Delibera n. 23718 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23718
Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.geneveinves.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet www.geneveinves.com - risultato attivo, disponibile anche in italiano e registrato in forma anonima - viene offerto il servizio di investimento di gestione di portafogli. Nel sito si legge al riguardo "Siamo un gestore patrimoniale indipendente che opera senza conflitti di interesse. I portafogli dei nostri clienti sono composti prevalentemente da strumenti finanziari singoli, selezionati sulla base delle esigenze del cliente e della strategia concordata"
ii. per il conferimento del mandato di gestione e lo svolgimento del relativo servizio di investimento, l’utente è invitato a compilare un apposito form disponibile sul sito www.geneveinves.com al fine di essere "contattato da un nostro consulente";
iii. quanto alla riconducibilità, nel sito www.geneveinves.com sono presenti generici riferimenti alla "Geneve Invest" e sono indicati un numero telefonico di utenza mobile e la casella di posta elettronica geneveinvestsai@gmail.com;
CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito internet www.geneveinves.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerto agli utenti il servizio di investimento di gestione di portafogli;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.geneveinves.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detto sito è risultato disponibile in lingua italiana e contiene riferimenti non veritieri ad una presunta autorizzazione rilasciata dalla Consob e ad una sede italiana;
CONSIDERATO che il sito internet www.geneveinves.com non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all’abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.geneveinves.com consistente nell’offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona