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Le notizie della settimana:
Campagne pubblicitarie fraudolente: Consob mette in guardia i risparmiatori.
Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
Offerta pubblica di scambio di warrant Kme: Consob approva il documento di offerta
Divieto di interlocking: revisione dei criteri

Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana
Le determinazioni dirigenziali assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

La Consob, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dagli utenti, sta riscontrando frequenti iniziative a danno dei risparmiatori poste in essere tramite il canale internet e/o telefonico che hanno nel tempo formato oggetto di precedenti comunicazioni a tutela dei risparmiatori e possono ricondursi principalmente alle seguenti tipologie:

a) iniziative di operatori finanziari abusivi che utilizzano indebitamente il nome e l'immagine di personaggi noti, per lo piu' del mondo dello spettacolo e dello sport, per indurre i risparmiatori, dietro promesse di facili guadagni, ad aderire a presunte proposte di investimento o relative all'asserito acquisto di crypto-asset;

b) sedicenti societa' di recupero crediti che - a volte anche utilizzando illegittimamente la denominazione e il logo della Consob o di altre Autorita' - contattano gli investitori vittime di operatori finanziari abusivi prospettando loro, a fronte di un corrispettivo in denaro, la possibilita' di ottenere il rimborso delle somme gia' investite, salvo poi sottrargli anche queste ulteriori somme senza fornire alcun servizio;

c) campagne pubblicitarie poste in essere da imprecisati soggetti che sfruttano indebitamente la notorieta' di primarie societa' (quali ad es. Amazon, Poste Italiane, Eni o Fininvest) per proporre fittizi investimenti in titoli azionari delle medesime societa'.

Si mette in guardia il pubblico dei risparmiatori sui rischi connaturati a tali iniziative e si rammenta che la Consob non svolge alcuna attivita' finalizzata a promuovere l'adesione a opportunita' di investimento ne' invia comunicazioni al pubblico dei risparmiatori con cui chiede la corresponsione di somme di denaro o l'invio di dati personali per finalita' di investimento

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L'Autorita' si e' avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob puo' ordinare ai fornitori di servizi di connettivita' Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- Global Trade Group (sito internet https://global-trade-group.com e relativa pagina https://cfd.global-trade-group.com);Campagne pubblicitarie fraudolente: Consob mette in guardia i risparmiatori

- Tide Technologies Group (sito internet https://tidetechnologiesgroup.world);

- Tretoro (sito internet https://tretoro.co);

- FinaltoLtd Global Limited e FinaltoLtd Markets (Pty) Ltd (sito internet https://finaltoltd.com e relative pagine https://client.finaltoltd.com e https://trade.finaltoltd.com);

- Premium Capitals (sito internet https://premiumcptls.co).

Sale, cosi', a 1024 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorita' e' stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attivita' di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettivita' a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potra' richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it e' presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di scambio (opsc) volontaria parziale promossa da Kme Group Spa (Kme) avente ad oggetto "Warrant KME Group Spa 2021-2024", con corrispettivo in azioni ordinarie di Kme.

Kme e' una holding focalizzata sulla gestione industriale di KME Se, societa' tedesca leader nel settore copper (laminati e rame). E' controllata da Quattroduedue Spa, unico azionista rilevante con una percentuale del 46,91% del capitale sociale che esprime il 63,86% del totale dei diritti di voto per effetto della maggiorazione degli stessi, e ha un flottante, detenuto da soggetti diversi da Quattroduedue e dallo stesso emittente, di poco superiore al 10%.

L'opsc warrant fa seguito ad un'operazione promossa da Kme nel giugno del 2023 per ottenere la revoca dalla quotazione su Euronext Milan delle azioni ordinarie, delle azioni di risparmio Kme e dei warrant (il "delisting"). L'operazione prevedeva, tra l'altro, la promozione da parte di Kme dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su azioni ordinarie (l'"opa azioni ordinarie"), dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto i warrant (l'"opa warrant") e dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni di risparmio Kme (l'"opa azioni di risparmio"). Queste offerte erano state promosse il 12 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 102 del Tuf e dell'articolo 37 del Regolamento emittenti, ed il documento di offerta era stato approvato con delibera 22779 del 19 luglio 2023 (vedi "Consob Informa" n. 27/2023).

