Delibera n. 23640 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 23640
Sospensione ai sensi dell’art. 102, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da UniCredit S.p.A., ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, su azioni ordinarie emesse da Banco BPM S.p.A.
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (“Tuf”);
VISTI in particolare gli articoli 101-bis e ss. del Tuf;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, nonché la relativa normativa attuativa;
VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (“Regolamento Emittenti”);
VISTA la Delibera n. 23492 del 1° aprile 2025, con la quale la Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di scambio (il “Documento di Offerta”) promossa da UniCredit S.p.A. (“UniCredit”), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Tuf, su massime n. 1.515.182.126 azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Banco BPM” o “BPM”) – a fronte di un corrispettivo di n. 0,175 azioni ordinarie UniCredit per ogni azione ordinaria BPM, ovverosia n. 175 azioni ordinarie UniCredit di nuova emissione per ogni 1.000 azioni ordinarie dell’Emittente (l’“Offerta”);
VISTI il documento di registrazione, la nota informativa e la nota di sintesi approvati dalla Consob (congiuntamente, “il Prospetto Informativo”), relativi all’offerta al pubblico delle azioni ordinarie, rivenienti dall’aumento di capitale sociale di UniCredit a servizio dell’Offerta, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit del 30 marzo 2025, nell’esercizio della delega allo stesso attribuita dall’assemblea straordinaria dei soci di UniCredit in data 27 marzo 2025, ai sensi dell’articolo 2443 c.c., incorporati per riferimento nel Documento di Offerta ai sensi dell’Allegato 2A del Regolamento Emittenti;
VISTA l’avvenuta pubblicazione in data 2 aprile 2025 del suddetto Documento e del Prospetto Informativo nonché la successiva pubblicazione, in data 24 aprile, del comunicato dell’emittente di Banco BPM, di cui all’articolo 103, comma 3, del Tuf e all’articolo 39 del Regolamento Emittenti;
VISTA altresì la pubblicazione in data 3 luglio 2025 del supplemento al Documento, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del Regolamento Emittenti, nonché al Prospetto Informativo, ai sensi dell’art. 23, par. 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1129;
CONSIDERATO che il periodo di adesione – concordato dall’Offerente con Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, per un periodo di 40 giorni di Borsa Aperta –, che ha avuto inizio il 28 aprile 2025, è stato sospeso, a far data dal 22 maggio 2025 con delibera Consob n. 23562 del 21 maggio 2025, adottata ai sensi dell’art. 102, comma 6, lett. b) del Tuf, per un periodo di 30 giorni, e successivamente ha ripreso a decorrere il 23 giugno 2025 con scadenza al 23 luglio 2025 (incluso), con data di pagamento il 30 luglio 2025, sicché l’Offerta è attualmente pendente;
VISTA la sentenza pubblicata il 12 luglio 2025 (“Sentenza”) con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da UniCredit avverso il D.P.C.M. del 18 aprile 2025 (“Decreto”) – con il quale, in relazione all’Offerta sono stati esercitati i poteri speciali di cui al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 –, ha così disposto: “accoglie il ricorso introduttivo, nei limiti di cui ai punti 14.1.5 e 14.2 della motivazione [“Rapporto Impieghi/Depositi” e “Livello del portafoglio di project finance”]; e per l’effetto, in tali limiti annulla, con riserva di rinnovato esercizio del potere da parte della competente Autorità, l’impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2025”;
VISTO il comunicato stampa diffuso da UniCredit in data 13 luglio 2025 con il quale è stato reso noto, tra l’altro, che, il richiamato dispositivo della Sentenza, è tale “da richiedere l'emissione di un nuovo decreto, poiché quello adottato il 18 aprile è stato annullato dalla Corte”, sicché “UniCredit valuterà ora tutte le iniziative opportune in maniera tempestiva”;
VISTA la lettera del 14 luglio 2025 trasmessa da Banco BPM alla Consob, con riferimento alla Sentenza e al predetto comunicato diffuso da UniCredit in data 13 luglio 2025;
VISTA la lettera del 16 luglio 2025 con la quale UniCredit ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dalla Consob il precedente 14 luglio, ai sensi dell’art. 103, comma 2, e 115, comma 1, del Tuf;
VISTA, in particolare, la lettera del 15 luglio 2025, allegata da UniCredit alla predetta nota del 16 luglio 2025, con la quale la medesima UniCredit, a seguito della citata Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Amministrazione competente per il monitoraggio di avviare un contradditorio in merito alle prescrizioni imposte dal Decreto, al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella Sentenza del TAR Lazio finalizzate all’instaurazione di “idonee (ed; auspicabilmente virtuose) modalità di interlocuzione tra la pubblica Autorità e [UniCredit]”;
