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FAQ relative alla domanda di partecipazione alla sandbox regolamentare

FAQ

1. Presentazione della domanda

1.1 Chi può partecipare alla sandbox?

La sandbox regolamentare è dedicata alle attività di innovazione tecnologica che incidono sul settore bancario, finanziario e assicurativo e che sono svolte da soggetti che:

a) vogliono sperimentare un'attività riservata che richiede l'autorizzazione ovvero l'iscrizione in un albo, elenco o registro tenuto dalle autorità di vigilanza;

b) vogliono sperimentare un'attività in astratto riservata, ma per la quale si avvarrebbero di un caso di esclusione previsto dalla legge. Ad esempio, attività di concessione di finanziamenti esercitata non nei confronti del pubblico ossia senza il carattere di professionalità;

c) prestano servizi o attività inerenti a profili oggetto di regolamentazione in favore di un soggetto vigilato o regolamentato da parte della Banca d'Italia, della Consob o dell'IVASS. Si pensi, ad esempio, a un operatore fintech che offre servizi tecnologici a vantaggio di un intermediario bancario o finanziario per le attività di compliance regolamentare. L'attività coinvolge quindi due categorie di soggetti: un operatore FinTech (richiedente l'ammissione alla sperimentazione) e uno vigilato o regolamentato;

d) sono già vigilati o regolamentati dalla Banca d'Italia, dalla Consob o dall'IVASS e hanno sede legale o succursale in Italia (es. un intermediario bancario o finanziario, un emittente, etc.).
Se il soggetto già autorizzato allo svolgimento di una determinata attività regolamentata, necessita di ulteriore e differente autorizzazione per lo svolgimento dell'attività per cui richiede l'ammissione alla sperimentazione, dovrà ottenere un'apposita autorizzazione, ovvero richiedere una variazione/estensione dell'autorizzazione di cui dispone, come previsto dalla lettera a).

1.2 Gli operatori esteri provenienti da un altro Stato membro dell'Unione Europea possono accedere alla sandbox italiana?

I soggetti già vigilati o regolamentati aventi sede legale in un altro Stato U.E. e operanti in Italia attraverso una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, possono sia presentare richiesta di ammissione alla sandbox che essere destinatari di un prodotto/servizio sperimentato da un operatore fintech.

La richiesta di ammissione alla sperimentazione può essere anche presentata da operatori del settore FinTech europei non vigilati o regolamentati per attività da prestare in favore di un soggetto vigilato o regolamentato avente in Italia la propria sede legale o succursale o operante in libera prestazione di servizi (cfr. art. 5, comma 1, lett. c), del D.M. n. 100 del 2021).

Nel caso in cui l'attività sia prestata da, ovvero in favore di, soggetti aventi sede in un altro Stato dell'Unione europea e operanti in Italia in libera prestazione di servizi, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS possono non accogliere la richiesta se ritengono di non avere poteri di vigilanza idonei ad assicurare un'adeguata tutela degli utenti nell'ambito della sandbox.

1.3 Gli operatori esteri provenienti da uno Stato non appartenente all'Unione Europea possono accedere alla sandbox italiana?

I soggetti che non hanno la propria sede legale nell'Unione europea possono presentare domanda di ammissione alla sandbox italiana se hanno già nel territorio una succursale autorizzata ad operare e, quindi, sono sottoposti a vigilanza o regolamentazione da parte della Banca d'Italia, della Consob o dell'IVASS (cfr. art. 5, comma 1, lett. d), del D.M. n. 100 del 2021).

La domanda di ammissione alla sandbox può essere presentata anche da operatori del settore FinTech non soggetti a vigilanza o regolamentazione con sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea per attività da prestare in favore di un soggetto vigilato o regolamentato che in Italia ha la propria sede legale o succursale o opera con clientela italiana in libera prestazione di servizi. In caso di esito positivo dell'istruttoria per l'ingresso alla sandbox, l'ammissione alla sperimentazione è condizionata all'apertura da parte del richiedente di una sede secondaria o di un ufficio di rappresentanza in Italia, entro 45 giorni dal provvedimento dell'autorità competente di ammissione alla sperimentazione (cfr. art. 13, comma 2, del D.M. n. 100 del 2021).