Le suddette offerte consistevano nel buyback di titoli con corrispettivo in denaro promosso dalla stessa emittente KME.

L'opsc warrant in esame, di natura parziale, ha ad oggetto un numero massimo di 78.635.148 warrant, corrispondenti al 94,31% dei warrant in circolazione, ed e' rivolta, indistintamente, e a parita' di condizioni, a tutti i portatori di warrant; la sua efficacia non e' subordinata al verificarsi di alcuna condizione.

Alla luce della natura parziale dell' opsc warrant, in caso di adesioni per quantitativi superiori al numero massimo di warrant oggetto di tale offerta, ai warrant portati in adesione verra' applicato un metodo di riparto in virtu' del quale l'offerente acquistera' tutti i warrant portati in adesione dagli aderenti diversi dall'azionista di controllo Quattroduedue Spa e, per il residuo, nei limiti del corrispettivo massimo complessivo, anche i warrant portati in adesione da Quattroduedue.

Come gia' indicato nel documento sulle offerte del giugno 2023, la societa', non essendo pervenuta al delisting ad esito delle offerte del giugno 2023, ha intrapreso l'iter per la fusione inversa nella societa' controllata Kmh, a seguito della quale gli strumenti finanziari della societa' non saranno piu' quotati, fermo restando che l'efficacia di detta fusione non potra' intervenire prima della data del 28 giugno 2024, termine ultimo per l'esercizio dei warrant.

Sulla base di quanto concordato con Borsa Italiana l'opsc warrant ha inizio il 19 febbraio 2024 e termine l'8 marzo 2024 (estremi inclusi), salvo proroghe.

Il corrispettivo e' pari a 10 azioni ordinarie ogni 23 warrant portati in adesione e, quindi, 1 azione ordinaria ogni 2,3 warrant portati in adesione, per un numero massimo complessivo di azioni ordinarie pari a 34.189.630

Il corrispettivo opsc warrant incorpora un premio del 2,7% rispetto al prezzo ufficiale dei warrant registrato il 27 febbraio 2023 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data del primo annuncio dell'opsc warrant), nonche' un premio dello 0,0%, 24,9%, 38,3% e 67,1% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei warrant rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 27 febbraio 2023.

Con riferimento al corrispettivo opsc warrant, costituito da azioni ordinarie offerte in concambio ai portatori di warrant che aderiranno all'offerta, si segnala che, in virtu' di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera f) del Regolamento (Ue) 2017/1129, Kme e' esente dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per l'offerta delle azioni ordinarie di cui all'articolo 3, del Regolamento prospetti, avendo redatto e pubblicato il documento di esenzione unitamente al documento di offerta, ai sensi degli articoli 34-ter, comma 02, lettera a) e 36, comma 3 del Regolamento emittenti, in conformita' con il Regolamento prospetti medesimo.

Il documento di esenzione contiene informazioni relative a: (i) Kme, nella qualita' di offerente ed emittente; (ii) l'opsc warrant, con particolare riferimento agli obiettivi dell'offerta e al corrispettivo opsc warrant; (iii) i titoli di capitale offerti al pubblico; (iv) i fattori di rischio connessi alle azioni ordinarie offerte in concambio ai portatori di warrant, nonche' i principali fattori di rischio connessi all'opsc warrant; (v) l'impatto dell'opsc warrant su Kme.

Il documento di esenzione non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento prospetti e non e' stato sottoposto al controllo e all'approvazione da parte della Consob ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6-bis, lettera a), del Regolamento prospetti.

Kme ha potuto beneficiare dell'esenzione prevista dalla predetta disposizione in quanto (i) le azioni ordinarie offerte in concambio sono fungibili con le azioni ordinarie gia' ammesse alla negoziazione su Euronext Milan prima dell'opsc warrant e (ii) l'opsc warrant non configura un'acquisizione inversa ai sensi del paragrafo b19 del principio internazionale d'informativa finanziaria (international financial reporting standard- ifrs).

Il documento di offerta deve essere letto congiuntamente al documento di esenzione ed e' pubblicato unitamente al documento di offerta, prima dell'avvio della stessa e messo a disposizione del pubblico presso il sito internet dell'offerente.

Il documento di esenzione, cosi' come il documento di offerta, non costituisce e non potra' essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli altri paesi.

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Consob, Banca d'Italia e Ivass, d'intesa con l'Agcm, hanno pubblicato sui rispettivi siti web un Documento con cui aggiornano i criteri, emanati nel 2012 e aggiornati nel 2018, per l'applicazione del divieto di assumere cariche in intermediari in concorrenza tra loro nel settore finanziario (cd. divieto di "interlocking"; art. 36, d.l. n. 201/2011).

L'aggiornamento riguarda il metodo di calcolo del fatturato rilevante ai fini dell'applicazione della soglia di rilevanza dimensionale degli intermediari coinvolti e tiene conto delle modifiche intervenute alla legge sulla concorrenza.

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA

Offerte Pubbliche di Acquisto e Scambio

Approvato il documento relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da Kme Group Spa (KME), ai sensi degli articoli 102 e ss. del d.lgs. n. 58 del 1998, avente ad oggetto warrant emessi dalla stessa KME (delibera n. 23002 del 14 febbraio 2024).

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Prospetti

Approvata la nota informativa relativa al programma di offerta al pubblico di certificati emessi da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Spa (decisione del 14 febbraio 2024).

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Albi ed Elenchi

Autorizzata Equity & Crowdfunding Srl, con sede a Napoli, ai sensi dell'articolo 4-sexies.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 12 del Regolamento (Ue) 2020/1503, come fornitore di servizi di crowdfunding a prestare il servizio di crowdfunding di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sub ii), del regolamento (Ue) 2020/1503 consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o societa' veicolo (delibera n. 23003 del 14 febbraio 2024).

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Contrasto all'abusivismo (art. 7-octies Tuf)

Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:

- Global Trade Group tramite il sito internet https://global-trade-group.com e relativa pagina https://cfd.global-trade-group.com (delibera n. 23005 del 14 febbraio 2024);

- Tide Technologies Group tramite il sito internet https://tidetechnologiesgroup.world (delibera n. 23007 del 14 febbraio 2024 );

- Tretoro tramite il sito internet https://tretoro.co (delibera n. 23006 del 14 febbraio 2024);

- FinaltoLtd Global Limited e FinaltoLtd Markets (Pty) Ltd tramite il sito internet https://finaltoltd.com e relative pagine https://client.finaltoltd.com e https://trade.finaltoltd.com (delibera n. 23004 del 14 febbraio 2024);

- Premium Capitals tramite il sito internet https://premiumcptls.co (delibera n. 23008 del 14 febbraio 2024).

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CONSOB INFORMA (Reg. al Trib. di Roma n. 250 del 30/10/2013) - Direttore responsabile: Manlio Pisu - Comitato di redazione: Antonella Nibaldi (coordinatrice), Claudia Amadio, Riccardo Carriero, Luca Cecchini, Domenico Conti, Laura Ferri, Chiara Tomaiuoli, Alfredo Gloria - Direzione e redazione: CONSOB Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono: (06) 84771 - fax: (06) 8417707. E' possibile inviare documenti o segnalazioni alla redazione utilizzando l'Area interattiva del sito www.consob.it dove per altro CONSOB INFORMA è consultabile al link "Area pubblica/pubblicazioni/newsletter".