VISTA altresì la Valutazione Preliminare del 14 luglio 2025, a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (“Regolamento Concentrazioni”) e del protocollo 21 dell’accordo SEE inerente all’Offerta (la “Valutazione UE”), pubblicata integralmente dagli organi di stampa, con la quale, avuto riguardo al citato Decreto del 18 aprile 2025, “la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l'Italia ha violato l'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni, in particolare i paragrafi 2 e 4, in quanto: (1) L'adozione e l'entrata in vigore del Decreto, nella sua forma attuale, senza previa comunicazione alla Commissione, viola gli specifici obblighi di comunicazione e sospensione previsti da tale disposizione; (2) Il Decreto, nella sua forma attuale, è contrario alle norme dell'UE sulla libera circolazione dei capitali, alla competenza esclusiva della BCE in quanto autorità di vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, TFUE e dell'SSMR, nonché alla legislazione sui servizi finanziari, compresa la direttiva CRD, la direttiva OICVM, la direttiva MiFID II e la direttiva GEFIA”;
CONSIDERATO, altresì, che nella Valutazione UE viene rappresentato che “Se questa conclusione preliminare fosse confermata, la Commissione potrebbe adottare una decisione a norma dell'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni in cui (i) dichiara che l'Italia ha violato l'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni e (ii) le ordina di revocare senza indugio il Decreto”;
CONSIDERATO altresì che la predetta Valutazione UE è adottata dalla Commissione “per dare all'Italia la possibilità di comunicarle il proprio punto di vista in merito al procedimento di cui all'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni e/o di modificare il Decreto, prima che la Commissione adotti una decisione definitiva” e che, pertanto, “Si invita l'Italia a presentare le sue osservazioni in merito a quanto precede entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della presente lettera”;
VISTI gli altri atti istruttori del procedimento;
VISTO l’art. 102, comma 6, lettera b), del Tuf secondo cui “in pendenza dell’offerta, la Consob può: (…) b) sospenderla per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta”;
CONSIDERATO che la Sentenza del Tar e la Valutazione espressa dalla Commissione UE costituiscono, alla stregua di quanto previsto dal richiamato art. 102, comma 6, lettera b), del Tuf, “fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta”, atteso che l’una e l’altra integrano uno scenario caratterizzato da massima incertezza, risultando inoltre suscettibili di dare luogo, anche a breve, all’assunzione di iniziative sicuramente rilevanti ai fini della compiuta valutazione dell’offerta da parte degli oblati; rientrano tra dette iniziative le scelte che la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe operare al fine di dare esecuzione alla Sentenza del TAR o di corrispondere all’invito della Commissione UE “di comunicarle il proprio punto di vista in merito al procedimento di cui all'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni e/o di modificare il Decreto”, nonché le conseguenti determinazioni della stessa Commissione UE;
CONSIDERATO, pertanto, che le sopra dette circostanze “denotano una dinamica procedurale ancora in evoluzione fonte di incertezza e indeterminatezza per gli oblati”, i quali devono potere “disporre di quadro informativo il più possibile chiaro, completo e non fuorviante, a fronte di elementi sopravvenuti alla presentazione dell’OPS”, come ritenuto dal Tar Lazio nell’Ordinanza n. 3247/25 del 13 giugno 2025 in relazione alla sospensione della medesima Offerta disposta dalla Consob con la già citata delibera Consob n. 23562 del 21 maggio 2025;
RITENUTO che la situazione di incertezza creatasi per effetto degli eventi sopra descritti non consente, allo stato, agli oblati di pervenire a un fondato giudizio sull’Offerta e che, pertanto, si rende necessario disporne la sospensione per il tempo massimo consentito dall’art. 102, comma 6, lett. b), del Tuf, ossia 30 giorni di calendario decorrenti dalla data della presente Delibera;
D E L I B E R A:
L’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da UniCredit S.p.A., ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, su azioni ordinarie emesse da Banco BPM S.p.A. è sospesa, ai sensi dell’art. 102, comma 6, lettera b), del medesimo Testo unico, per un periodo di 30 giorni.
La presente delibera sarà comunicata agli interessati mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.
22 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona