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Bollettino


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Delibera n. 21320

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di trasparenza societaria

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche "TUF");

VISTO il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo del Codice civile;

VISTA la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, come modificata da ultimo dalla Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013;

VISTA la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche, recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio;

VISTA la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");

VISTA la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF, definisce le PMI quali "(…) le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi (…)".

CONSIDERATO che, nel caso in cui l'emittente sia una PMI, la soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, è pari al cinque per cento;

CONSIDERATO che, per effetto del venir meno della qualifica di PMI in capo all'emittente, talune partecipazioni non precedentemente comunicate potrebbero trovarsi in una posizione di rilevanza in quanto comprese tra il tre per cento e il cinque per cento;

CONSIDERATO che è opportuno introdurre un obbligo di comunicazione delle anzidette partecipazioni al fine di garantire la piena trasparenza informativa per il mercato e per l'Autorità di vigilanza, in ordine agli assetti proprietari delle società quotate italiane;

CONSIDERATO che il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto all'articolo 120 del TUF, il nuovo comma 4-bis, ai sensi del quale, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, il soggetto che effettua la comunicazione della partecipazione rilevante ai sensi del medesimo articolo è tenuto a dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi (di seguito "dichiarazione delle intenzioni");

CONSIDERATO che la disposizione da ultimo citata attribuisce alla Consob il potere di individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni;

CONSIDERATO che è opportuno esercitare la predetta delega regolamentare al fine di esentare dall'obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni l'acquisto di partecipazioni, anche in strumenti finanziari, al ricorrere di specifiche circostanze, in presenza delle quali la normativa vigente prevede l'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto, ai sensi degli articoli 106 del TUF e 49 del Regolamento Emittenti, o di effettuare le comunicazioni previste in materia di assetti proprietari, ai sensi dell'articolo 120 del TUF e della Parte III, Titoli III, Capo I, del Regolamento Emittenti;

CONSIDERATO che la normativa italiana prevede che le società di gestione di OICVM e FIA non riservati a investitori professionali possano investire in azioni di società quotate entro il limite del 10% del capitale dell'emittente;

CONSIDERATO che è opportuno prevedere, in un'ottica di proporzionalità degli obblighi, l'esenzione dall'obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni per l'acquisto di partecipazioni, anche in strumenti finanziari, effettuato dai predetti gestori, nei casi di superamento delle soglie percentuali previste dall'articolo 120, comma 4-bis, del TUF;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la parità di trattamento tra soggetti che si trovano in identiche condizioni, è opportuno estendere l'anzidetta esenzione anche ai FIA UE per i quali la normativa nazionale applicabile preveda un limite di investimento aggregato pari al 10% del capitale e casi di sforamento di tale limite, equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana;

CONSIDERATO che è opportuno procedere inoltre a una revisione del predetto Regolamento Emittenti, con particolare riferimento alle disposizioni regolamentari in materia di pubblicazione dei patti parasociali;

CONSIDERATE le osservazioni del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Emittenti, pubblicato in data 27 giugno 2019, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

D E L I B E R A:

Art. 1
(Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con
delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni
)

1. Nella Parte I, all'articolo 2-ter, comma 2, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modifiche:

A. le parole ", quali risultanti dall'elenco di cui al comma 5" sono soppresse;

B. è aggiunto in fine il seguente periodo: "La variazione della qualifica di PMI è resa nota al pubblico con il comunicato diffuso a seguito dell'assemblea annuale di bilancio di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile.".

2. Nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, all'articolo 19-quater, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli intermediari di cui al comma 2 provvedono, nei confronti degli investitori stabiliti in Italia, all'adempimento degli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dall'articolo 51, commi 1, 2, 3, 4, limitatamente al richiamo all'articolo 67 del Regolamento (UE) 2017/565, e 5 e dall'articolo 60, commi 1, 2 e 3, limitatamente al richiamo all'articolo 59 del Regolamento (UE) 2017/565, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018".

3. Nella Parte II, Titolo II, Capo I, sono apportate le seguenti modifiche:

A. all'articolo 35, comma 1, lettera i), le parole "dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del Testo unico", e le parole "strumento finanziario o" sono soppresse;

B. all'articolo 41, comma 1[1], lettera a), le parole "dell'articolo 66, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014", e al comma 7, dopo le parole "comunicate ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 o".

4. Nella Parte III, Titolo III, Capo I, sono apportate le seguenti modifiche:

A. all'articolo 116-terdecies, comma 1,

1) la lettera b1) è sostituita dalla seguente:

"b1) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del Testo unico;";

2) nella lettera d), le parole "dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del Testo unico", e le parole "strumento finanziario o" sono soppresse;

3) nella lettera d1),

a) le parole "dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del Testo unico":

b) le parole "strumento finanziario o" sono soppresse;

c) la parola "diversi" è sostituita dalla seguente: "diverso";

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) "società di gestione": i gestori, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Testo unico, che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE e/o nella direttiva 2011/61/UE e i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'U.E., sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE e/o della direttiva 2011/61/UE;";

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) "soggetti abilitati": i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Testo unico, autorizzati all'esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell'Allegato I, Sezione A, del Testo unico, e i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'U.E., sarebbe necessaria la medesima autorizzazione, nonché i gestori autorizzati a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 2009/65/UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE;";

6) nella lettera l) le parole "secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet" sono soppresse;

7) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) "controparte centrale": uno dei soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del Testo unico;".

