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Bollettino


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Comunicazione n. 0063776 del 25 giugno 2025

Oggetto: Risposta al quesito di […] relativi a un potenziale ulteriore modello operativo per la commercializzazione in Italia di ETF

PREMESSA

Nel contesto del progetto di […] con particolare riferimento a quanto reso noto in merito al possibile “[…] removal of multi-listings in EUR […]”, […], con nota del 6 maggio 2025, ha sottoposto alla CONSOB un quesito (cfr. infra) in merito agli impatti che la suddetta rimozione avrebbe sugli obblighi in capo agli emittenti di ETF che intendessero commercializzare le quote/azioni di tali OICR in Italia sulla base della quotazione sul mercato di altro Stato Membro.

In particolare, con il suddetto quesito, […] ha chiesto delucidazioni in merito a: 1) la procedura di notifica per la commercializzazione in Italia; 2) lo svolgimento di attività pubblicitaria; 3) gli obblighi informativi conseguenti alla commercializzazione, invitando, altresì, la CONSOB a “confermare con comunicazione al pubblico che le conclusioni della nota […] sono corrette e condivisibili”.

Nel seguito si riporta in relazione a ciascuno dei suddetti tre profili, il relativo riscontro.

* * *

PROFILO N. 1 - Notifica per la commercializzazione in Italia.

Al fine di commercializzare le proprie quote o azioni per la sottoscrizione da parte di investitori istituzionali, gli ETF UE quotati su un mercato regolamentato UE al di fuori dell'Italia (e non su ETFplus) devono effettuare la procedura di passaporto prevista dalla Direttiva 2009/65/EC (“Direttiva UCITS”) come attuata in Italia, utilizzando il modulo di notifica standard e fornendo la documentazione pertinente di cui all'Allegato I del Regolamento UE 2024/910”.

RISCONTRO

Si conferma che la procedura di notifica per la commercializzazione in Italia di OICVM, tra cui gli ETF, deve essere espletata sulla base del modello di lettera di notifica di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/910 che, inter alia, modifica il regolamento (UE) n. 584/2010 in materia di contenuto e standard di lettera di notifica. Tale regolamento, infatti, è applicabile dal 14 luglio 2024.

PROFILO N. 2 - Svolgimento di attività pubblicitaria.

Al fine di effettuare comunicazioni di marketing in Italia, gli ETF UE quotati su un mercato regolamentato UE al di fuori dell'Italia (e non su ETFplus) dovrebbero rispettare gli obblighi informativi e divulgativi applicabili ai sensi delle leggi nazionali di attuazione della Direttiva UCITS e i requisiti applicabili alle comunicazioni di marketing agli investitori al dettaglio ai sensi della legge italiana”.

RISCONTRO

Si conferma che lo svolgimento di attività pubblicitaria sugli ETF commercializzati in Italia ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 101 del TUF e delle relative disposizioni attuative di cui al Regolamento adottato con Delibera n. 11971/1999 in materia di Emittenti, nonché agli Orientamenti ESMA sulle comunicazioni marketing (ESMA34-45-1272 IT del 2 agosto 2021), cui la CONSOB si è conformata.

PROFILO N. 3 - Obblighi informativi.

La quotazione di ETF UE su un mercato regolamentato dell'UE diverso da ETFplus non dovrebbe influenzare o alterare il modo in cui viene attualmente effettuata la commercializzazione agli investitori italiani, a condizione che l'ETF UE rispetti i requisiti di informazione e divulgazione previsti dal quadro normativo sui fondi UCITS”.

RISCONTRO

In proposito, si conferma che la commercializzazione in Italia di OICVM UE, tra cui gli ETF, è consentita nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria applicabile in materia di obblighi informativi, ivi inclusi gli obblighi di espletamento della procedura di notifica con in allegato, inter alia, il KID tradotto in italiano, nonché il deposito della documentazione d’offerta presso il cd. DEPROF. Nello specifico, nel caso di ETF commercializzati in Italia sulla base della quotazione sul mercato di altro Stato Membro, non risulta dovuto il documento di quotazione di cui all’art. 60 del Regolamento adottato con Delibera n. 11971/1999 in materia di Emittenti, in quanto tale requisito si applica nel caso di emittenti quotati, come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. w), TUF.

IL DIRETTORE GENERALE
Luca Giuseppe Filippa