Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 23663[1]

Modifiche al Regolamento del personale della Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, commi 8 e 9, sub art. 1, ai sensi dei quali, rispettivamente, "la Commissione delibera le norme [...] concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere [...]" e "Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni [...]";

VISTO il Regolamento del personale della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA, in particolare, la delibera n. 23202 del 12 luglio 2024, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2024, con la quale, allo scopo di definire il nuovo assetto organizzativo dell'Istituto, sono state apportate modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob;

VISTA la delibera n. 23203 del 12 luglio 2024, recante la "Ridefinizione dell'assetto organizzativo della Consob e definizione delle funzioni e dei compiti demandati alle unità organizzative";

VISTI gli artt. 139 e 143, rispettivamente, della I e della II parte del Regolamento del Personale della Consob, secondo cui "[...] adeguamenti della disciplina giuridica del personale potranno essere apportati a seguito di innovazioni nell'assetto organizzativo della Consob che comportino la necessità di modificare istituti regolamentari contenuti nel presente Regolamento" (co. 1);

RITENUTO di apportare le modifiche al Regolamento del Personale della Consob necessarie per renderlo coerente con il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, come da ultimo modificato con la richiamata delibera n. 23202 del 12 luglio 2024;

CONSIDERATO che, a far data dall'8 agosto 2024, l'Amministrazione ha avviato, con le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Istituto, un confronto negoziale finalizzato alla sottoscrizione di un accordo recante le menzionate necessarie modifiche al Regolamento del personale della Consob;

VISTA la nota del 24 luglio 2025, con la quale l'Amministrazione, preso atto che, in esito al menzionato confronto, non è stato possibile raggiungere un accordo con le Organizzazioni Sindacali presenti in Istituto, ha proposto a queste ultime la sottoscrizione dello schema di accordo da ultimo loro trasmesso il 29 maggio 2025, integrato dalla dichiarazione a verbale riportata nella stessa nota del 24 luglio 2025, invitandole a far conoscere i propri intendimenti entro il 26 agosto 2025 e avvertendo che, qualora non si fosse addivenuti all'intesa con sigle rappresentative di almeno il 50% + 1 del personale iscritto ad Organizzazioni Sindacali, la Commissione avrebbe proceduto, comunque, a modificare il Regolamento del personale della Consob;

VISTE le note di riscontro del 26 agosto 2025 e constatata l'indisponibilità, da parte di sigle rappresentative di almeno il 50% + 1 del personale iscritto ad Organizzazioni Sindacali, a sottoscrivere un accordo negoziale recante le suddette modifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 8 e 9, sub art. 1 della legge n. 216 del 1974, la Commissione ha il potere di adottare unilateralmente le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e di avviare il successivo procedimento di controllo di legittimità;

D E L I B E R A:

Art. 1

1. Alla I parte del Regolamento del Personale della Consob sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la nota all'art. 1 è sostituita dalla seguente:

"1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento con il termine Divisione si intende anche la Consulenza Legale; con i termini responsabile di Divisione e responsabile di Ufficio si intendono anche, rispettivamente, il responsabile della Consulenza Legale e i responsabili degli Uffici della stessa.";

b) il comma1 e il comma 2 dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il personale dell'Area svolge compiti di direzione e di coordinamento di Divisioni, Servizi e Uffici, di consulenza per la Commissione, di organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie, logistiche e tecnologiche della Consob.

2. In relazione alle posizioni ricoperte, agli incarichi conferiti e al segmento professionale d'appartenenza, il personale dell'Area:

  • esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività, assicurando l'unitarietà dell'azione delle unità organizzative per la realizzazione dei fini istituzionali;
  • gestisce le risorse assicurandone il razionale utilizzo e cura lo sviluppo, la formazione e la motivazione del personale;
  • opera su delega del responsabile della Divisione, del Servizio o dell'Ufficio ovvero del personale del segmento superiore per specifiche aree di competenza; ha la rappresentanza dell'Istituto nei casi previsti; svolge attività di analisi e verifica delle informazioni e dei processi operativi.";

c) il comma 5, il comma 6 e il comma 7 dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Il personale inquadrato nel segmento professionale di direttore ricopre posizioni manageriali rilevanti o incarichi professionali richiedenti elevata ovvero rilevante expertise. In particolare:

  • svolge, anche in qualità di coordinatore, attività di carattere ispettivo e di consulenza;
  • coordina attività di ricerca, studio, programmazione e progettazione;
  • sovrintende a progetti o processi di particolare rilievo, anche trasversali a più unità organizzative;
  • cura i rapporti con esponenti di istituzioni, autorità, organismi esterni, con le altre unità organizzative e, all'occorrenza, con la Commissione;
  • partecipa a organi collegiali, commissioni e comitati interni. Ricopre incarichi esterni di rilievo in ambito nazionale e internazionale;
  • assolve tutte le altre attribuzioni affidate in base a disposizioni normative o con deliberazioni della Commissione;
  • può coprire le posizioni organizzative di vice-responsabile di Divisione, di responsabile di Servizio, nonché di responsabile di Ufficio. In casi eccezionali, può coprire la posizione organizzativa di responsabile di Divisione.

6. Il personale inquadrato nel segmento professionale di consigliere svolge funzioni richiedenti elevata specializzazione professionale o ricopre posizioni manageriali. In particolare:

  • svolge, all'occorrenza in qualità di coordinatore, attività di carattere ispettivo. Svolge e coordina attività di ricerca, studio, programmazione e progettazione;
  • cura la supervisione di processi nell'ambito dell'unità organizzativa e partecipa a progetti o processi di rilievo, anche trasversali a più unità organizzative;
  • cura i rapporti operativi con le altre unità organizzative e con istituzioni, autorità, organismi esterni;
  • partecipa a organi collegiali, commissioni e comitati interni. Ricopre incarichi esterni in ambito nazionale e internazionale;
  • assolve tutte le altre attribuzioni affidate in base a disposizioni normative o con deliberazioni della Commissione;
  • può coprire le posizioni organizzative di responsabile di Ufficio, di vice responsabile di Ufficio, nonché di vice responsabile di Servizio.

7. Il personale inquadrato nel segmento professionale di esperto è costituito dai professional che alimentano l'Area dall'esterno o dall'interno. In particolare, tale personale:

  • svolge attività di carattere ispettivo, di analisi, ricerca, studio, programmazione e progettazione;
  • cura il coordinamento di fasi di processi nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza e partecipa a progetti o processi anche trasversali a più unità organizzative;
  • tiene i rapporti operativi con le altre unità organizzative e con l'utenza interna ed esterna;
  • partecipa a commissioni e comitati interni. Svolge, all'occorrenza, incarichi esterni in ambito nazionale e internazionale;
  • assolve, di norma, mansioni di qualificato contenuto concettuale, richiedenti specializzazione e preparazione professionale di settore, consistenti in attività istruttorie;
  • è destinatario delle specifiche deleghe che possono essergli individualmente conferite in applicazione di disposizioni interne;
  • assolve tutte le altre attribuzioni affidate in base a disposizioni normative o con deliberazioni della Commissione;
  • può essere temporaneamente chiamato a compiti di sostituzione o di surrogazione del titolare dell'Ufficio ovvero del vice responsabile dell'Ufficio.";

d) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

"1. In relazione a eccezionali esigenze di servizio, le funzioni inerenti alla posizione di responsabile di unità organizzativa o relativo vice responsabile possono essere temporaneamente attribuite, a titolo di speciale incarico, a dipendenti inquadrati in segmenti inferiori a quello cui sono associate le relative posizioni. La copertura di tali posizioni non attribuisce titolo all'avanzamento al segmento superiore, ma è considerata a tali fini insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, ai sensi del comma 2 dell'art. 64.";

e) il comma 2 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

"2. Al termine del periodo di prova, il dipendente è nominato in ruolo con disposizione del Direttore Generale, ove abbia ottenuto una valutazione favorevole nelle relazioni rese ai sensi del successivo art. 59 dai responsabili delle Divisioni ovvero dei Servizi ai quali il dipendente stesso è stato assegnato. Per i dipendenti assegnati alla Direzione Generale la relazione è resa dal Vice Direttore Generale. Per i dipendenti assegnati al Segretariato Generale la relazione è resa dal Segretario Generale.";

f) il comma 4 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

"4. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri 180 giorni. In tale periodo il dipendente presta la propria attività lavorativa presso altra Divisione o Servizio. Al termine di detto secondo periodo, ove l'esito sia ancora sfavorevole e si tratti di prima assunzione, con delibera della Commissione è dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego. Ove si tratti di elemento già in servizio, è ricondotto all'inquadramento di provenienza e il periodo di prova è computato, a tutti gli effetti, come servizio prestato nella precedente posizione.";

g) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

"1. I preposti a Divisioni o a Servizi e il Segretario Generale, hanno l'obbligo di comunicare al Direttore Generale le mancanze disciplinari, le irregolarità commesse dai dipendenti e ogni situazione incompatibile con le leggi, i regolamenti e le disposizioni interne; a tal fine, i responsabili delle Divisioni, il Segretario Generale e il Direttore Generale sono tempestivamente informati dai responsabili degli Uffici costituiti nell'ambito della Divisione ovvero del Segretariato Generale o della Direzione Generale.";

h) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

"1. Non possono essere addetti allo stesso Ufficio o Servizio i dipendenti legati tra loro da vincoli di matrimonio o di parentela fino al terzo grado o di affinità di primo grado.";

i) il comma 1 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare il presidio di specifiche esigenze operative e con riferimento al personale strettamente necessario a tal fine, il responsabile della Divisione, del Servizio, il Segretario Generale o il Direttore Generale, possono disporre:

  • la presenza in servizio del dipendente entro una certa ora in ingresso o fino a una certa ora in uscita, nei limiti della fascia di flessibilità in ingresso e della durata della prestazione minima giornaliera;
  • la collocazione dell'intervallo nei limiti dell'arco orario 12.40-14.40; ferma restando la fruizione delle flessibilità compatibili con le misure di presidio.";

l) il comma 1 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

"1. La prestazione lavorativa giornaliera, salvo quanto previsto dall'art. 24, è resa nell'ambito dell'arco orario di normale operatività delle Divisioni, dei Servizi, del Segretariato Generale, della Direzione Generale, individuato nella fascia oraria 7.30-18.45.";

m) il comma 3 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

"3. I regimi orari particolari sono disposti su richiesta del dipendente nei limiti percentuali di addetti dell'unità organizzativa previsti per ciascun regime. Resta comunque rimessa al responsabile della Divisione o del Servizio, nonché al Segretario Generale e al Direttore Generale per il personale a questi assegnato, la valutazione circa la compatibilità dei profili orari richiesti con le effettive esigenze operative dell'unità organizzativa stessa. Sulla base di tale valutazione di compatibilità, il responsabile dell'unità organizzativa può disporre la riduzione della flessibilità (fino a 15 minuti) e dell'intervallo (fino a 30 minuti) dell'orario concentrato e dell'orario multiperiodale.";

n) il comma 5 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

"5. I regimi orari particolari non sono compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa su turni e con lo sfalsamento dell'orario di lavoro. Il passaggio a tali regimi orari di coloro che svolgono la funzione di titolari, reggenti o vice responsabili di unità organizzativa è subordinato a una specifica verifica di compatibilità con le esigenze operative.";

o) il comma 1 dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

"1. L'orario settimanale di lavoro può essere ripartito su quattro giorni tra il lunedì e il venerdì, individuati d'intesa tra il responsabile della Divisione o del Servizio e il dipendente, ovvero d'intesa, rispettivamente, tra il Segretario Generale e il Direttore Generale e il dipendente a questi assegnato.";

p) la Nota all'art. 28 è sostituita dalla seguente:

"1. L'orario concentrato è disposto su richiesta del dipendente nei limiti del 15% degli addetti a ciascuna Divisione, a ciascun Servizio, al Segretariato Generale o alla Direzione Generale.";

q) il comma 1 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito di un predeterminato periodo di riferimento, l'orario settimanale di lavoro - ripartito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì - può variare, d'intesa tra il responsabile della Divisione o del Servizio e il dipendente, ovvero d'intesa, rispettivamente, tra il Segretario Generale e il Direttore Generale e il dipendente a questi assegnato, da un minimo di 21 ore a un massimo di 48 ore, ferma restando la durata media dell'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti nel complessivo periodo.";

r) il comma 1 della Nota all'art. 29 è sostituito dal seguente:

"1. L'orario multiperiodale è disposto su richiesta del dipendente nei limiti del 10% degli addetti a ciascuna Divisione o Servizio, nonché al Segretariato Generale o alla Direzione Generale.";

s) il comma 1 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

"1. L'orario settimanale di lavoro può essere ripartito su cinque giorni, tra il lunedì e il venerdì, secondo un'articolazione giornaliera definita d'intesa tra il responsabile della Divisione o del Servizio e il dipendente, ovvero d'intesa, rispettivamente, tra il Segretario Generale e il Direttore Generale e il dipendente a questi assegnato.";

t) il comma 1 della Nota all'art. 32 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per Responsabile diretto si intende:

  • il Responsabile dell'Ufficio e il Responsabile del Servizio, per il personale addetto agli stessi;
  • il Responsabile della Divisione per i Responsabili degli Uffici e per il restante personale della Divisione;
  • il Responsabile della Consulenza Legale, per i responsabili degli Uffici della Consulenza Legale e per il restante personale della Consulenza Legale;
  • il Direttore Generale, per i Responsabili degli Uffici e per il personale della Direzione Generale non assegnato agli Uffici;
  • il Segretario Generale, per i Responsabili degli Uffici e per il personale del Segretariato Generale non assegnato agli Uffici;
  • il Direttore Generale per i Responsabili di Divisione, per i Responsabili dei Servizi e per i Funzionari Generali.";

u) il comma 2 dell'art. 32-bis è sostituito dal seguente:

