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Bollettino


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Delibera n. 23887

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://p.finance, le relative pagine https://v1.lands-po.com, https://m.p.finance e la collegata applicazione per dispositivi mobili denominata "Pocket Option"

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://p.finance - registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana tramite un meccanismo di traduzione automatica dei contenuti integrato nel sito stesso - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di operare con una "piattaforma di trading all'avanguardia" su "oltre 100 asset sui mercati globali", negoziando CFD su valute, azioni, indici, criptovalute e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito tramite procedura disponibile in lingua italiana in corrispondenza del menzionato dominio https://p.finance e dell'ulteriore dominio https://m.p.finance e l'apertura di un conto di trading. Gli investitori vengono in particolare classificati - in relazione all'importo depositato - in cinque livelli denominati "Principiante", "Maestro", "Guru", "Vip" e "VIP Elite", differenziati per caratteristiche operative e bonus prospettati;

iii. all'interno dell'area riservata della piattaforma, localizzata sul menzionato dominio https://p.finance e disponibile in lingua italiana, risulta possibile depositare denaro sull'account di trading e negoziare strumenti finanziari;

iv. sull'ulteriore dominio https://v1.lands-po.com collegato alla piattaforma in esame è resa disponibile l'operatività di copy trading, che consentirebbe agli investitori di replicare "le operazioni dei trader di maggior successo con un solo clic o automaticamente". Tale operatività - secondo quanto riportato nel dominio - costituirebbe "Un vero e proprio sistema di reddito passivo … senza la necessità di rimanere online … Non è necessario apprendere o possedere particolari abilità e strategie di trading";

v. nell'homepage del sito https://p.finance è risultata disponibile la funzione di download per mezzo della quale l'utente che intenda operare tramite smartphone viene reindirizzato all'online store Google Play per scaricare l'applicazione per dispositivi mobili denominata "Pocket Option" per sistemi operativi Android. L'utente accede alla summenzionata applicazione con le medesime credenziali utilizzate per accedere all'area riservata del dominio https://p.finance;

vi. all'interno dell'applicazione per dispositivi mobili "Pocket Option" sono presenti le funzioni rilevate sulla piattaforma web https://p.finance. E' evidenziata, in particolare, la possibilità di effettuare depositi e prelievi, nonché di negoziare strumenti finanziari. In alternativa alla "modalità classica" di negoziazione, sull'applicazione è evidenziata la disponibilità di una "innovativa funzione di trading con un solo clic, supportata da un'intelligenza artificiale avanzata". In merito è riportato: "Basta cliccare su «Trading IA» e la nostra IA determinerà la direzione e il tempo di scadenza in base ai segnali, all'analisi tecnica e all'esperienza dei nostri trader";

vii. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, nel sito https://p.finance e nell'applicazione "Pocket Option" sono presenti riferimenti a "Po Trade Ltd" con asserita sede a Santa Lucia e sono riportati gli indirizzi di posta elettronica support@po.trade e support@pocketoption.com;

VISTA la delibera n. 23510 del 9 aprile 2025 con la quale si è ordinato a "Po Trade Ltd" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf realizzata tramite il distinto sito internet https://po.life;

CONSIDERATO che il sito internet https://p.finance in esame presenta contenuti e formato grafico analoghi a quelli del dominio https://po.life che ha già formato oggetto di un ordine di inibizione;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://p.finance, le relative pagine https://v1.lands-po.com, https://m.p.finance e la collegata applicazione per dispositivi mobili denominata "Pocket Option" è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini e l'indicata applicazione viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi alla piattaforma e all'applicazione dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, l'operatività del sito https://p.finance ha formato oggetto di una campagna pubblicitaria, redatta in lingua italiana ed esplicitamente rivolta agli investitori italiani, condotta tramite il dominio https://prismaluxerise.it; è stata, altresì, riferita attività di contatto nei confronti di clientela italiana;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet https://p.finance, le relative pagine https://v1.lands-po.com, https://m.p.finance e la collegata applicazione per dispositivi mobili denominata "Pocket Option" non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO pertanto necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://p.finance, le relative pagine https://v1.lands-po.com, https://m.p.finance e la collegata applicazione per dispositivi mobili denominata "Pocket Option", consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

25 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Paolo Savona