Delibera n. 23890 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23890
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.campo-borsante.com, mediante il distinto sito internet www.campo-borsante.org e la relativa pagina https://client.7cmanagement.cm, tramite l'ulteriore sito www.campoborsante.com e la relativa pagina https://live.bitfoxytrade.com nonché mediante il sito www.campo-borsante.net
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. i siti www.campo-borsante.com, www.campo-borsante.org, www.campoborsante.com e www.campo-borsante.net – risultati tutti attivi, registrati in forma anonima e disponibili in lingua italiana – presentano layout grafico e contenuti in larga parte analoghi;
ii. siti www.campo-borsante.com, www.campo-borsante.org, www.campoborsante.com e www.campo-borsante.net prospettano agli utenti la possibilità di fare trading su strumenti finanziari derivati quali CFD relativi a cripto-valute ed azioni;
iii. con particolare riferimento ai siti www.campo-borsante.org e www.campoborsante.com, è stato riscontrato che gli stessi instradano i propri utenti a distinte pagine web per completare la registrazione ed accedere all'area personale nonché alla piattaforma di negoziazione. In particolare, è stato rilevato che dalla homepage del sito www.campo-borsante.org si ha accesso alla pagina https://client.7cmanagement.cm; a partire dalla homepage del distinto sito www.campoborsante.com, gli utenti hanno invece accesso all'ulteriore pagina https://live.bitfoxytrade.com;
iv. quanto alla riconducibilità, i siti www.campo-borsante.com, www.campo-borsante.org, www.campoborsante.com e www.campo-borsante.net contengono generici riferimenti ad una non meglio precisata entità denominata "Campo Borsante" della quale sono unicamente riferiti quattro account di posta elettronica (info@campo-borsante.com, support.campoborsante@ gmail.com, support@campoborsante.com e support@campo-borsante.net);
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.campo-borsante.com, mediante il distinto sito internet www.campo-borsante.org e la relativa pagina https://client.7cmanagement.cm, tramite l'ulteriore sito www.campoborsante.com e la relativa pagina https://live.bitfoxytrade.com nonché mediante il sito www.campo-borsante.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.campoborsante.com, mediante il distinto sito internet www.campo-borsante.org e la relativa pagina https://client.7cmanagement.cm, tramite l'ulteriore sito www.campoborsante.com e la relativa pagina https://live.bitfoxytrade.com nonché mediante il sito www.campo-borsante.net, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti in discorso sono risultati disponibili anche in lingua italiana ed hanno formato oggetto di una campagna pubblicitaria svolta mediante l'utilizzo indebito del nome e dell'immagine di un noto personaggio del mondo delle istituzioni italiane;
CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet www.campo-borsante.com, sul distinto sito internet www.campo-borsante.org e sulla relativa pagina https://client.7cmanagement.cm, sull'ulteriore sito www.campoborsante.com e sulla relativa pagina https://live.bitfoxytrade.com nonché sul sito www.campo-borsante.net non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.campo-borsante.com, mediante il distinto sito internet www.campo-borsante.org e la relativa pagina https://client.7cmanagement.cm, tramite l'ulteriore sito www.campoborsante.com e la relativa pagina https://live.bitfoxytrade.com nonché mediante il sito www.campo-borsante.net consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
25 febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Paolo Savona