"2. Al telelavoro possono accedere tutti i dipendenti, ad eccezione dei Responsabili di Divisione, dei Responsabili di Servizio, dei Responsabili degli Uffici e dei loro vice responsabili, dei dipendenti con anzianità di servizio inferiore a due anni e dei dipendenti che svolgono attività che comportino:

  • maneggio di valori ovvero utilizzo di macchinari inamovibili;
  • rapporti con il pubblico ovvero frequenti interrelazioni "in presenza" con i colleghi.";

v) il comma 7 dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

"7. Il congedo di cui al comma 6 può essere fruito soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico. In caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori studenti volte ad ottenere il congedo in questione ovvero il congedo per la formazione previsto dall'art. 5 della legge n. 53/2000, la concessione dei congedi è comunque subordinata al limite numerico di non più di un dipendente per Ufficio o Servizio.";

z) il comma 1 dell'art. 50 è sostituito dal seguente:

"1. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio in Italia o all'estero per i quali si riconosca anche un interesse dell'Istituto può, a domanda e sempre che non ostino ragioni di servizio, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno, con provvedimento del Direttore Generale; per i funzionari generali, i responsabili delle Divisioni, dei Servizi e degli Uffici e per i loro vice responsabili il provvedimento è adottato dalla Commissione, su proposta del Direttore Generale.";

aa) il comma 1 dell'art. 51 è sostituito dal seguente:

"1. Per giustificati motivi di famiglia o personali il dipendente può, a domanda, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno, con provvedimento del Direttore Generale; per i funzionari generali, i responsabili delle Divisioni, dei Servizi e degli Uffici e per i loro vice responsabili il provvedimento è adottato dalla Commissione, su proposta del Direttore Generale.";

bb) all'art. 54, dopo il comma 1, è introdotto il seguente comma:

"1-bis. I dipendenti preposti alla direzione di Servizi coordinano il personale assegnato al Servizio, impartiscono al personale stesso istruzioni e direttive per lo svolgimento delle relative attività e sono responsabili di dette attività nei confronti del Direttore Generale; curano l'organizzazione tecnico-scientifica del lavoro per adeguarne l'efficienza alle esigenze dell'Istituto. Svolgono inoltre i compiti previsti dal successivo comma 5 e curano, altresì, tutte le altre funzioni demandate loro da specifiche deliberazioni della Commissione.";

cc) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 54 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I responsabili delle Divisioni nonché il Segretario Generale e il Direttore Generale per il personale rispettivamente del Segretariato Generale e della Direzione Generale non assegnato agli Uffici hanno la responsabilità dello sviluppo e dell'aggiornamento professionale del personale. A tal fine, contribuiscono alla definizione dell'offerta formativa annuale della Consob individuando le priorità di intervento correlate alle innovazioni e ai cambiamenti organizzativi e svolgono un'azione di impulso e monitoraggio sulla crescita professionale del personale addetto alle stesse Divisioni, ovvero al Segretariato Generale o alla Direzione Generale, anche promuovendo la rotazione del personale tra le unità organizzative. Inoltre, indicono riunioni periodiche del personale addetto per l'analisi dei principali sviluppi delle attività svolte e promuovono l'utilizzo del lavoro di gruppo per lo studio dei problemi evolutivi, operativi e applicativi delle funzioni disimpegnate dalle Divisioni medesime ovvero dal Segretariato Generale o dalla Direzione Generale.

4. I responsabili degli Uffici, nell'ambito delle strategie di sviluppo professionale del personale definite dal responsabile della Divisione, ovvero dal Segretario Generale o dal Direttore Generale per gli Uffici del Segretariato Generale o della Direzione Generale intraprendono le iniziative necessarie a promuovere lo sviluppo professionale dei singoli addetti; a tal fine:

  • con cadenza annuale, tenendo anche conto delle indicazioni rinvenienti dal sistema di feedback, definiscono d'intesa con ciascun addetto le iniziative di sviluppo nel quadro di percorsi di crescita professionale delle persone;
  • curano l'ampliamento delle competenze delle persone per favorire lo sviluppo di professionalità integrate, anche attraverso rotazioni all'interno degli Uffici;
  • favoriscono nei propri collaboratori l'acquisizione di una visione d'insieme sull'evoluzione delle funzioni dell'Istituto, anche attraverso incontri periodici con tutti gli addetti all'Ufficio.

5. I responsabili dei Servizi hanno la responsabilità dello sviluppo e dell'aggiornamento professionale del personale. A tal fine, contribuiscono alla definizione dell'offerta formativa annuale della Consob individuando le priorità di intervento correlate alle innovazioni e ai cambiamenti organizzativi e svolgono un'azione di impulso e monitoraggio sulla crescita professionale del personale addetto agli stessi Servizi.";

dd) all'art. 54, dopo il comma 5, è introdotto il seguente comma:

"5-bis. Il vice responsabile affianca il rispettivo responsabile secondo criteri dallo stesso definiti, anche mediante l'esercizio di deleghe, e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento. Nelle strutture che presentano maggiori profili di complessità possono essere nominati più vice responsabili.";

ee) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 55 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per il personale inquadrato nei segmenti professionali di direttore, consigliere ed esperto, nell'ambito delle funzioni a ciascuno demandate, il responsabile diretto individua, propone e assegna annualmente obiettivi volti a orientare la crescita professionale e stimolare il miglioramento delle prestazioni, assicurando specifici momenti di confronto infra annuali, al fine di realizzare una gestione attiva e partecipativa del personale. Quanto sopra non trova applicazione nei confronti del personale appartenente al segmento professionale di direttore che rivesta l'incarico di responsabile di Divisione o di Servizio.

2. Il responsabile diretto è il responsabile del Servizio o dell'Ufficio per il personale addetto agli stessi, ovvero il responsabile di Divisione per i responsabili degli Uffici e per il restante personale della Divisione. Per il personale appartenente al Segretariato Generale o alla Direzione Generale il responsabile diretto è il responsabile dell'Ufficio per il personale addetto agli uffici in essi costituiti ovvero, rispettivamente il Segretario Generale e il Direttore Generale per i responsabili degli Uffici costituiti nel Segretariato Generale e nella Direzione Generale e per il restante personale ad essi assegnato.

3. Il responsabile diretto, sentito il proprio vice responsabile, valuta il livello di raggiungimento degli obiettivi e restituisce al termine dell'anno il feedback sulla prestazione di ciascun collaboratore.";

ff) i commi 1 e 2 dell'art. 57 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ove il dipendente, oltre a non aver raggiunto gli obiettivi assegnati, abbia fornito un contributo del tutto insoddisfacente all'unità organizzativa di appartenenza, il responsabile della Divisione, sulla base delle indicazioni del responsabile diretto, redige una circostanziata relazione di insufficienza. Nel caso di dipendenti assegnati a Servizi, la circostanziata relazione di insufficienza è redatta dal responsabile del Servizio, sentito il proprio vice responsabile. Nel caso di dipendenti assegnati alla Direzione Generale, la circostanziata relazione di insufficienza è redatta dal Direttore Generale, sulla base delle indicazioni del responsabile diretto; nel caso di dipendenti assegnati al Segretariato Generale, la circostanziata relazione di insufficienza è redatta dal Segretario Generale sulla base delle indicazioni del responsabile diretto.

2. Sulla base di tale relazione, il Direttore Generale attribuisce il giudizio motivato di insufficienza, con gli effetti di cui all'art. 60 e, alle condizioni ivi previste, all'art. 97, che viene portato a conoscenza del dipendente, unitamente alla copia della relazione di insufficienza predisposta, in relazione all'assegnazione del medesimo dipendente, dal responsabile della Divisione, dal responsabile del Servizio, dal Direttore Generale o dal Segretario Generale.";

gg) il comma 4 dell'art. 57 è sostituito dal seguente:

"4. Il responsabile della Divisione, sentito il responsabile diretto del ricorrente, il responsabile del Servizio, sentito il proprio vice responsabile, il Direttore Generale o il Segretario Generale sentiti i responsabili diretti, formulano le proprie osservazioni scritte.";

hh) l'art. 59 è sostituito dal seguente:

"1. Al termine del periodo di prova i responsabili delle Divisioni, sentiti i responsabili degli Uffici, e i responsabili dei Servizi rassegnano, per il personale assegnato alle rispettive unità organizzative, riferimenti sulle prestazioni fornite dai dipendenti in prova, formulando nel contempo la proposta per la conferma o meno della nomina in ruolo. Per i dipendenti assegnati al Segretariato Generale e alla Direzione Generale competenti a rassegnare i riferimenti e a formulare la proposta sono, rispettivamente, il Segretario Generale e il Vice Direttore Generale.";

ii) il comma 2 della Nota all'art. 61 è sostituito dal seguente:

"2. Per i segmenti professionali di consigliere e di esperto, ogni anno i passaggi di livello economico sono attribuiti - separatamente per ciascuno dei due segmenti - al personale:

  • con un anno di permanenza nel livello, nei limiti del numero massimo stabilito dalla Commissione previsto per la platea del personale interessato;
  • con due anni di permanenza nel livello, per almeno l'80% della platea del personale interessato. Nell'ambito di ciascuna Divisione o Servizio, nonché del Segretariato Generale e della Direzione Generale, i passaggi di livello previsti per il personale "al primo anno" e non attribuiti incrementano il numero dei passaggi da attribuire al personale con due anni di permanenza nel livello;
  • con tre anni di permanenza nel livello, in sede accentrata, senza entrare nel computo del budget di avanzamenti di livello.";

ll) i commi 4 e 5 della Nota all'art. 61 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Per i passaggi di livello del personale distaccato presso altri enti si tiene conto dei riferimenti forniti dai medesimi enti e dai soggetti (responsabile della Divisione o Servizio, ovvero Segretario Generale o Direttore Generale), con cui il dipendente intrattiene rapporti in via prevalente.

5. La Commissione ripartisce tra le unità organizzative, secondo un criterio di equidistribuzione tra le stesse, il numero complessivo dei passaggi di livello al primo e al secondo anno per i segmenti di consigliere e di esperto. Al riguardo, la Commissione può discostarsi dall'equidistribuzione entro limiti contenuti, corrispondentemente aumentando il numero complessivo di passaggi di livello, anche con riferimento al personale di diretta collaborazione degli organi di vertice. Ai fini della predetta ripartizione, la Commissione, sentito il Direttore Generale, determina il budget di ciascuna Divisione, il budget del Segretariato Generale e un unico budget per la Direzione Generale e i Servizi.";

mm) il comma 3 dell'art. 62 è sostituito dal seguente:

"3. I passaggi di livello economico del personale dei segmenti di consigliere e di esperto sono attribuiti:

  • per i dipendenti assegnati alla Direzione Generale (nel caso di dipendenti assegnati ad Uffici, sentito il responsabile del relativo Ufficio) e per i dipendenti assegnati ai Servizi (su proposta del responsabile di ciascun Servizio), dal Direttore Generale;
  • per i dipendenti assegnati al Segretariato Generale (nel caso di dipendenti assegnati ad Uffici, sentito il responsabile del relativo Ufficio), dal Segretario Generale;
  • per i dipendenti assegnati alle Divisioni, dal Direttore Generale, su proposta del responsabile della Divisione (nel caso di dipendenti assegnati agli Uffici, sentito il responsabile del relativo Ufficio).";

nn) il comma 2 dell'art. 63 è sostituito dal seguente:

"2. Al personale appartenente ai segmenti di consigliere e di esperto che consegue per due volte consecutive il passaggio di livello al terzo anno di permanenza nel livello viene fornito uno specifico feedback da parte: del Direttore Generale, per il personale appartenente alla Direzione Generale, alle Divisioni e ai Servizi; del Segretario Generale, per il personale appartenente al Segretariato Generale.";

oo) i commi 2 e 3 della Nota all'art. 64 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini della verifica delle caratteristiche professionali, si ha riguardo ai requisiti necessari per svolgere i seguenti ruoli manageriali/professionali:

  • per il passaggio al segmento professionale di direttore centrale: di responsabile di Divisione ovvero di responsabile di progetti o processi di rilievo strategico o di attività di carattere ispettivo di notevole complessità, di alta consulenza o con elevata proiezione esterna;
  • per il passaggio al segmento professionale di direttore: di vice responsabile di Divisione, di responsabile di Servizio, di responsabile di Ufficio, di coordinamento di attività di consulenza, ricerca, studio, programmazione e progettazione, di responsabile di progetti o processi di particolare rilievo, anche trasversali a più unità organizzative o comportanti proiezione esterna, di attività di carattere ispettivo complesse;
  • per il passaggio al segmento professionale di consigliere: di responsabile di Ufficio, di coordinamento di attività di ricerca, studio, programmazione e progettazione, di supervisione di processi nell'ambito dell'unità organizzativa, di partecipazione ad attività ispettive, a progetti o processi di rilievo, anche trasversali a più unità organizzative e/o con proiezione esterna, ove richiedano il raggiungimento di un dato livello di expertise.

3. Per i passaggi di segmento del personale distaccato presso altri enti si tiene conto dei riferimenti forniti dai medesimi enti e dal responsabile della Divisione o del Servizio con cui il dipendente intrattiene rapporti in via prevalente.";

pp) i commi 2 e 3 dell'art. 65 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I passaggi al segmento professionale di direttore sono disposti dalla Commissione sulla base dell'istruttoria e delle proposte effettuate da un comitato, nominato annualmente dalla Commissione, composto dal Direttore Generale ovvero dal vice Direttore Generale, ovvero da un funzionario generale, che lo presiede, dal responsabile della Divisione competente per la gestione e l'amministrazione delle risorse umane o da un dipendente assegnato a detta Divisione appartenente al segmento professionale non inferiore a quello di direttore, da lui designato, e da tre responsabili di Divisione o di Servizio.

