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Bollettino


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Comunicazione n. 0117520/25 dell’11 dicembre 2025

inviata alla società … e allo studio legale …

Oggetto: […società B…] – Riscontro al quesito in merito all’eventuale esenzione da un obbligo di OPA in capo alla […società A…] sulle azioni emesse da […società B…] nonché alla conservazione del diritto di voto maggiorato di cui all’articolo 127-quinquies del D.lgs. n. 58 del 1998, sulle azioni della medesima Emittente a seguito di un’operazione di conferimento

Si fa riferimento al quesito trasmesso dallo Studio Legale […] (“Studio Legale”) – nell’interesse della […società A…] (“…” o “Richiedente” – società controllata di diritto da […soggetto X…], attuale azionista di controllo di […società B…]) – in data […] (il “Quesito”), con il quale è stata chiesta alla Consob la conferma (1) dell’assenza di, o esenzione da, obbligo di OPA e (2) della conservazione del voto maggiorato sulle azioni emesse da […società B…] (“…” o l’“Emittente”), società quotata sul mercato Euronext Milan, attualmente in possesso della Richiedente, a seguito dell’esecuzione dell’operazione di Conferimento infra definita ed illustrata.

In particolare, con il Quesito, lo Studio Legale ha rappresentato la struttura della possibile operazione di riorganizzazione della catena di controllo di […società B…] e, segnatamente, il conferimento da parte di […società A…] delle proprie azioni […società B…] nella […società C…] (“…” attuale azionista di minoranza di […società B…]) – società attualmente facente capo alle famiglie […Y…] e […Z…] – (il “Conferimento”), di cui […soggetto X…], attuale azionista di controllo di […società B…] nonché Presidente e Chief Executive Officer, otterrà indirettamente il controllo di diritto, e l’adozione di un nuovo statuto sociale di […società C…].

1. Soggetti coinvolti

[…società B…] è soggetta direttamente al controllo di diritto di […società A…], che detiene, secondo quanto riportato nel Quesito del 3 luglio 2024 il 54,77% del relativo capitale sociale e, in forza della maggiorazione dei diritti di voto, il 70,78% dei diritti di voto dell’Emittente. […società A…] è, a sua volta, controllata da […soggetto X…], il quale, pertanto, controlla indirettamente l’Emittente.

Segue una rappresentazione degli assetti proprietari di […società B…] alla data del Quesito, come in esso riportata:

  Azioni % sulle azioni % sui diritti di voto
[…soggetto X…] ([…società A…]) 19.216.105 54,77% 70,78%
Azioni proprie 131.459 0,38% //
[…società E…] ([…società C…]) 1.940.000 5,53% 3,57%
Mercato 13.795.626 39,32% 25,65%
TOTALE 35.083.190 100,00% 100,00%

Come riferito nel Quesito, […società C…] è divenuta socia di […società B…] nel dicembre 2023 e nel 2024 ha superato il 3% dei diritti di voto di […società B…].

Alla data del Quesito, […società C…] risultava così partecipata: per il 48,45% circa dalla […società D…] (“…”), controllata, indirettamente, da […soggetto famiglia Y…]; per il 51,55% circa dalla […società E…] (“…”), facente capo alla famiglia […Z…]. […società C…], pertanto, è attualmente soggetta al controllo di diritto di […società E…].

2. Breve descrizione della fattispecie

La Richiedente intende attuare una riorganizzazione societaria della catena di controllo di […società B…], tramite il Conferimento.

In particolare, è intenzione di […società A…] – avendo già ottenuto il consenso di […società D…] e […società E…] a procedere in tal senso – conferire in […società C…] n. 17.808.976 azioni […società B…] (che hanno tutte maturato la maggiorazione del diritto di voto). Per effetto del Conferimento, […società A…] sottoscriverà una quota di […società C…] pari al 90,18% circa del relativo capitale sociale, ottenendone il controllo di diritto.

Nell’ambito dell’operazione di Conferimento e contestualmente alla sua esecuzione, è altresì intenzione di […società A…] – avendo anche sul punto ottenuto il consenso di […società D…] e […società E…] – far adottare da […società C…] un nuovo statuto (il “Nuovo Statuto […società C…]”).

Non è prevista la stipula di alcun patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF relativo a […società C…], per cui i rapporti sociali in […società C…] fra i soci […società A…], […società E…] e […società D…] – in particolare per quanto riguarda le maggioranze deliberative in assemblea e in consiglio di amministrazione – saranno regolati esclusivamente dal Nuovo Statuto […società C…].

Quanto, in particolare, alle regole inerenti alla nomina dell’organo amministrativo e all’assemblea di […società C…], il Nuovo Statuto […società C…] prevede: il diritto di […società A…] di determinare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e di nominare tutti gli amministratori di […società C…] – fra cui anche il Presidente del consiglio di amministrazione – diversi da quelli nominati da […società E…] e da […società D…]; il diritto delle società […società E…] e di […società D…] di esprimere un amministratore di […società C…] ciascuna (pertanto […società A…] avrà il diritto di nominare la maggioranza del C.d.A. di […società C…][1]).

Per le altre delibere assembleari il Nuovo Statuto […società C…] richiama le norme di legge, essendo previsti quorum deliberativi rafforzati unicamente per:

  • le modifiche dei diritti particolari dei soci (sul punto il Nuovo Statuto […società C…] conferma la previsione dell’art. 2468, comma 4 c.c.);
  • le distribuzioni di utili (la delibera di non distribuzione deve essere assunta con il voto favorevole, oltre che della maggioranza del capitale sociale e di […società A…], anche di […società E…] e di […società D…]); e
  • gli aumenti di capitale (per i quali – al di fuori dei casi in cui siano deliberati ai sensi degli articoli 2482bis (“Riduzione del capitale per perdite”) e 2482ter c.c. (“Riduzione del capitale al di sotto del limite legale”), entro il limite necessario per la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale preesistente, ovvero in quanto necessari per consentire il rispetto di covenant cui […società C…] si sia impegnata – è previsto il diritto di veto in favore di […società E…] e di […società D…]).

Inoltre:

  • […società A…] godrà anche del diritto di veto in ordine ad ogni delibera di […società C…] (anche qualora dovesse detenere meno del 50% del capitale sociale di […società C…], eventualità come detto non attuale considerato che è previsto che sia socia in misura superiore al 90%);
  • è previsto che le decisioni del C.d.A. di […società C…] siano assunte a maggioranza dei presenti, con casting vote in favore del Presidente (ossia, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del C.d.A.), come detto di nomina di […società A…];
  • è previsto il diritto di […società D…] di far sì che uno dei candidati che […società C…] presenterà per l’elezione alla carica di amministratore di […società B…] sia designato da […società D…] stessa nell’ambito di determinati soggetti preindividuati dal Nuovo Statuto […società C…]. Resta però fermo che […società C…], quale socio di controllo di […società B…], avrà la facoltà di nominare tutti gli amministratori della stessa, escluso soltanto l’eventuale amministratore tratto da una lista “di minoranza”.

***

Pertanto, come affermato nel Quesito, a seguito dell’operazione, […società C…] che si porrà nella stessa posizione di […società A…] quale socio di maggioranza di […società B…], sarà sottoposta al controllo di diritto da parte di […società A…] e, quindi, indirettamente di […soggetto X…] (che continuerà, così, ad essere il soggetto posto al vertice della catena di controllo sull’Emittente), e sarà partecipata con quote minoritarie dalle famiglie […Y…] e […Z…] (attraverso rispettivamente […società D…] e […società E…]).

Nel Quesito viene, altresì, precisato che l’operazione è stata così congegnata in quanto l’alternativa – costituita dall’ingresso, con una partecipazione di minoranza, di […società E…] e […società D…] direttamente in […società A…] – “non è percorribile, essendo […società A…] società che detiene, oltre alla partecipazione in […società B…], anche altri asset della famiglia […soggetto X…] estranei ai rapporti con […società E…] e […società D…]”. Pertanto, come rappresentato, sarà […società A…] ad entrare in […società C…] e prenderne il controllo, conferendovi le suddette azioni […società B…].

3. Considerazioni dello Studio Legale

In relazione ai quesiti da esso formulati, lo Studio Legale ritiene che l’esecuzione dell’Operazione (1) non comporti l’insorgere dell’obbligo di promozione dell’OPA e (2) non determini il venir meno della maggiorazione del diritto di voto delle azioni […società B…] di […società A…] che lo hanno maturato e che diverranno di proprietà di […società C…].

In relazione al primo punto, viene osservato che all’esito del Conferimento, anche se muterebbe formalmente il socio che direttamente  controlla […società B…] (che diverrebbe […società C…] anziché […società A…]), non vi sarebbe alcun mutamento del soggetto posto al vertice della catena di controllo della quotata, ossia […soggetto X…]: […società A…] controllerebbe di diritto […società C…] (per una quota superiore al 90%) e indirettamente […società B…] e il potere di assumere le decisioni nella stessa quotata non subirebbero alcuna variazione.

Non vi sarebbe, dunque, una reale modifica dell’assetto di controllo di […società B…], e l’operazione sarebbe neutra ai fini del mercato e quindi non vi sarebbero i presupposti per l’applicabilità della disciplina dell’OPA obbligatoria.

Inoltre, viene argomentato che, se anche si ritenesse che la sostituzione di […società C…] a […società A…] quale azionista diretto di […società B…] possa di per sé rilevare ai sensi della disciplina dell’OPA obbligatoria di cui all’articolo 106 TUF nonostante non vi sia alcun mutamento dell’ultimo soggetto che controlla […società B…], sarebbe comunque applicabile l’esenzione di cui all’art. 106, comma 5, lett. b) TUF e relativo art. 49, comma 1, lett. c) Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) (c.d. infra-gruppo).

In proposito, lo Studio Legale richiama alcune Comunicazioni Consob[2] nelle quali, in sintesi, viene affermato che la ratio che giustifica l’esclusione dell’obbligo di OPA nell'ambito di determinate operazioni infragruppo è la sostanziale “neutralità” della riallocazione societaria ai fini degli assetti di controllo e di governance nonché della gestione della quotata, riscontrandosi l’assenza del presupposto fondamentale dell’OPA obbligatoria, ossia il cambio di controllo inteso in senso sostanziale. Pertanto, ove l’operazione non comporti un mutamento del soggetto posto al vertice della catena di controllo, non si determinerebbe il sorgere delle tipiche esigenze di tutela degli azionisti di minoranza che presidiano l’istituto dell’OPA obbligatoria[3].

Con riferimento al quesito sul mantenimento del voto maggiorato, lo Studio osserva che, da un lato, soccorrerebbe l’articolo 6.6 dello statuto sociale di […società B…], che così dispone: “La maggiorazione del voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati […] (iii) in caso di trasferimento delle azioni a voto maggiorato da una società ad altra società che appartenga al medesimo gruppo di società cui appartiene la società cedente […]”.

Nel caso concreto, il trasferimento delle azioni […società B…] con voto maggiorato si realizzerebbe per mezzo del Conferimento, e, come visto, per effetto dello stesso, […società C…] diverrebbe contestualmente controllata di diritto da […società A…] (socia per oltre il 90%) entrando, dunque, a far parte del “medesimo gruppo di società cui appartiene la società cedente”.

Dall’altro lato, lo Studio ritiene che la rilevata assenza di qualsivoglia mutamento nel controllo su […società B…] giustifichi il mantenimento del voto maggiorato delle azioni […società B…] oggetto del Conferimento: nella sostanza e nonostante il mutamento solo formale del socio diretto dell’Emittente, si confermerebbe quel “possesso continuativo” delle azioni oggetto del Conferimento, presupposto per la maturazione e il mantenimento del diritto alla maggiorazione del voto.