B. Nella Sezione I,

1) all'articolo 117, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Chiunque, al momento della perdita della qualifica di PMI della società partecipata, detenga una partecipazione superiore al 3% e inferiore al 5%, ne dà comunicazione alla Consob e alla società partecipata, entro il termine previsto dall'articolo 121, comma 3-bis.";

2) all'articolo 119-bis, comma 3, lettera c), le parole "direttiva 2004/39/CE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 2014/65/UE";

3) all'articolo 119-ter,

a) al comma 1, le parole "potenziali, o una posizione lunga complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "in strumenti finanziari", e le parole "anche potenziali" sono sostituite dalle seguenti: "incluse le partecipazioni in strumenti finanziari";

b) al comma 2, le parole "potenziali, o una posizione lunga complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "in strumenti finanziari";

c) al comma 3, le parole "potenziali, o una posizione lunga complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "in strumenti finanziari";

4) all'articolo 120, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l'estratto previsto all'articolo 122 del Testo unico pubblicato nei termini previsti dall'articolo 121, comma 1, e con le modalità previste dagli articoli 129 e 130, comma 3.";

5) all'articolo 121, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Nei casi previsti dall'articolo 117, comma 2-bis, la comunicazione indica la partecipazione detenuta alla data del comunicato diffuso dall'emittente ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 2, secondo periodo, ed è effettuata, con le modalità indicate dal comma 2, entro quindici giorni di negoziazione decorrenti dalla suddetta data.";

6) alla fine della Sezione, dopo l'articolo 122-bis, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 122-ter
(Modalità di adempimento dell'obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni ed esenzioni)

1. L'obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall'articolo 120, comma 4-bis, del Testo unico, al superamento delle soglie ivi indicate, non sussiste:

a) nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettere a), limitatamente all'ipotesi in cui un socio dispone da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'emittente quotato, c), d) e h);

b) quando l'acquisto della partecipazione è anche idoneo a determinare l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106, commi 1 o 1-bis, del Testo unico, e ricorre una delle esenzioni previste dall'articolo 49, comma 1, lettere b) o g);

c) nei casi indicati dall'articolo 119-bis, commi 3, lettere a), b) e c-ter), 5 e 6;

d) fermo quanto previsto dall'ultima parte dell'articolo 49, comma 1, lettera d-bis), se il raggiungimento o il superamento delle soglie è determinato da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente ai sensi dell'articolo 85-bis;

e) per le società di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell'ambito delle attività di gestione di cui all'articolo 116-terdecies, comma 1, lettera e), esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, nonché per i FIA italiani non riservati a investitori professionali e per i FIA UE la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all'investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali;

f) se l'acquisto della partecipazione determina l'obbligo o è effettuato nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto o scambio comunicata al mercato.

2. La dichiarazione è effettuata entro i termini previsti dall'articolo 121, mediante l'utilizzo del modello previsto nell'Allegato 4 in un formato elettronico ricercabile. Si applica l'articolo 122.

3. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della lettera c), la sussistenza di una causa di esenzione è indicata nel modello previsto nell'Allegato 4 per la comunicazione della partecipazione rilevante.".

5. Nella Parte III, Titolo III, Capo II, sono apportate le seguenti modifiche:

A. nella Sezione I, all'articolo 127,

a) nel comma 2, lettera a), dopo le parole "copia integrale del patto" sono inserite le seguenti: ", in un formato elettronico ricercabile,";

b) il comma 3 è abrogato;

B. all'articolo 128,

1) al comma 1,

a) nella lettera a), dopo le parole "mediante trasmissione di copia integrale" sono inserite le seguenti: ", in un formato elettronico ricercabile,", e le parole "il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;" sono soppresse;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la notizia del rinnovo e della cessazione del patto, anche alla scadenza, nonché delle variazioni tali da rendere il patto non più soggetto agli obblighi di cui all'art. 122 del Testo unico.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Copia dell'estratto e delle informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell'articolo 131 è trasmesso alla Consob entro cinque giorni dalla pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione.";

C. nella Sezione II, all'articolo 130, comma 1, lettera e), le parole "e la data del deposito" sono soppresse;

D. all'articolo 131, comma 1, dopo le parole "soggetti aderenti al patto," sono inserite le seguenti: "entro cinque giorni dal loro perfezionamento";

6. Nella Parte III, Titolo VII, Capo II, Sezione II, sono apportate le seguenti modifiche:

A. all'articolo 152-sexies, comma 1, lettera b.3), le parole "dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del Testo unico";

B. all'articolo 152-septies, comma 3, lettera d), le parole "direttiva 2004/39/CE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 2014/65/UE".

Art. 2
(Modifiche all'Allegato 4 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina
degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni
)

1. L'Allegato 4 del Regolamento Emittenti è sostituito dal nuovo Allegato 4, recante i "Modelli di comunicazione ex art. 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998", accluso alla presente delibera.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana[2]. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

7 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


[1] Leggasi: “all'articolo 41, comma 2” al posto di: “all'articolo 41, comma 1” (rettificato con delibera n. 21359 del 13.5.2020).

[2] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 101 del 17 aprile 2020.