3. Il passaggio al segmento professionale di consigliere è disposto dal Direttore Generale, sulla base dell'istruttoria e delle proposte effettuate da un comitato, nominato annualmente dalla Commissione, composto dal vice Direttore Generale, ovvero da un funzionario generale, che lo presiede, dal responsabile della Divisione competente per la gestione e l'amministrazione delle risorse umane o da un dipendente assegnato a detta Divisione appartenente al segmento professionale non inferiore a quello di direttore, da lui designato, e da tre responsabili di Divisione o di Servizio. Il provvedimento di nomina del comitato individua il presidente dello stesso.";

qq) i commi 3 e 4 dell'art. 68 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'attribuzione delle posizioni organizzative di vice responsabile di Divisione, di vice responsabile di Servizio, di responsabile di Ufficio e di vice responsabile di Ufficio avviene in via ordinaria mediante la procedura di vacancy.

4. La copertura delle posizioni di responsabile di Divisione, di Servizio e di Ufficio e dei rispettivi vice responsabili ha una durata di quattro anni, prorogabile di altri due. A fronte di preminenti e motivate esigenze organizzative o gestionali, la durata dell'incarico può essere ulteriormente prorogata.";

rr) il comma 2 della Nota all'art. 69 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato è composto da:

  • per vacancy riferite a vice responsabile di Divisione e a vice responsabile di Servizio, dal Direttore Generale, dal responsabile della Divisione o del Servizio interessati, dal responsabile della Divisione competente per la gestione e amministrazione delle risorse umane e dal responsabile di una Divisione o di un Servizio che abbia frequenti rapporti con la posizione da coprire, o da elementi da loro designati a sostituirli;
  • per vacancy riferite a responsabile di Ufficio e relativo vice responsabile, dal Direttore Generale, dal responsabile della Divisione interessata, dal responsabile della Divisione competente per la gestione e amministrazione delle risorse umane e dal responsabile di una Divisione o di un Servizio che abbia frequenti rapporti con la posizione da coprire, o da elementi da loro designati a sostituirli.";

ss) il comma 5 della Nota all'art. 69 è sostituito dal seguente:

"5. La job description viene effettuata dalla struttura (Divisione o Servizio, nonché Segretariato Generale o Direzione Generale) nel cui ambito è collocata la posizione da attribuire, con il supporto della Divisione competente per la gestione e amministrazione delle risorse umane.";

tt) i commi 4, 5 e 6 dell'art. 70 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Gli spostamenti nell'ambito della stessa Divisione, qualora non comportino trasferimento della sede di servizio, sono disposti dai responsabili delle Divisioni, sentiti i responsabili degli Uffici. Gli spostamenti nell'ambito del Segretariato Generale ovvero della Direzione Generale, qualora non comportino trasferimento della sede di servizio, sono disposti, rispettivamente, dal Direttore Generale ovvero dal Segretario Generale, sentiti i responsabili degli Uffici.

5. Il Direttore Generale può in ogni caso disporre, per esigenze di servizio e nell'ambito della stessa residenza, gli spostamenti dei dipendenti da una Divisione ad altra Divisione, ovvero da una Divisione a un Servizio e tra Servizi, nonché gli spostamenti dei dipendenti da una Divisione o da un Servizio al Segretariato Generale o alla Direzione Generale ovvero da quest'ultima a una Divisione o a un Servizio.

6. L'Amministrazione può disporre, per esigenze di servizio, il trasferimento d'ufficio presso altra residenza. A tal fine, l'Amministrazione effettua colloqui preventivi con il personale interessato. Il trasferimento è disposto dal Direttore Generale, su proposta dei responsabili delle Divisioni, o dei Servizi o del Segretario Generale. Nel disporre il trasferimento si tiene conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia, nonché di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni di urgenza non lo consentano, viene disposto con un preavviso non inferiore a trenta giorni. I dipendenti non possono essere trasferiti senza il loro consenso quando abbiano maturato venti anni di anzianità di servizio effettivo. Al personale trasferito d'ufficio si applica il trattamento economico di cui alla Sezione III del Titolo XIII.";

uu) il comma 8 dell'art. 70 è sostituito dal seguente:

"8. In presenza di motivate esigenze personali e valutate le esigenze di servizio, il Direttore Generale, sentiti i responsabili delle Divisioni, dei Servizi e il Segretario Generale, può disporre, a domanda del dipendente, il trasferimento presso altra residenza, sulla base degli elenchi di priorità compilati in conformità all'apposita Disciplina.";

vv) il comma 2 della Nota all'art. 70 è sostituito dal seguente:

"2. Il job posting è attivato ove non sia stato possibile individuare profili idonei all'interno della Divisione o del Servizio o del Segretariato Generale o della Direzione Generale. In caso di esito positivo della selezione, è garantita l'assegnazione alla nuova posizione in tempi compatibili con l'esigenza di assicurare un congruo periodo di affiancamento/passaggio di consegne.";

zz) i commi 1 e 2 dell'art. 71 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nell'interesse dell'Istituto la Commissione può deliberare il distacco di dipendenti presso enti in Italia o all'estero o, comunque, destinarli, su proposta formulata dal Direttore Generale sentiti i responsabili delle Divisioni ovvero i responsabili dei Servizi ovvero il Segretario Generale, a mansioni particolari, senza che i dipendenti stessi abbiano diritto a pretendere remunerazioni speciali, sia pure derivanti da tariffe professionali. Per tutto il periodo trascorso in tale posizione i dipendenti sono considerati in servizio ad ogni effetto.

2. Con delibera della Commissione, adottata su proposta formulata dal Direttore Generale sentiti i responsabili delle Divisioni ovvero i responsabili dei Servizi ovvero il Segretario Generale, può essere disposto, con l'assenso degli interessati, il distacco di dipendenti presso Amministrazioni dello Stato o enti pubblici che ne abbiano avanzato richiesta in forza di specifiche disposizioni di legge. Per il periodo trascorso in tale posizione, il dipendente non ha titolo, salvo contraria espressa previsione di legge, al trattamento economico a carico della Consob. In ogni caso, allo stesso non competono la gratifica, la maggiorazione dell'indennità di funzione, il premio di presenza nonché i compensi e le indennità collegati a specifiche mansioni o prestazioni.";

aaa) il comma 2 dell'art. 74 è sostituito dal seguente:

"2. Non costituiscono sanzione disciplinare le note di invito o di richiamo all'osservanza di disposizioni regolamentari e di servizio, che sono disposte dal Direttore Generale, su proposta dei responsabili delle Divisioni o dei Servizi o del Segretario Generale.";

bbb) il comma 5 dell'art. 87 è sostituito dal seguente:

"5. Alle riunioni del collegio interviene il responsabile della Consulenza Legale, in qualità di consulente e senza diritto a voto; il responsabile della Consulenza Legale è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal proprio vice responsabile o, in mancanza, da un dipendente assegnato alla Consulenza Legale, da lui designato.";

ccc) il comma 1 dell'art. 105 è sostituito dal seguente:

"1. L'indennità di funzione si compone di:

a) parte base, riconosciuta a tutto il personale dell'Area, pari a una percentuale dello stipendio (Tab. A.4);

b) maggiorazione, erogata - nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento - nelle misure stabilite dalla Commissione, ai dipendenti:

  • che ricoprono le posizioni di responsabile di unità organizzativa e rispettivi vice responsabili;
  • che rivestano incarichi professionali rilevanti, aventi carattere di stabilità.";

ddd) il comma 4 dell'art. 121 è sostituito dal seguente:

"4. I limiti giornalieri di cui alla Tabella B.4 non si applicano per il rimborso delle spese di alloggio documentate sostenute in esercizi non di lusso dai funzionari generali e dai responsabili delle Divisioni e dei Servizi.";

eee) il comma 1 dell'art. 134 è sostituito dal seguente:

"1. In relazione all'effettiva attribuzione di un "dono ricordo" in occasione del "Trentennale di lavoro", al personale interessato viene riconosciuta anche un'erogazione straordinaria "una tantum" in denaro nelle misure e secondo i tempi stabiliti dall'Amministrazione.";

fff) dopo il comma 1 della Nota all'art. 134 è aggiunto il seguente comma 2:

"2. Il comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti in servizio che matureranno il requisito dei trent'anni di lavoro e che lo hanno già maturato alla data di entrata in vigore della norma ivi contenuta.

2. Alla II parte del Regolamento del Personale della Consob sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la Nota all'art. 1 è sostituita dalla seguente:

"1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, con il termine Divisione si intende anche la Consulenza Legale; con i termini responsabile di Divisione e responsabile di Ufficio si intendono anche, rispettivamente, il responsabile della Consulenza Legale e i responsabili degli Uffici della stessa.";

b) il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

"2. In particolare:

  • il personale con qualifica di coadiutore principale e di coadiutore assolve, di norma, mansioni di qualificato contenuto concettuale; svolge anche individualmente compiti ispettivi; può essere temporaneamente chiamato a compiti di sostituzione o di surrogazione del titolare dell'Ufficio o del Servizio ovvero del vice responsabile dell'Ufficio o del Servizio; è destinatario delle specifiche deleghe che possono essergli individualmente conferite in applicazione delle disposizioni interne; può collaborare ad adempimenti operativi connessi ad attività di studio e di ricerca; può esercitare le funzioni di segretario verbalizzante le sedute della Commissione; può svolgere compiti di segreteria di organi collegiali, commissioni o comitati; può essere addetto alle comunicazioni e notificazioni previste dalle norme sul funzionamento della Consob; può altresì svolgere compiti di raccordo operativo e di primo controllo di singole aree all'interno delle unità, con assunzione delle relative responsabilità; tali ultimi compiti sono di norma demandati al coadiutore principale;
  • il personale con qualifica di primo assistente, assistente superiore e assistente svolge - anche sulla base delle specifiche deleghe attribuibili ai sensi delle disposizioni interne - mansioni richiedenti applicazione concettuale ed attende a procedure operative necessarie per il funzionamento delle unità organizzative; può essere adibito a compiti ispettivi in accompagnamento; ai dipendenti con qualifica di primo assistente e assistente superiore sono prevalentemente assegnati, compatibilmente con le situazioni operative delle unità di appartenenza, compiti che richiedono una maggiore esperienza professionale;
  • il personale con qualifica di vice assistente disimpegna in via prevalente mansioni esecutive quali quelle di classificazione, archiviazione, protocollo, registrazione, copia, supporto all'attività delle unità anche attraverso strumenti di office automation nonché, in genere, quelle che non comportano particolari valutazioni di merito; si avvale, nello svolgimento dei propri compiti esecutivi, anche dell'ausilio di strumenti informatici ed elettronici.";

c) il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

"1. Il personale del profilo supporto amministrativo opera in conformità alle direttive ricevute e svolge compiti sussidiari connessi al funzionamento delle unità organizzative dell'Istituto. In particolare:

  • è addetto all'informazione, ricezione e smistamento del pubblico;
  • svolge compiti di operatore al centralino telefonico;
  • è addetto, avendone i requisiti, alla conduzione di automezzi e di macchine per trasporti esterni ed interni;
  • svolge compiti di anticamera;
  • è addetto al disimpegno, in via autonoma, di incarichi connessi alla spedizione della corrispondenza, inclusa l'affrancatura, e alla ricezione della stessa, anche di quella raccomandata e assicurata;
  • provvede alla sistemazione, in via autonoma, negli archivi dei documenti già classificati;
  • provvede alla sistemazione, custodia e consegna di materiali di cancelleria;
  • svolge compiti di collegamento anche con l'esterno;
  • provvede alla riproduzione di documenti a mezzo di macchine fotocopiatrici;
  • coadiuva il personale incaricato dell'economato, della gestione e manutenzione degli immobili e di quello incaricato dei compiti relativi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  • cura la movimentazione di piccoli carichi;
  • controlla le operazioni di pulizia effettuate da ditte esterne.";

d) il comma 2 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

"2. Al termine del periodo di prova, il dipendente è nominato in ruolo con disposizione del Direttore Generale, ove abbia ottenuto una valutazione favorevole nelle relazioni rese ai sensi del successivo art. 57 dai responsabili delle Divisioni ovvero dei Servizi ai quali il dipendente stesso è stato assegnato. Per i dipendenti assegnati al Segretariato Generale la relazione è resa dal Segretario Generale. Per i dipendenti assegnati alla Direzione Generale la relazione è resa dal Vice Direttore Generale.";

e) il comma 4 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

"4. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri 180 giorni. In tale periodo il dipendente presta la propria attività lavorativa presso altra Divisione o Servizio. Al termine di detto secondo periodo, ove l'esito sia ancora sfavorevole e si tratti di prima assunzione, con delibera della Commissione è dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego. Ove si tratti di elemento già in servizio, è ricondotto all'inquadramento di provenienza e il periodo di prova è computato, a tutti gli effetti, come servizio prestato nella precedente posizione.";

f) il comma 3 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

"3. Nell'assolvimento dei propri compiti, il dipendente è tenuto ad osservare le misure disposte dall'Amministrazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui è destinatario; il personale che sia temporaneamente chiamato a compiti di sostituzione o surrogazione del titolare dell'Ufficio o del Servizio ovvero del vice responsabile dell'Ufficio o del Servizio, è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle misure anzidette da parte del personale.";

g) il comma 5 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

"5. I dipendenti che siano temporaneamente chiamati a compiti di sostituzione o surrogazione del titolare dell'Ufficio ovvero del vice responsabile dell'Ufficio hanno l'obbligo di comunicare per le vie gerarchiche le mancanze disciplinari, le irregolarità e ogni situazione incompatibile con le leggi, i regolamenti e le disposizioni interne.";

h) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

"1. Non possono essere addetti allo stesso Ufficio o Servizio i dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela fino al terzo grado o di affinità di primo grado.";

i) il comma 1 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare il presidio di specifiche esigenze operative e con riferimento al personale strettamente necessario a tal fine, il responsabile della Divisione, del Servizio, il Segretario Generale, il Direttore Generale, possono disporre:

