, GESTORI DI EUSEF, GESTORI DI EUVECA E SOCIETÀ DI GESTIONE DI OICVM

Requisiti per la commercializzazione in Italia

(Aggiornamento data: 24 marzo 2023)

"Questa pagina contiene le informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari amministrative e nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giungo 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo."

Requisiti per la commercializzazione in Italia degli OICVM

a) Gli OICVM italiani devono conformarsi agli art. 15-bis-19 del Reg. Emittenti. In particolare, ai sensi dell'art. 16 del Reg. Emittenti, sono tenuti a depositare presso la CONSOB la documentazione d'offerta (prospetto e KIID). Le istruzioni per il deposito (incluso il format dei documenti) sono disponibili al link /web/area-operativa-interattiva/sgr-sicav4

Gli OICVM UE (domiciliati in uno Stato Membro diverso dall'Italia) devono conformarsi artt. 19-bis–22. In particolare, ai sensi dell'art. 19-bis Reg. Emittenti espletano, per il tramite dell'Autorità del Paese di origine, la procedura di notifica. Alla notifica dovrà essere allegata la versione più recente del regolamento/Statuto, prospetto, ove presente, relazione annuale e eventuali relazioni semestrali successive e il KIID tradotto in lingua italiana.

In caso l'OICVM UE sia commercializzato ad investitori retail, la relativa documentazione d'offerta deve essere anche pubblicata in Italia mediante deposito (art. 20 Reg. Emittenti)

Eventuali aggiornamenti della documentazione allegata alla notifica iniziale:

  • Per gli OICVM italiani, sono soggetti all'obbligo di deposito (art. 18 Reg. Emittenti);
  • Per gli OICVM UE commercializzati ad investitori retail sono soggetti all'obbligo di deposito (art. 20 Reg. Emittenti)
  • Per gli OICVM UE commercializzati ad investitori professionali sono comunicati alla CONSOB (art. 19-ter Reg. Emittenti) all'indirizzo ucits-update@consob.it, maggiori informazioni alla pagina: /web/area-operativa-interattiva/agg_doc_offerta

Link alla pagina del sito CONSOB dove è pubblicato il Regolamento Emittenti: /web/area-pubblica/tuf-e-regolamenti-consob

b)

Ogni tipo di attività pubblicitaria relativa all'offerta al pubblico di quote di OICVM dovrà essere trasmessa alla CONSOB contestualmente alla diffusione della stessa (cfr. art. 101 del TUF e art. 34-novies del Regolamento Emittenti). Le comunicazioni pubblicitarie devono conformarsi agli art. 34-octies and art. 34-novies del Reg. Emittenti, alla Comunicazione CONSOB n. DIN/1031371, del 26 aprile 2001 (relative agli OICR aperti) e all'art. 4 del regolamento (UE) 2019/1156.

Le comunicazioni pubblicitarie devono conformarsi alle “ESMA Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds” (ESMA34-45-1272 del 2 agosto 2021) e l’Art. 4 del regolamento (EU) 2019/1156.

c)

La commercializzazione in Italia di OICVM implica l'adempimento degli obblighi di reporting previsti dalla Delibera 17297 ss.mm.ii. (db Teleraccolta) e dalla Comunicazione CONSOB n. 12094970 (db Contributi);

d)

La denotifica della commercializzazione da parte degli OICVM domiciliati in altro SM dovrà avvenire in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22-bis del Regolamento Emittenti, per gli OICVM commercializzati al retail, anche tramite il Sistema di deposito; 

e) In caso di commercializzazione in Italia ad investitori retail di OICVM UE, l'OICVM deve fornire le facilities previste dall'art. 19-quarter del Reg. Emittenti.

La notifica di nuove CLASSI di OICVM deve essere effettuata in ottemperanza dell'Art. 19-ter del Reg. Emittenti.

Ai fini della quotazione sul mercato secondario, gli OICVM UE devono, altresì, seguire la procedura di notifica prevista dall'art. 60 del Reg. Emittenti.

Disclaimer. La CONSOB ha esercitato una ragionevole diligenza per garantire che le informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di OICVM in Italia, contenute in questa pagina web, siano aggiornate e complete. La CONSOB non è responsabile della gestione di siti web esterni nè può essere chiamata a rispondere di eventuali errori o omissioni su pagine web esterne alle quali rimandano i collegamenti ipertestuali forniti in questa pagina web.​​​​​​​

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Requisiti per la commercializzazione di FIA

a)

La commercializzazione di FIA in Italia è regolata dall'art. 43 del TUF in caso di FIA riservati (FIA commercializzati ad investitori professionali e alle altre categorie di investitori previste dall'art. 14 del DM30/2015) e dall'art. 44 del TUF in caso di FIA commercializzati agli investitori retail. Gli articoli 27-28-novies del Reg. Emittenti forniscono disposizioni di attuazione degli art. 43-44 del TUF.

Nel dettaglio, l'avvio della commercializzazione deve essere preceduta all'espletamento della procedura di notifica di cui all'art. 28-bis (per i FIA riservati gestiti da GEFIA italiani) o all'art. 28-quarter (per I FIA riservati gestiti da GEFIA UE) o all'art. 28-quinquies (per I FIA chiusi italiani non riservati) o all'art. 28-sexies (per I FIA italiani aperti non riservati) o all'art. 28-septies (per I FIA italiani non riservati gestiti da un GEFIA UE) o all'art. 28-octies (per i FIA UE non riservati gestiti da un GEFIA italiano) o all'art. 28-novies (per i FIA UE non riservati gestiti da un GEFIA UE).

Link alla pagina del sito CONSOB dove sono pubblicati TUF e Regolamento Emittenti: /web/area-pubblica/tuf-e-regolamenti-consob

b)

I documenti da allegare alla notifica includono, tra l'altro:

1) per I FIA riservati il documento d'offerta conforme allo schema n. 1D del Reg. Emittenti;

2) per I FIA aperti non riservati, il prospetto conforme allo schema n. 1 dell'allegato 1 del Regolamento Emittenti;

3) per I FIA chiusi non riservati, il prospetto conforme agli schemi di cui al Regolamento Delegato (EU) 2019/980;

4) per I FIA chiusi non riservati per I FIA riservati commercializzati alle categorie di investitori retail di cui all'art. 14 of DM n. 30/2015, il KID PRIIP.

Nei casi sub 2) e 3) – se le esenzioni da prospetto non sono applicabili – I prospetti devono anche essere depositati presso la CONSOB tramite il DEPROF.

Nel caso sub 4), il KID PRIIP deve essere trasmesso alla CONSOB tramite il sistema DEPROF.

In Italia la commercializzazione di FIA riservati è permessa alle condizioni ed alle categorie di investitori stabilite dall’art. 14 del DM 30/2015. Se si intende commercializzare un FIA a tali categorie di investitori, questa attività deve essere menzionata all’interno della documentazione di offerta e nella notifica.

c)

La documentazione relativa all'attività pubblicitaria connessa all'offerta al pubblico di quote di FIA dovrà essere trasmessa alla CONSOB contestualmente alla diffusione della stessa (cfr. art. 101 del TUF e art. 34-novies del Regolamento Emittenti).

Le comunicazioni pubblicitarie devono conformarsi alle “ESMA Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds” (ESMA34-45-1272 del 2 agosto 2021) e l’Art. 4 del regolamento (EU) 2019/1156.

d)

In caso di commercializzazione agli investiori retail di FIA UE, ai sensi dell'art. 27 del Reg. Emittenti, dovranno essere fornite ai menzionati investitori le facilities di cui all'art. 19-quarter del Reg. Emittenti.

e)

La commercializzazione in Italia di OICVM implica l'adempimento degli obblighi di reporting previsti dalla Delibera 17297 ss.mm.ii (db Teleraccolta); dalla Comunicazione CONSOB n. 12094970 (db Contributi), nonchè del Sistema segnaletico AIMFD reporting, di cui agli artt. 3 and 24 of AIFMD.

f)

Il framework italiano non prevede un national private placement regime per la commercializzazione in Italia da parte di GEFIA non-UE, ovvero di FIA non-UE;

g)

La denotifica della commercializzazione da parte dei GEFIA UE dovrà esser comunicata alla CONSOB da parte della "home authority" (art. 28-ter.1 e 28-novies.1 Regolamento Emittenti); nel caso di FIA oggetto di offerta al pubblico, la denotifica deve essere comunicata tramite il sistema DEPROF;

h) Ai fini della quotazione sul mercato secondario di FIA, il GEFIA deve espletare la notifica prevista dagli artt. 59 e 60 del Reg. Emittenti.

La CONSOB ha esercitato una ragionevole diligenza per garantire che le informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA in Italia, contenute in questa pagina web, siano aggiornate e complete. La CONSOB non è responsabile della gestione di siti web esterni nè può essere chiamata a rispondere di eventuali errori o omissioni su pagine web esterne alle quali rimandano i collegamenti ipertestuali forniti in questa pagina web.​​​​​​​

Altri requisiti

Oltre alle disposizioni di cui sopra, specificatamente previste per la commercializzazione di OICVM e FIA, eventuali ulteriori disposizioni giuridiche possono applicarsi al momento della commercializzazione in Italia, sebbene non siano specificatamente concepite per la commercializzazione di OICVM e FIA, a seconda della situazione individuale di coloro che partecipano alla commercializzazione o quote di OICVM o FIA. La commercializzazione in Italia può comportare l'applicazione di altri requisiti.

Sintesi dei requisiti per la commercializzazione in Italia

Sintesi dei requisiti per la commercializzazione di OICVM

Per gli OICVM UE, ai fini della commercializziazione in Italia, deve essere espletata la procedura di notifica da parte dell'Autorità del Paese di origine dell'OICVM. Inoltre nel caso di OICVM (italiani e UE) commercializzati in Italia ad investitori retail, l'avvio della commercializzazione è preceduta dal deposito della documentazione d'offerta tramite il Sistema DEPROF.

La documentazione relativa all'attività pubblicitaria connessa all'offerta al pubblico in Italia di OICVM deve essere trasmessa alla CONSOB contestualmente alla diffusione della stessa (art. 101 del TUF e art. 34-octies del Reg. Emittenti).

Sintesi dei requisiti per la commercializzazione di FIA

La commercializzazione in Italia di FIA è preceduta dalla procedura di notifica di cui all'art. 43 del TUF, ovvero, in caso di FIA non riservati, dall'autorizzazione di cui all'art. 44 del TUF. Gli articoli 27-28-novies del Reg. Emittenti forniscono disposizioni di attuazione degli art. 43-44 del TUF.

La documentazione relativa all'attività pubblicitaria connessa all'offerta in Italia di OICVM deve essere trasmessa alla CONSOB contestualmente alla diffusione della stessa (art. 101 del TUF e art. 34-octies del Reg. Emittenti).


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