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Bollettino


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Delibera n. 23719

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://activmarkets.com e https://activma.org e le relative pagine https://client.activ-markets.com e https://webtrader.acmarkets-webtraderplatform.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante i siti internet https://activ-markets.com e https://activma.org - risultati attivi e registrati in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare CFD su valute, materie prime, azioni ed indici tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sui siti https://activ-markets.com e https://activma.org tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un account su cui impiegare denaro: al riguardo, nel sito https://activ-markets.com si prospettano tre tipologie di conto ("Micro", "Standard" e "Premium") e nel sito https://activma.org sei tipologie di conto ("Standard", "Platinum", "Gold", "Vip", "Vip Platinum" e "Vip Diamond") che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo previsto. Ad esito della registrazione sui due siti si accede nelle aree riservate, entrambe consultabili direttamente in italiano, una raggiungibile all'indirizzo url https://client.activmarkets.com registrandosi sul sito https://activ-markets.com e una all'indirizzo url https://webtrader.acmarkets-webtraderplatform.com registrandosi sul sito https://activma.org, dove è possibile, tra l'altro, depositare liquidità sul conto e accedere alla piattaforma di trading;

iii. quanto alla riconducibilità, sia nel sito https://activ-markets.com sia nel sito https://activma.org sono presenti riferimenti generici alla "Activ Markets". Nei siti sono inoltre indicate le caselle e-mail support@activmarkets.com e support@activma-consulting.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://activ-markets.com e https://activma.org e le relative pagine https://client.activ-markets.com e https://webtrader.acmarketswebtraderplatform.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://activmarkets.com e https://activma.org e le relative pagine https://client.activ-markets.com e https://webtrader.acmarkets-webtraderplatform.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i contenuti di detti domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana o comunque, in relazione ai ridetti domini, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento verso clienti italiani, che hanno presentato esposti. Inoltre, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione ai medesimi domini da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che i siti internet https://activ-markets.com e https://activma.org e le relative pagine https://client.activ-markets.com e https://webtrader.acmarkets-webtraderplatform.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://activ-markets.com e https://activma.org e le relative pagine https://client.activmarkets.com e https://webtrader.acmarkets-webtraderplatform.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

22 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona