ric114 n. 07.2.2025 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Olidata Spa
Si fa seguito alla nota del 22 aprile 2010, con la quale la Commissione ha comunicato alla Società di pubblicare informazioni periodiche supplementari con cadenza mensile.
Si fa altresì riferimento alla nota del 27 giugno 2025, così come integrata con nota del 3 luglio 2025, con la quale la Società ha presentato istanza di revoca dai sopra citati obblighi di informativa mensili richiesti ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF.
Al riguardo si osserva che nelle relazioni di revisione sui bilanci consolidati di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024, emesse dalla società di revisione RSM S.p.A., è stato espresso un giudizio positivo senza rilievi. Tale giudizio seguiva, tra l'altro, la conclusione della procedura di concordato preventivo emanata dal Tribunale di Forlì in data 30 giugno 2023. Dalle comunicazioni diffuse ai sensi dell'art. 114, c.5 del TUF si apprende che l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Olidata nel corso nel biennio 2023-2024 e nei primi mesi del 2025 non ha subito significative variazioni e si attesta su livelli contenuti, in particolare rispetto al patrimonio netto e all'EBITDA. Inoltre, i risultati economici nel triennio 2022-2024 del Gruppo Olidata sono risultati positivi sia in termini di fatturato che di marginalità operativa e netta.
La Commissione, pertanto, tenuto conto (i) dei giudizi senza rilievi della società di revisione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024; e (ii) del positivo andamento economico e finanziario nel triennio 2022-2024 ritiene che gli elementi sopra richiamati comportino il venir meno degli obblighi informativi su base mensile.
In tale contesto si rappresenta che ai fini della revoca degli obblighi di informativa periodica supplementare la Commissione ha finora richiesto non solo che siano superate le condizioni che li avevano determinati ma anche che, dal complesso dell'informazione fornita al mercato, emerga un superamento non temporaneo delle condizioni di crisi aziendale.
In proposito si rileva che in data 26 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2025-2027, estendendo di un esercizio l'orizzonte temporale della precedente pianificazione industriale relativa agli esercizi 2024-2026. Al riguardo, la Società, nonostante le dinamiche di rallentamento del settore di riferimento ritenute di breve termine, ipotizza una crescita significativa del proprio business ed una generazione di cassa tale da generare un indebitamento finanziario netto atteso negativo (cash positive) a partire dall'esercizio 2025. Nella suddetta istanza di revoca del 4 luglio 2024 la Società ha sottolineato che "sulla base dell'andamento gestionale operativo del Gruppo rilevati dall'Emittente tra il 1° gennaio 2025 e la data odierna (dati non sottoposti ad alcuna revisione contabile), si confermano i target di risultato previsti dalla guidance 2025".
Va, inoltre, tenuto conto della rilevanza delle analisi di liquidità prospettiche ipotizzate dalla Società. Sulla base di quanto rappresentato, il fabbisogno finanziario netto per i successivi 12 mesi è atteso essere coperto mediante "le risorse nette derivanti dalla gestione operativo-reddituale pari a circa 4,5 mln di Euro" tali da generare un'eccedenza finanziaria netta.
La Commissione, considerato quanto precede, in sostituzione degli obblighi di informativa supplementare con cadenza mensile, fissati con il soprarichiamato provvedimento del 22 aprile 2010, ha chiesto di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, a partire dalla prossima relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti informazioni:
a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti)) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.
La Commissione ha precisato che, tenuto conto delle modifiche apportate dal D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del TUF ed in particolare all'eliminazione dell'obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d'esercizio, l'adempimento relativo alle informazioni da riportare con riferimento al primo e al terzo trimestre dell'esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria.
Tali informazioni dovranno essere pubblicate comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999.
La Società dovrà comunque fornire nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi della presente richiesta, ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. I comunicati stampa dovranno contenere l'indicazione che sono diffusi su richiesta della Consob.