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Bollettino


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Delibera n. 23576

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://www.stetrading.online

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. il sito internet https://www.stetrading.online – risultato attivo, registrato in forma anonima e consultabile esclusivamente in lingua italiana – offre al potenziale investitore la possibilità di farsi gestire il conto di trading per l'effettuazione di operazioni relative a contratti finanziari su forex. Tale attività gestoria sarebbe svolta dagli operatori di "SteTrading" nella forma della cd. "gestione diretta" oppure secondo modalità automatizzate, per il tramite di software c.d. "Expert Advisor" che formulano indicazioni di investimento e le eseguono automaticamente. Per usufruire del servizio di gestione, in modalità sia diretta sia automatizzata, gli utenti sono invitati ad aprire conti che vengono poi movimentati dal "gestore" secondo sistemi c.d. "PAMM" ("Percentage Allocation Management Module") e "MAM" ("Multi Account Manager");

ii. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, nel sito è scritto che il sig. Stefano Giampaolo Conti è il «Fondatore della SteTrading e Trader professionista con esperienza pluriennale nella gestione di conti e nella consulenza finanziaria, il cuore pulsante della SteTrading». Nella pagina dei contatti vengono indicati, tra le altre cose, un indirizzo di Panama («Evolution Tower, Piso 1, Panamà San Francisco»), un numero telefonico con prefisso panamense («+507 6267-6348») e un indirizzo e-mail steconti18@gmail.com»).

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://www.stetrading.online è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene prospettata agli utenti la possibilità di farsi gestire il conto di trading per l'effettuazione di operazioni relative a contratti finanziari su forex. Detta attività è idonea a integrare la prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://www.stetrading.online, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detto dominio è risultato disponibile esclusivamente in lingua italiana e riconducibile a una persona fisica di nazionalità italiana che ne promuove i contenuti tramite social network. Inoltre, in relazione alle iniziative promosse tramite il medesimo sito, è pervenuta una segnalazione da parte di un risparmiatore italiano;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet https://www.stetrading.online non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://www.stetrading.online consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

28 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona