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Le notizie della settimana:
Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario:  Consob oscura 5 nuovi siti internet abusivi
Emissioni obbligazionarie: tempi più stretti, riduzione dei costi e domande in inglese: ecco le novità in arrivo dalla Consob per i prospetti informativi
Dall'Esma nuovi orientamenti relativi al risanamento e la risoluzione delle controparti centrali (ccprrr), sugli strumenti derivati Otc, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Emir)

Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana
 

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- Tcrinvest (sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net);

- Interactive (sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com);

- Capitalwealthmanagement.co (sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co);

- BGB Partners (sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm)

- FDXCrypto (sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io).

Sale, così, a 1029 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia

autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

***

La Consob ha, altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c) del d.lgs.n. 58/1998 ("Tuf"), l'offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da Digital Trust CSP Fzco, anche tramite il sito www.doublefinance.io (delibera n. 23011 del 20 febbraio 2024). L'offerta era già stata sospesa in via cautelare con delibera n. 22900 del 22 novembre 2023.

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Tempi più stretti, riduzione dei costi e domande di approvazione anche in inglese: sono queste le tre principali novità in arrivo dalla Consob in materia di prospetti informativi per le emissioni obbligazionarie.

Le innovazioni rientrano in un più ampio sforzo di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti normativi che la Consob continua a sviluppare con l'obiettivo di migliorare l'attrattività della piazza finanziaria italiana, mantenendo al tempo stesso i presidi a tutela di risparmiatori e investitori. L'iniziativa va incontro alle aspettative degli operatori di mercato e riduce gli oneri a loro carico.

Per garantire maggiore certezza in ordine ai tempi dell'iter istruttorio, in linea con le migliori prassi europee, gli uffici della Consob forniranno un primo riscontro informale entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di approvazione, sulle questioni principali che possono emergere da una verifica complessiva della bozza di prospetto. La richiesta di informazioni supplementari verrà formalizzata di norma entro sei giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di approvazione del prospetto, termine che si riduce a cinque giorni lavorativi per le offerte rivolte agli investitori istituzionali (cfr. Avviso sui tempi scrutinio prospetti non equity) .

Riguardo ai costi, i contributi di vigilanza in vigore dal gennaio scorso, sono stati ridotti in misura significativa sia per le offerte rivolte agli investitori istituzionali sia per quelle rivolte ai piccoli risparmiatori (retail). Nel primo caso gli importi non sono più variabili in base al valore dell'offerta, ma fissi, predeterminati e noti a priori. Nel secondo caso l'importo variabile in relazione al valore dell'offerta è dimezzato rispetto al 2023, prevedendo anche un tetto massimo inferiore.

L'uso della lingua inglese, già consentito in Italia per i prospetti informativi, viene adesso esteso anche alle domande di approvazione dei prospetti, che potranno essere presentate, ricorrendo a schemi standard in linea con le prassi comuni in tutta la Ue. La delibera di modifica del Regolamento Emittenti è stata pubblicata il 20 febbraio u.s., dopo che il 29 gennaio scorso si è chiusa la consultazione con il mercato su questi temi.

In tale ambito, si richiama per gli operatori l'utilità dell'applicazione delle Linee Guida per la semplificazione dei prospetti, recentemente emanate dal Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (Comi) istituito presso la Consob.

In arrivo, inoltre, altre novità volte a ridurre i tempi di approvazione dei prospetti.

La Consob avvierà, infatti, una pubblica consultazione con cui verrà sottoposta all'attenzione del mercato l'ipotesi di attribuire agli stessi uffici competenti e non più alla Commissione l'atto finale di approvazione dei prospetti e degli eventuali supplementi, con ciò accorciando ulteriormente l'iter autorizzativo.

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La Consob e la Banca d'Italia, quali Autorità competenti per la vigilanza sulle controparti centrali italiane, si conformano agli "Orientamenti sull'applicazione coerente delle condizioni per il ricorso alle misure di intervento precoce (articolo 18, paragrafo 8, del CCPRRR)", agli "Orientamenti relativi all'applicazione delle situazioni in cui una controparte centrale è considerata in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 22, paragrafo 6, del CCPRRR)" e agli "Orientamenti recanti ulteriori specificazioni delle restrizioni temporanee in caso di evento significativo diverso dall'inadempimento ai sensi dell'articolo 45 bis dell'EMIR", emanati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), integrandoli nelle rispettive prassi di vigilanza (Avviso Consob del 20 febbraio 2024) .

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA

Prospetti

- Autorizzata la commercializzazione in Italia delle quote del Fia (fondo di investimento alternativo) non riservato chiuso "FAI Private Markets Insight Fund II", ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. n. 58/1998, gestito da Fideuram SGR Spa (decisione del 20 febbraio 2024).

- Approvato il supplemento al documento di registrazione di Banco Bpm Spa, approvato l'8 giugno 2023, redatto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e 23 del Regolamento (Ue) 2017/1129 (decisione del 20 febbraio 2024).

Albi ed Elenchi

- Autorizzata la Innexta Scrl, con sede a Milano, ai sensi dell'articolo 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 12 del Regolamento (Ue) 2020/1503, come fornitore di servizi di crowdfunding a prestare il servizio di crowdfunding cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sub ii) del Regolamento (Ue) 2020/1503, consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo (delibera n. 23015 del 20 febbraio 2024).

- Autorizzata la WeAreStarting Srl, con sede a Bergamo, ai sensi dell'articolo 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 12 del Regolamento (Ue) 2020/1503, come fornitore di servizi di crowdfunding a prestare il servizio di crowdfunding cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sub ii) del Regolamento (Ue) 2020/1503, consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo (delibera n. 23014 del 20 febbraio 2024).

Contrasto all'abusivismo (art. 7-octies Tuf)

Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:

- Tcrinvest tramite il sito internet https://tcrinvest.net e relative pagine https://account.tcrinvest.net e https://trading.tcrinvest.net (delibera n. 23017 del 20 febbraio 2024);

- Interactive tramite il sito internet www.intr-active.com e relative pagine https://intr-active.solutions e https://clientportalpage.intr-active.com (delibera n. 23021 del 20 febbraio 2024);

- Capitalwealthmanagement.co tramite il sito internet www.capitalwealthmanagement.co e relativa pagina https://clientzone.capitalwealthmanagement.co (delibera n. 23019 del 20 febbraio 2024);

- BGB Partners tramite il sito internet https://bgbpartners.cm e relative pagine https://client.bgbpartners.cm e https://webtrader.bgbpartners.cm (delibera n. 23020 del 20 febbraio 2024);

- FDXCrypto tramite il sito internet https://colmex247.io e relative pagine https://client.colmex247.io e https://webtrader.colmex247.io (delibera n. 23018 del 20 febbraio 2024).

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