Del resto, osserva lo Studio, se […società E…] e […società D…] avessero direttamente investito in […società A…] per diventarne socie nella medesima misura in cui saranno socie di […società C…] post Conferimento, le azioni di […società A…] avrebbero certamente mantenuto il voto maggiorato, proprio per via del fatto che non si sarebbe avuto alcun mutamento in ordine al soggetto controllante; situazione, come rilevato, analoga a quella che si realizzerebbe con il Conferimento.

In proposito, infine, viene richiamata la Comunicazione Consob n. 0094380 del 25 ottobre 2023, ove la Commissione ha escluso la perdita del voto maggiorato delle azioni oggetto dell’operazione di trasferimento ivi descritta (in quel caso, è stato stabilito che la richiedente non avrebbe perso il controllo sulla quotata anche a seguito della cessione di alcune azioni della controllante ai suoi 3 figli)[4].

4. Considerazioni

Al fine di fornire risposta al Quesito, occorre procedere ad una analisi della fattispecie in esso descritta – ossia del Conferimento da parte di […società A…] delle azioni […società B…] (con voto maggiorato) in […società C…] (che sarà così la nuova socia diretta di controllo di […società B…]) e del conseguente ingresso di […società A…] nel capitale di […società C…] come sua controllante di diritto – alla luce della normativa di riferimento e della relativa interpretazione.

4.1. Considerazioni sull’obbligo di OPA

In primis, nel Quesito si richiede se la realizzazione del Conferimento farebbe sorgere l’obbligo di promuove un’OPA in capo ad […società C…].

Le norme di riferimento citate nel Quesito sono:

  • l’art. 106, comma 1, del TUF che recita: “Chiunque, a seguito di acquisti …, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento … promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso”;
  • l’art. 106, comma 5, lett. b) TUF che prevede: “La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da: … b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione”;
  • l’art. 49, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti della Consob secondo cui “L’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106 non sussiste se: […] la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e/o indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una di queste società e tali soggetti; […]”.

Nel caso di specie il trasferimento della partecipazione superiore alla soglia rilevante del 30% avverrebbe tra due società controllate indirettamente di diritto dal medesimo soggetto, rientrando quindi nella fattispecie descritta nel predetto art. 49, comma 1, lett. c). In particolare, il trasferimento della partecipazione diretta di controllo nell’Emittente (pari come detto al 70,78% dei diritti di voto) – attraverso il conferimento della partecipazione in […società B…] da […società A…] alla […società C…] – avverrebbe tra una società controllata di diritto dal Sig. […soggetto X…] (…società A…) a un’altra società che, contestualmente all’efficacia del conferimento, sarebbe ugualmente controllata di diritto dallo stesso […soggetto X…].

Nel caso di specie, sussiste inoltre la ratio della predetta esenzione, in quanto, rimanendo al vertice della catena di controllo della quotata il medesimo soggetto che, indirettamente, attraverso società dallo stesso controllate di diritto e, quindi controllate in modo non contendibile, detiene oltre il 70% dei diritti di voto in […società B…], non vi sarebbe un mutamento degli assetti di potere e di governance nella società quotata.

In altri termini, l’operazione sarebbe da considerarsi neutra per gli altri azionisti non ricorrendo la ratio stessa dell’OPA obbligatoria, ossia l’esigenza di tutelare gli azionisti di minoranza in ragione di un cambio di controllo, garantendo loro la possibilità di exit e la distribuzione dell’eventuale premio di controllo (vd. precedenti Comunicazioni richiamate nel Quesito).

Anche le descritte previsioni del Nuovo Statuto […società C…] appaiono confermare il mantenimento del controllo di […società C…]  (e quindi di […società B…]) in capo ad […società A…] e, indirettamente, in capo al Sig. […soggetto X…], anche in caso di perdita della maggioranza del capitale di […società C…], confortando le considerazioni sopra effettuate.

In conclusione, la fattispecie si ritiene sussumibile nell’esenzione per trasferimenti c.d.

infragruppo, applicabile ex lege, in quanto attraverso il Conferimento avverrebbe il trasferimento della partecipazione da una società controllata di diritto da […soggetto X…] (…società A…) ad una società che risulterà – al momento del conferimento - ugualmente controllata di diritto da […soggetto X…], indirettamente tramite la stessa […società A…] e […società C…].

4.2. Considerazioni sul voto maggiorato

Il secondo oggetto del Quesito, come detto, attiene alla perdita o meno del voto maggiorato delle azioni […società B…] detenute dalla […società A…] (attualmente in via diretta) nell’Emittente, a seguito del Conferimento.

Quanto alla normativa, come noto, ai sensi del comma 1 dell’art. 127-quinquies del TUF, gli statuti delle emittenti possono disporre che sia attribuito il voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’apposito elenco.

La maggiorazione del voto (c.d. loyalty shares) è stata introdotta nell’ordinamento nel 2014 come «premio di fedeltà» per gli azionisti di lungo periodo, anche al fine di non scoraggiare la quotazione delle imprese familiari italiane per il timore di perdere il controllo da parte dei soci di riferimento.

La ratio dell’istituto della maggiorazione del voto è, dunque, il configurarsi di esso quale misura premiante nei confronti del socio che manifesta “lealtà” verso la società, mantenendo in modo durevole la propria partecipazione in essa, sicché non si tratta di una qualità dell’azione in sé, bensì dell’azionista e della relativa partecipazione di lungo termine nella quotata.

In tal senso, la suddetta norma del TUF disciplina, al comma 5, le ipotesi di perdita della maggiorazione del voto e i casi in cui tale perdita è esclusa. In particolare, comportano la perdita della maggiorazione del voto la cessione dell’azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF.

Inoltre, occorre considerare che sono espressamente fatte salve dalla richiamata norma e non comportano la perdita della maggiorazione le vicende – quali la scissione e la fusione del titolare delle azioni – in cui si verifica una “continuità sostanziale” tra il cedente e il cessionario.

Ciò premesso, come si evince dalla lettura del citato art. 127-quinquies, comma 5, del TUF, nel caso di specie, la perdita della maggiorazione del voto sulle azioni […società B…] detenute direttamente da […società A…] (che detiene azioni […società B…] con voto maggiorato) potrebbe discendere: a) da una cessione di tali azioni; b) da una cessione diretta o indiretta della partecipazione di controllo in società che detengono azioni a voto maggiorato dell’Emittente (…società A…).

Nel caso di specie, come detto, la titolarità del controllo di diritto di […società B…] rimarrà in capo a […società A…] (e indirettamente a […soggetto X…]) con la mera interposizione di una nuova società controllata nella catena partecipativa a seguito del conferimento della partecipazione in azioni […società B…] detenuta da […società A…], in […società C…]. Inoltre, per determinare la perdita di tale controllo potrebbe rilevare la cessione della partecipazione di controllo di diritto di […società A…] (non configurabile nel caso di specie), ovvero, la perdita del controllo di diritto della stessa […società C…] da parte di […società A…], circostanza in ogni caso non prevista.

Nel caso di specie, pertanto, a fronte della cessione – mediante conferimento in […società C…] – delle azioni dell’Emittente, da un punto di vista sostanziale – per le ragioni dinanzi esposte – il controllo della società quotata non muterebbe in quanto resterebbe – sia pre che post Conferimento – sempre in capo al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa, ossia […soggetto X…], sia pure con l’interposizione di un nuovo “anello” nella catena di controllo su […società B…], costituito da […società C…], società che sarà sempre controllata indirettamente di diritto da […soggetto X…] tramite […società A…].

Tale conferimento, configurandosi formalmente come una cessione delle azioni […società B…] che attribuiscono il controllo di […società B…] da […società A…] a un altro soggetto (…società C…), potrebbe comportare, secondo una lettura letterale della disposizione di cui all’art. 127quinquies, comma 5, del TUF, la perdita della maggiorazione.

Tuttavia si osserva che le disposizioni relative al mantenimento della maggiorazione del diritto di voto rispondono, come già anticipato, alla ratio premiante nei confronti della ‘loyalty’ dell’azionista beneficiario e in tal senso, pur in presenza di un atto dispositivo che comporta la diversa titolarità formale dell’azione quotata, nel caso di specie resta immutato il soggetto ultimo che continuerebbe a beneficiare di tale maggiorazione.

In buona sostanza, appare ragionevole concludere nel senso della conservazione della maggiorazione in esame in capo a […soggetto X…] ad esito del Conferimento, tenuto conto che lo stesso si imputerebbe la partecipazione nella […società B…] ante e post-conferimento, quale soggetto dichiarante posto al vertice della catena partecipativa e, dunque, in tale ottica, il Conferimento non interromperebbe la riferibilità della partecipazione allo stesso […soggetto X…], modificandola esclusivamente da partecipazione detenuta indirettamente tramite la […società A…] a partecipazione detenuta indirettamente tramite […società A…] e […società C…].

Appare altresì supportare la predetta conclusione quanto affermato nel Quesito in ordine alla circostanza che, nel caso in cui in luogo del conferimento da […società A…] in […società C…] si fosse posta in essere l’operazione contraria di conferimento della partecipazione di […società C…] in […società A…], pur mutando la composizione soggettiva di quest’ultima, ma rimanendo il controllo di diritto di […società A…]in capo al Sig. […soggetto X…], non si sarebbe posta alcuna questione in merito ad una eventuale perdita della maggiorazione delle azioni […società B…] detenute da […società A…].

Da ultimo si rileva che, come evidenziato nel Quesito, lo statuto di […società B…] dispone che la maggiorazione del voto è conservata “in caso di trasferimento delle azioni a voto maggiorato da una società ad altra società che appartenga al medesimo gruppo di società cui appartiene la società cedente […]”.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato, si conferma che, sulla base delle informazioni agli atti e delle considerazioni sopra rassegnate, l’operazione di Conferimento, nei termini di cui al Quesito, i) non darà luogo ad obbligo di OPA, applicandosi l’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti ii) non determinerà una perdita del voto maggiorato inerente alle azioni […società B…] oggetto del Conferimento.

***

Tali conclusioni si fondano sulle informazioni in possesso della Consob e, pertanto, ogni modifica e/o elemento ulteriore rispetto a quelli noti, che interverrà nell’esecuzione dell’operazione o successivamente ad essa, dovranno essere resi noti alla Consob al fine delle relative valutazioni.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


[1] […società X…] avrà il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori di […società C…] anche qualora dovesse detenere meno del 50% del capitale sociale di […società C…] (eventualità non attuale considerato che è previsto che sia socia in misura superiore al 90%), compreso il Presidente (titolare del cd. casting vote).

[2] Segnatamente, le Comunicazioni n. 0019126 del 3 marzo 2016, n. 0034461 del 4 maggio 2015, n. 0083034 del 20 ottobre 2014, n. 2057476 del 14 agosto 2002, n. 2014074 del 1° marzo 2002 e n. 2009909 del 13 febbraio 2002.

[3] A conforto dei propri argomenti al riguardo, lo Studio Legale cita, infine, la recente L. n. 21 del 2024, il cui art. 14, comma 1, lett. a) ha introdotto il nuovo comma 5-bis nell’art. 106 TUF, che testualmente prevede che “l’obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un’operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionaleladdove in ciascuno dei suddetti casi non via sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni” e con gli stessi principi della delega ivi contenuta (art. 19), osservando che “anche in questo caso, che ciò che rileva ai fini dell’applicazione della disciplina Opa è il mutamento del controllo (non formale, ma) sostanziale, che nel caso di specie non ricorre”.

[4] Infine, anche con riferimento al voto maggiorato, lo Studio Legale ritiene che la conclusione sia confortata dalle “indicazioni di favore per il voto maggiorato e per la sua conservazione che emergono dalla L. N. 21 del 2024 […]”.