  • la presenza in servizio del dipendente entro una certa ora in ingresso o fino a una certa ora in uscita, nei limiti della fascia di flessibilità in ingresso e della durata della prestazione minima giornaliera;
  • la collocazione dell'intervallo nei limiti dell'arco orario 12.40-14.40;

ferma restando la fruizione delle flessibilità compatibili con le misure di presidio.";

l) il comma 1 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

"1. La prestazione lavorativa giornaliera, salvo quanto previsto dall'art. 23, è resa nell'ambito dell'arco orario di normale operatività delle Divisioni, dei Servizi, del Segretariato Generale o della Direzione Generale, individuato nella fascia oraria 7.30-18.45.";

m) il comma 1 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

"1. Per le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro - da rendere con le modalità stabilite dai responsabili delle Divisioni e dai responsabili dei Servizi nonché dal Segretario Generale e dal Direttore Generale per il personale a questi assegnato - sono stabiliti i seguenti limiti annuali, raggiunti i quali viene meno l'obbligo di effettuare le prestazioni medesime:

  • limite generale di 400 ore;
  • limite di 600 ore, per il personale adibito a particolari mansioni o aree operative.";

n) il comma 7 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

"7. Alle rappresentanze sindacali formalmente costituite sono comunicati - con frequenza trimestrale ed evidenza cumulativa - i dati concernenti il numero delle ore straordinarie complessivamente prestate fino al mese di riferimento presso ciascuna Divisione, Servizio o Ufficio e la distribuzione quantitativa, per scaglioni di ore, dei dipendenti che abbiano reso prestazioni straordinarie.";

o) il comma 3 dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

"3. I regimi orari particolari sono disposti su richiesta del dipendente nei limiti percentuali di addetti dell'unità organizzativa previsti per ciascun regime. Resta comunque rimessa al responsabile della Divisione, del Servizio o dell'Ufficio nonché al Segretario Generale e al Direttore Generale per il personale a questi assegnato, la valutazione circa la compatibilità dei profili orari richiesti con le effettive esigenze operative dell'unità organizzativa stessa. Sulla base di tale valutazione di compatibilità, il responsabile dell'unità organizzativa può disporre la riduzione della flessibilità (fino a 15 minuti) e dell'intervallo (fino a 30 minuti) dell'orario concentrato e dell'orario multiperiodale.";

p) il comma 1 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

"1. L'orario settimanale di lavoro può essere ripartito su quattro giorni tra il lunedì e il venerdì, individuati d'intesa tra il responsabile della Divisione o del Servizio e il dipendente, ovvero d'intesa, rispettivamente, tra il Segretario Generale e il Direttore Generale e il dipendente a questi assegnato.";

q) la Nota all'art. 27 è sostituita dalla seguente:

"1. L'orario concentrato è disposto su richiesta del dipendente nei limiti del 15% degli addetti a ciascuna Divisione o Servizio ovvero al Segretariato Generale, e alla Direzione Generale.";

r) il comma 1 dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito di un predeterminato periodo di riferimento, l'orario settimanale di lavoro - ripartito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì - può variare, d'intesa tra il responsabile della Divisione o del Servizio e il dipendente ovvero d'intesa, rispettivamente, tra il Segretario Generale e il Direttore Generale e il dipendente a questi assegnato, da un minimo di 21 ore a un massimo di 48 ore, ferma restando la durata media dell'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti nel complessivo periodo.";

s) il comma 1 della Nota all'art. 28 è sostituito dal seguente:

"1. L'orario multiperiodale è disposto su richiesta del dipendente nei limiti del 10% degli addetti a ciascuna Divisione o Servizio, al Segretariato Generale o alla Direzione Generale.";

t) il comma 1 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

"1. L'orario settimanale di lavoro può essere ripartito su cinque giorni, tra il lunedì e il venerdì, secondo un'articolazione giornaliera definita d'intesa tra il responsabile della Divisione o del Servizio e il dipendente, ovvero d'intesa, rispettivamente, tra il Segretario Generale e il Direttore Generale e il dipendente a questi assegnato.";

u) il comma 1 della Nota all'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per Responsabile diretto si intende:

  • il Responsabile del Servizio e il Responsabile dell'Ufficio, per il personale addetto agli stessi;
  • il Responsabile della Divisione per il personale della Divisione non assegnato ad Uffici;
  • il Responsabile della Consulenza Legale, per il personale della stessa Consulenza Legale non assegnato ad Uffici;
  • il Direttore Generale, per i Responsabili degli Uffici e per il personale della Direzione Generale non assegnato agli Uffici;
  • il Segretario Generale, per i Responsabili degli Uffici e per il personale del Segretariato Generale non assegnato agli Uffici.";

v) il comma 7 dell'art. 39 è sostituito dal seguente:

"7. Il congedo di cui al comma 6 può essere fruito soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico. In caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori studenti volte ad ottenere il congedo in questione ovvero il congedo per la formazione previsto dall'art. 5 della legge n. 53/2000, la concessione dei congedi è comunque subordinata al limite numerico di non più di un dipendente per Ufficio o Servizio.";

z) l'art. 53 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'addestramento, la formazione e l'informazione professionale dei dipendenti, nonché lo sviluppo di rapporti di lavoro improntati ad una responsabile e fattiva collaborazione, avendo presente la generale attività di formazione professionale promossa dall'Amministrazione, a livello di Uffici e di Servizi:

a) vengono indette riunioni periodiche del personale, opportunamente diviso in gruppi, per approfondire lo studio e la migliore conoscenza dei compiti d'Istituto, delle disposizioni di servizio e del loro significato nonché dei riflessi applicativi delle disposizioni stesse sulle questioni di lavoro;

b) viene promosso l'utilizzo del lavoro di gruppo per lo studio dei problemi di lavoro;

c) viene curato l'addestramento del personale dipendente, eventualmente anche mediante avvicendamenti, nell'intento di assicurare a ciascun impiegato la conoscenza effettiva del quadro completo dell'attività lavorativa dell'Ufficio o del Servizio di assegnazione, compatibilmente con il buon andamento dell'Ufficio o del Servizio stesso;

d) vengono indette, con cadenza periodica, riunioni tra il personale addetto, per approfondire - con eventuali riferimenti ai compiti dell'Istituto e a mutamenti intervenuti nella realtà tecnico-operativa della Consob - la conoscenza degli aspetti tecnico-pratici dell'attività istituzionale dell'Ufficio o del Servizio di appartenenza.";

aa) il comma 2 dell'art. 54 è sostituito dal seguente:

"2. Il rapporto valutativo è compilato dal responsabile della Divisione o del Servizio cui il dipendente è assegnato, previa consultazione, rispettivamente, con il responsabile dell'Ufficio ovvero con il vice responsabile del Servizio; per il personale assegnato al Segretariato Generale, il rapporto valutativo è compilato dal Segretario Generale previa consultazione con il responsabile dell'Ufficio; per il personale assegnato alla Direzione Generale, il rapporto valutativo è compilato dal Direttore Generale, previa consultazione con il responsabile dell'Ufficio. Il responsabile dell'Ufficio provvede in via preliminare alla descrizione dei compiti svolti da ciascun dipendente, che viene portata a conoscenza dello stesso ed è da questi sottoscritta. Il dipendente, qualora reputi che la parte descrittiva del rapporto valutativo avrebbe dovuto includere ulteriori e diverse mansioni che il compilatore non abbia ritenuto di riportare, ha facoltà di indicarle per iscritto; in tal caso il compilatore esplicita i motivi del mancato inserimento di tali informazioni.";

bb) il comma 2 della Nota all'art. 54 è sostituito dal seguente:

"2. Il dipendente audioleso o non vedente può farsi assistere durante il colloquio - previa comunicazione al responsabile della Divisione o del Servizio cui il dipendente stesso è assegnato, ovvero al Segretario Generale o al Direttore Generale nel caso di dipendente assegnato al Segretariato Generale o alla Direzione Generale - da un interprete dallo stesso indicato o da un familiare.";

cc) il comma 1 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

"1. Entro 20 giorni dalla comunicazione della valutazione il dipendente può proporre ricorso scritto e motivato al Direttore Generale avverso il rapporto valutativo annuale ovvero avverso il giudizio di insufficiente, per il tramite del responsabile della Divisione o del Servizio cui è assegnato o del Segretario Generale in caso di dipendente assegnato al Segretariato Generale.";

dd) l'art. 57 è sostituito dal seguente:

"1. Al termine del periodo di prova i responsabili delle Divisioni, sentiti i responsabili degli Uffici e i responsabili dei Servizi, questi ultimi sentiti i vice responsabili, rassegnano, per il personale assegnato alle rispettive unità organizzative, riferimenti sulle prestazioni fornite dai dipendenti in prova, formulando nel contempo la proposta per la conferma o meno della nomina in ruolo. Per i dipendenti assegnati al Segretariato Generale e alla Direzione Generale competenti a rassegnare i riferimenti e a formulare la proposta sono, rispettivamente, il Segretario Generale e il Vice Direttore Generale.";

ee) il comma 3 dell'art. 61 è sostituito dal seguente:

"3. In sede di attribuzione del punteggio attitudinale si tiene anche conto degli incarichi di sostituzione o di surrogazione del responsabile dell'Ufficio ovvero del vice responsabile dell'Ufficio o di carattere ispettivo svolti, nonché delle deleghe esercitate ai sensi dell'art. 5.";

ff) i commi 3 e 4 dell'art. 69 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per motivate esigenze di servizio, il Direttore Generale, su proposta dei responsabili delle Divisioni, dei Servizi o del Segretario Generale, può disporre il trasferimento dei dipendenti a una nuova residenza di servizio. Nel disporre il trasferimento per motivi di ufficio, si tiene conto, oltreché delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia, nonché di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli. Il trasferimento per motivi di ufficio, salvo che particolari ragioni di urgenza non lo consentano, viene disposto con un preavviso non inferiore a trenta giorni. I dipendenti non possono essere trasferiti senza il loro consenso, quando abbiano maturato venti anni di anzianità di servizio effettivo. Al personale trasferito d'ufficio si applica il trattamento economico di cui alla Sezione III del Titolo XIV.

4. Gli spostamenti dei dipendenti da una Divisione ad altra Divisione, ovvero da una Divisione a un Servizio e tra Servizi, nonché gli spostamenti dei dipendenti da una Divisione o da un Servizio alla Direzione Generale o al Segretariato Generale, ovvero da quest'ultima a una Divisione o a un Servizio, qualora non comportino trasferimento della sede di servizio sono disposti dal Direttore Generale, sentiti i responsabili delle competenti unità organizzative. Gli spostamenti nell'ambito della stessa Divisione, qualora non comportino trasferimento della sede di servizio, sono disposte dai responsabili delle Divisioni, sentiti i responsabili degli Uffici. Gli spostamenti nell'ambito della Direzione Generale ovvero del Segretariato Generale, qualora non comportino trasferimento della sede di servizio, sono disposti, rispettivamente, dal Direttore Generale ovvero dal Segretario Generale, sentiti i responsabili degli Uffici.";

gg) i commi 10 e 11 dell'art. 69 sono sostituiti dai seguenti:

"10. Nell'interesse dell'Istituto la Commissione può deliberare il distacco di dipendenti presso enti in Italia o all'estero o, comunque, destinarli, su proposta formulata dal Direttore Generale sentiti i responsabili delle Divisioni ovvero i responsabili dei Servizi ovvero il Segretario Generale, a mansioni particolari senza che i dipendenti stessi abbiano diritto a pretendere remunerazioni speciali, sia pure derivanti da tariffe professionali. Per tutto il periodo trascorso in tale posizione i dipendenti sono considerati in servizio ad ogni effetto.

11. Con delibera della Commissione, adottata su proposta formulata dal Direttore Generale, sentiti i responsabili delle Divisioni ovvero i responsabili dei Servizi ovvero il Segretario Generale, può essere disposto, con l'assenso degli interessati, il distacco di dipendenti presso Amministrazioni dello Stato o enti pubblici che ne abbiano avanzato richiesta in forza di specifiche disposizioni di legge. Per il periodo trascorso in tale posizione, il dipendente non ha titolo, salvo contraria espressa previsione di legge, al trattamento economico a carico della Consob. In ogni caso, allo stesso non competono il premio di presenza, il premio individuale di produttività nonché i compensi e le indennità collegati a specifiche mansioni o prestazioni.";

hh) il comma 1 dell'art. 70 è sostituito dal seguente:

"1. I trasferimenti a domanda motivata dell'interessato sono disposti dal Direttore Generale, sentiti i responsabili delle Divisioni, dei Servizi o il Segretario Generale sulla base degli elenchi di priorità compilati in conformità all'apposita Disciplina.";

ii) il comma 2 dell'art. 73 è sostituito dal seguente:

"2. Non costituiscono sanzione disciplinare le note di invito o di richiamo all'osservanza di disposizioni di legge, regolamentari e di servizio, che sono disposte dal Direttore Generale, su proposta dei responsabili delle Divisioni o dei Servizi o del Segretario Generale.";

ll) il comma 4 dell'art. 86 è sostituito dal seguente:

"4. Alle riunioni del collegio interviene il responsabile della Consulenza Legale, in qualità di consulente e senza diritto a voto; il responsabile della Consulenza Legale è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal proprio vice responsabile o, in mancanza, da un dipendente assegnato alla Consulenza Legale, da lui designato.";

mm) il comma 1 della nota all'art. 102 è sostituito dal seguente:

"1. In relazione all'effettiva attribuzione di un "dono ricordo" in occasione del "Trentennale di lavoro", al personale interessato viene riconosciuta anche un'erogazione straordinaria "una tantum" in denaro nelle misure e secondo i tempi stabiliti dall'Amministrazione. Quanto precede trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti in servizio che matureranno il requisito dei trent'anni di lavoro e che lo hanno già maturato alla data di entrata in vigore della norma ivi contenuta.".

Art. 2

1. La presente delibera entra in vigore dalla data della sua esecutività, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 9, sub art. 1 della l. 7 giugno 1974, n. 216, e sarà pubblicata nel Bollettino della Consob.

4 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


[1] Resa esecutiva dal 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 216/1974.