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Bollettino


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Delibera n. 23562

Sospensione ai sensi dell'art. 102, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da UniCredit S.p.A., ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, su azioni ordinarie emesse da Banco BPM S.p.A.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTI in particolare gli articoli 101-bis e ss. del Tuf;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, nonché la relativa normativa attuativa;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

VISTA la Delibera n. 23492 del 1° aprile 2025, con la quale la Consob ha approvato il documento relativo all'offerta pubblica di scambio (il "Documento di Offerta") promossa da UniCredit S.p.A. ("UniCredit"), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Tuf, su massime n. 1.515.182.126 azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM" o "BPM") – a fronte di un corrispettivo di n. 0,175 azioni ordinarie UniCredit per ogni azione ordinaria BPM, ovverosia n. 175 azioni ordinarie UniCredit di nuova emissione per ogni 1.000 azioni ordinarie dell'Emittente (l'"Offerta");

VISTI il documento di registrazione, la nota informativa e la nota di sintesi approvati dalla Consob (congiuntamente, il "il Prospetto Informativo"), relativi all'offerta al pubblico delle azioni ordinarie, rivenienti dall'aumento di capitale sociale di UniCredit a servizio dell'Offerta, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit del 30 marzo 2025, nell'esercizio della delega allo stesso attribuita dall'assemblea straordinaria dei soci di UniCredit in data 27 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., incorporati, per riferimento nel Documento di Offerta ai sensi dell'Allegato 2A del Regolamento Emittenti;

VISTA l'avvenuta pubblicazione in data 2 aprile 2025 del suddetto Documento e del Prospetto Informativo nonché la successiva pubblicazione, in data 24 aprile, del comunicato dell'emittente di Banco BPM, di cui all'articolo 103, comma 3, del Tuf e all'articolo 39 del Regolamento Emittenti;

CONSIDERATO che l'Offerta, il cui periodo di adesione concordato dall'Offerente con Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, è previsto dal 28 aprile 2025 al 23 giugno 2025, estremi inclusi, (con data di pagamento il successivo 1° luglio 2025) ed è attualmente pendente;

VISTO il comunicato stampa diffuso da UniCredit in data 18 aprile 2025 con il quale quest'ultima ha reso noto che "Con riferimento all'Offerta pubblica di scambio promossa ai sensi degli articoli 102 e seguenti sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. Unicredit S.p.A. informa di aver ricevuto in data odierna copia dell'approvazione Golden Power", rappresentando altresì che "L'Offerta è approvata con prescrizioni il cui merito non è chiaro. UniCredit si prenderà il tempo necessario per valutare la fattibilità e l'impatto delle prescrizioni sulla società, sui suoi azionisti e sull'operazione di M&A, relazionandosi, se del caso, con le autorità competenti.";

VISTO altresì il comunicato stampa diffuso da UniCredit in data 22 aprile 2025 in cui quest'ultima, ad integrazione di quanto comunicato il 18 aprile 2025, nel ribadire di aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ("PCM") il decreto relativo al procedimento Golden Power, ("Decreto"), ha rappresentato, più in particolare, che:

i) il Decreto "prevede una serie di prescrizioni relative alla prosecuzione dell'Offerta", ovverosia, in sintesi, "vincoli (i) sulle modalità di gestione delle future attività creditizie e della liquidità dell'entità combinata, (ii) sul diritto di cedere partecipazioni e di gestire in modo appropriato gli asset in gestione di Anima e (iii) sulle attività di UniCredit in Russia";

ii) "L'uso dei poteri speciali in un'operazione domestica tra due banche italiane non è comune e non è chiaro perché sia stato invocato in relazione a questa specifica operazione, ma non per le altre operazioni simili attualmente in corso sul mercato italiano. Inoltre, le prescrizioni si prestano a diverse interpretazioni e appaiono non completamente allineate con la legislazione italiana e comunitaria, oltre che con le decisioni delle autorità regolamentari";

iii) "Le prescrizioni imposte a UniCredit, potrebbero danneggiare la sua piena libertà e capacità di adottare decisioni conformi ai principi di sana e prudente gestione in futuro, e persino portare a risultati non voluti (ad esempio l'imposizione di sanzioni a UniCredit a causa della presunta mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni)";

iv) "Al di là del diritto previsto in generale di chiedere all'autorità di riconsiderare la decisione emessa, il decreto contempla espressamente la possibilità per UniCredit di riferire immediatamente all'autorità se non le fosse possibile attuare - in tutto o in parte – le prescrizioni" e che "UniCredit ha quindi prontamente risposto all'autorità esprimendo il proprio punto di vista sul decreto e resta in attesa di un riscontro. Fino ad allora, UniCredit non è in grado di prendere alcuna decisione definitiva sulla strada da seguire in merito all'Offerta.";

VISTE le note del 5, 7 e 9 maggio 2025 con le quali UniCredit, alla luce di quanto reso noto nel predetto punto iv), ha rappresentato alla Consob, tra l'altro, di aver formulato in data 21 aprile 2025 "Istanza di Autotutela" alla PCM, trasmettendo copia della medesima istanza;

VISTA in particolare, l'Istanza di Autotutela, con la quale UniCredit "senza fare acquiescenza al provvedimento e riservandosi nelle more ogni opportuna forma di tutela dei propri diritti e interessi, fa istanza affinché il procedimento sia riaperto, (i) al fine di poter motivare sulle informazioni e sui dati forniti da UniCredit, che non risultano valutati in sede di elaborazione delle prescrizioni e che quindi non sono menzionati nel provvedimento, (ii) affinché siano chiariti i contenuti delle prescrizioni che rimangono ambigue e (iii) affinché possa essere configurato un dispositivo compatibile, dal punto di vista dei tempi, con le caratteristiche e il regime proprio dell'OPS, regime che sostanzia l'operazione di acquisizione in discussione" e inoltre "… ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM, …, fa istanza affinché l'Amministrazione competente per il monitoraggio possa verificare l'esistenza delle ragioni che rendono impossibile l'adempimento delle prescrizioni" secondo quanto rappresentato nel medesimo Decreto;

VISTI gli altri atti istruttori del procedimento;

VISTO l'art. 102, comma 6, lettera b), del Tuf secondo cui "in pendenza dell'offerta, la Consob può: (…) b) sospenderla per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta";

CONSIDERATO che le circostanze sopra rappresentate, rese note, in pendenza dell'Offerta, tramite il citato comunicato stampa del 22 aprile 2025, costituiscono "fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta", di cui al richiamato art. 102, comma 6, lettera b), del Tuf, segnatamente con riferimento alle iniziative intraprese da UniCredit nei confronti della PCM in merito alle prescrizioni imposte col Decreto, tra l'altro, mediante l'Istanza di Autotutela e la richiesta di verifica dell'impossibilità di adempiere alle prescrizioni del Decreto rivolta all'Amministrazione competente per il monitoraggio, nonché alla conseguente incertezza, allo stato, in ordine agli esiti di tali iniziative;

CONSIDERATA, in particolare, l'esigenza di integrare ed aggiornare le informazioni contenute nel Documento di Offerta e/o nel Prospetto, mediante la pubblicazione di un supplemento, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 38, comma 5, del Regolamento Emittenti e dell'art. 23, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, che tenga conto, tra l'altro, degli eventuali esiti del complessivo iter procedimentale sopra richiamato;

RITENUTO che, a fronte della sopra delineata situazione di incertezza creatasi in relazione agli eventuali esiti di detto iter procedimentale, si rende necessario disporre la sospensione dell'Offerta per il tempo massimo consentito dalla citata norma di cui all'art. 102, comma 6, lett. b), del Tuf, ossia 30 giorni di calendario decorrenti dalla data della presente Delibera, atteso che la predetta situazione di incertezza non consente, allo stato, ai destinatari, di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta

D E L I B E R A:

L'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da UniCredit S.p.A., ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, su azioni ordinarie emesse da Banco BPM S.p.A. è sospesa, ai sensi dell'art. 102, comma 6, lettera b), del medesimo Testo unico, per un periodo di 30 giorni.

La presente delibera sarà comunicata agli interessati mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.

21 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona