Comunicazione n. 16/25 del 4 dicembre 2025 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Comunicazione Consob n. 16/25 del 4 dicembre 2025
Oggetto: Scadenza del periodo transitorio per l’adeguamento al MiCAR - Avvertenze per gli investitori e richiamo di attenzione per i VASP
L’ESMA, in data 4 dicembre 2025, ha pubblicato uno Statement avente ad oggetto la scadenza dei periodi transitori previsti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”) nei vari Paesi UE per i prestatori di servizi su cripto-attività (CASP). L’Autorità europea invita innanzitutto i soggetti non ancora autorizzati a predisporre e attuare piani di cessazione ordinata delle attività nei Paesi in cui i periodi transitori sono già terminati, nonché a essere pronti ad attivarli prima della conclusione dei periodi transitori in scadenza qualora l’autorizzazione non intervenga in tempo.
Attraverso detto Statement l’ESMA chiede altresì alle autorità nazionali competenti di valutare con particolare cautela le domande di autorizzazione presentate in prossimità del termine previsto, mantenendo standard rigorosi e cooperando con le altre autorità nazionali per contrastare l’eventuale prestazione non autorizzata di servizi.
La CONSOB, al riguardo, sollecita la massima attenzione degli investitori e degli operatori sulle scadenze del periodo transitorio previsto dal MiCAR e dalla normativa nazionale di adeguamento.
Al fine di favorire un passaggio ordinato e trasparente verso il nuovo regime normativo previsto dal MiCAR, la presente comunicazione illustra le cautele da adottare da parte degli investitori e richiama l’attenzione degli operatori sugli obblighi e le incombenze connesse alla scadenza del periodo transitorio.
Il quadro normativo di riferimento
Ai sensi del MiCAR e del Decreto legislativo di adeguamento del 5 settembre 2024, n. 129 (come modificato dal Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, conv. L. 8 agosto 2025, n. 118), tutti i Virtual Asset Service Providers (“VASP”) regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (“OAM”) alla data del 27 dicembre 2024 possono continuare a operare fino al 30 dicembre 2025 ai sensi della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 141 del 2010 e dalle relative disposizioni attuative. I medesimi VASP, a condizione che: (i) presentino istanza di autorizzazione in Italia o in un altro Stato membro entro il 30 dicembre 2025, come prestatori di servizi per le criptoattività (“CASP”) ai sensi del MiCAR, o (ii) appartengano allo stesso gruppo di una società che abbia presentato un’istanza entro la stessa data, potranno continuare a operare nelle more dello svolgimento del procedimento di autorizzazione, fino al rilascio o rifiuto della medesima e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Avvertenze per gli investitori
In tale contesto, si avvertono gli investitori in cripto-attività, clienti di VASP iscritti al citato registro OAM, che i VASP attualmente operativi potrebbero non essere legittimati a continuare ad operare dopo la data del 30 dicembre 2025.
È pertanto fondamentale per gli stessi investitori:
- Verificare di aver ricevuto le informazioni necessarie dal VASP con cui si intrattengono rapporti e, in caso contrario, chiedere allo stesso chiarimenti sui rapporti in essere nonché sui piani di adeguamento al MiCAR o sulla cessazione dell’attività, anche al fine di valutare la possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere.
- Verificare che l’operatore sia legittimato a prestare servizi in Italia consultando: (i) l’elenco dei VASP tenuto dall’OAM per accertarsi – successivamente al 30 dicembre 2025 – se il VASP con cui si entra in contatto risulta iscritto e, pertanto, possa prestare servizi in Italia (fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione come CASP e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026) e (ii) il registro dei soggetti abilitati a prestare i servizi per le cripto-attività ai sensi del MiCAR tenuto dall’ESMA.
Si invitano pertanto gli investitori a effettuare queste verifiche con attenzione, per evitare di operare con soggetti non legittimati alla luce del periodo transitorio, ovvero sotto il nuovo regime MiCAR, e ridurre il rischio di perdite economiche e di assenza di tutele normative.
Richiamo di attenzione per i VASP
Con riguardo agli operatori, per favorire un processo ordinato di adeguamento alla nuova disciplina, la CONSOB ha per tempo fornito indicazioni operative ai soggetti interessati, sia attraverso comunicazioni di carattere generale sia tramite interlocuzioni dedicate.
In vista dell’approssimarsi della data del 30 dicembre 2025, si rammenta che i VASP che non intendano presentare un’istanza di autorizzazione come CASP ai sensi MiCAR dovranno cessare la loro operatività in Italia entro tale data e provvedere alla risoluzione dei contratti in essere e alla restituzione ai clienti delle cripto-attività e dei fondi di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni impartite dai clienti medesimi, interrompendo lo svolgimento di tutti i servizi prestati, ivi incluso quello di custodia e amministrazione di cripto-attività. I VASP in tale situazione dovranno quindi organizzarsi per garantire la tempestiva ed ordinata interruzione dei servizi svolti nei confronti del pubblico e conseguente messa a disposizione dei clienti delle cripto-attività secondo le istruzioni da questi ricevute.
Al riguardo, nell’evidenziare che nei confronti dei soggetti non legittimati alla prestazione dei servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico la CONSOB può esercitare, sussistendone i presupposti, i poteri di enforcement previsti dalla normativa di riferimento, si fa presente che tale prestazione non autorizzata è punita, in Italia, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 129/2024.
Si ritiene inoltre opportuno richiamare nuovamente l’attenzione degli operatori interessati alla presentazione dell’istanza di autorizzazione come CASP ai sensi del MiCAR sulla necessità di procedere in maniera accurata, al fine di scongiurare il rigetto dell’istanza e garantire un’ordinata transizione verso il nuovo regime. In tale ambito si richiama altresì ulteriormente l’attenzione sulla necessità del pagamento alla Consob di un contributo istruttorio (pari a 20.000 euro) quale condizione per la presentazione dell’istanza.
Si rammenta, altresì, che i VASP tuttora iscritti nella sezione speciale del registro tenuto dall’OAM, ove non vi abbiano già provveduto, devono pubblicare sul proprio sito web e trasmettere ai clienti adeguata informazione, da mantenere aggiornata tempo per tempo, in merito ai piani e alle misure per conformarsi al MiCAR o per l’ordinata chiusura dei rapporti in essere specificando che, nelle more del rilascio dell’autorizzazione o della cessazione dell’operatività, l’attività svolta nei confronti dei clienti continua a essere regolata dalla normativa nazionale e, quindi, non è sottoposta alla disciplina del MiCAR.
IL PRESIDENTE
Paolo Savona