1.4 Come posso sapere se la sandbox è il canale idoneo alla mia iniziativa?

Per essere ammessi alla sandbox è necessario che l'attività oggetto di sperimentazione sia rilevante per i profili di competenza della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html), della Consob (/web/area-pubblica/attivita) o dell'IVASS (https://www.ivass.it/chi-siamo/in-sintesi/compiti/index.html) e che rispetti i requisiti previsti dall'art. 6 del D.M. n. 100 del 2021.

Gli operatori interessati possono utilizzare i canali di comunicazione e di supporto dedicati che sono stati istituiti presso le citate autorità di vigilanza per presentare la propria iniziativa, richiedere specifici chiarimenti sui criteri e modalità di ammissione e essere supportati nell'individuare l'autorità di vigilanza competente:

1.5 Quando e come può esser presentata la domanda di partecipazione?

La domanda di partecipazione potrà essere presentata durante apposite finestre temporali. Per sapere quando verrà aperta la prossima finestra temporale si può consultare la sezione del sito internet della Banca d'Italia, della Consob e dell'IVASS dedicata alla sandbox regolamentare. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in formato digitale compilando il modulo reso disponibile nella citata sezione del sito internet delle autorità di vigilanza.

1.6 Occorre compilare la domanda di partecipazione in ogni sua parte?

Si, è necessario compilare la domanda di partecipazione con tutte le informazioni richieste dal modulo. In caso di incompletezza della domanda, ivi compresa quella derivante dall'assenza della prescritta firma digitale, o in assenza di un allegato obbligatorio, il procedimento amministrativo non potrà essere avviato.

1.7 Sono previste commissioni da pagare per l'accesso alla sandbox?

No, la partecipazione alla sandbox non comporta il pagamento di alcun tipo di commissioni, fatta salva l'applicazione dei contributi di vigilanza, ove rilevanti per il tipo di attività prestata.

2. Ammissione alla sandbox

2.1 Quando un'attività è significativamente innovativa?

L'attività che si vuole sperimentare deve fare leva su tecnologie innovative, e contribuire ad offrire servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario e assicurativo che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto già presente sul mercato nazionale. L'innovatività non sarà valutata esclusivamente con riferimento alle tecnologie utilizzate, ma anche considerando la loro applicazione a un prodotto, processo o modello di business rilevante per il settore bancario, finanziario e assicurativo nazionale.

Gli elementi di novità del progetto devono essere dimostrati, anche tramite analisi interne e/o analisi di mercato, fornendo tutti gli elementi per consentire di valutare le peculiarità della propria soluzione rispetto a quella dei concorrenti a livello nazionale.

Per gli aspetti tecnologici, di seguito si fornisce una lista esemplificativa e non esaustiva di tecnologie e soluzioni che, allo stato attuale, possono essere rilevanti ai fini dell'ammissione alla sandbox:

  • Application Programming Interfaces (APIs)
  • Intelligenza artificiale (IA)
  • Machine Learning (ML)
  • Analisi dei dati/Big Data/ Data Analytics
  • ID Digitale e sistemi di autenticazione
  • Cloud Computing
  • DLT/blockchain e smart contracts
  • Quantum computing
  • Internet of Things (IoT) e device wearable o a supporto della mobilità
  • Robotic Process Automation (RPA)
  • Natural Language Processing (NLP)
  • Meccanismi di crittografia avanzati
2.2 Quali sono le deroghe concedibili nell'ambito della sandbox?

La Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS possono derogare orientamenti di vigilanza, regolamenti o altri atti di carattere generale da loro emanati nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le citate deroghe non possono riguardare, in generale, la normativa primaria e le norme inderogabili dell'Unione europea. L'ammissione alla sperimentazione può essere consentita anche a soggetti costituiti in forme societarie diverse da quelle previste dal Testo Unico Bancario (TUB), dal Testo Unico della Finanza (TUF) o dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP) per lo svolgimento di attività soggetta all'autorizzazione o all'iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di un'autorità di vigilanza o requisiti di professionalità attenuati.

Nel rispetto di quanto sopra, le deroghe possono riguardare i seguenti ambiti, sempre nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione:

  • requisiti patrimoniali;
  • adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
  • perimetri di operatività;
  • obblighi informativi;
  • tempi per il rilascio di autorizzazioni;
  • requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
  • profili di governo societario e di gestione del rischio;
  • forme societarie ammissibili;
  • eventuali garanzie finanziarie.
2.3 Quando si può ritenere che un'attività apporti valore aggiunto?

La valutazione del valore aggiunto sarà svolta in un'ottica integrata, cioè considerando l'attività nella sua totalità. In particolare, l'attività proposta deve apportare valore aggiunto per almeno uno dei quattro profili individuati dall'art. 6, comma 1, lett. c), del D.M. n. 100 del 2021, senza pregiudicare, allo stesso tempo, in misura rilevante uno degli altri:

  • apportare benefici per gli utenti finali. Ad esempio, in termini di miglioramento della customer experience o della trasparenza, rafforzamento dei presidi di sicurezza, minori costi per gli utenti finali, ecc.
  • contribuire all'efficienza del sistema bancario, finanziario o assicurativo e/o degli operatori. Ad esempio in termini di minori costi o minore utilizzo di risorse per il sistema, tempi di esecuzione delle operazioni ridotti, migliore fruibilità ed utilizzo delle informazioni, ecc.
  • rendere meno onerosa o più efficace l'applicazione della regolamentazione del settore bancario, finanziario, assicurativo. Ad esempio, in termini di razionalizzazione dei processi interni finalizzati all'assolvimento di obblighi regolamentari, migliore gestione dei dati a fini di compliance e segnaletici, ecc.
  • migliorare i sistemi/procedure/processi relativamente alla gestione dei rischi degli intermediari. Ad esempio, in termini di ottimizzazione dei costi o dell'utilizzo delle risorse interne, aumento dell'efficacia nell'individuazione e/o nella misurazione/gestione dei rischi, ecc.
2.4 Quali elementi sono tenuti in considerazione per verificare se l'attività è in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione?

Il prodotto/servizio deve essere pronto per iniziare l'attività di sperimentazione immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione alla sandbox. In particolare, nella valutazione della domanda di ammissione saranno verificate le seguenti condizioni:

  • studio di fattibilità completo (precisa descrizione della soluzione proposta con esempi pratici, puntuale definizione delle risorse tecnologiche, umane e logistiche necessarie);
  • risorse necessarie disponibili o mobilitabili;
  • piano per la sperimentazione (per esempio attraverso l'uso di uno schema Gantt) definito in termini di obiettivi, target specifici, timeline e milestone;
  • identificazione di tutti i rischi rilevanti (ivi compresi quelli ICT, cyber security e di protezione dei dati) e degli specifici presidi/strumenti a tutela degli utenti;
  • proposte di metriche e valutazioni analitiche per il monitoraggio della sperimentazione.
2.5 Quali elementi sono tenuti in considerazione nella verifica della sostenibilità economica e finanziaria prospettica del progetto o dell'adeguatezza della copertura finanziaria?

Nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria saranno valutati:

  • ricavi adeguati a coprire in ottica prospettica i costi di gestione dell'attività;
  • flussi di cassa netti coerenti con i piani di investimento e le prospettive di sviluppo;
  • patrimonio dell'impresa adeguato al livello di indebitamento e flussi di cassa prospettici coerenti con il rimborso degli impegni finanziari assunti.

È necessario che le assunzioni alla base delle stime prospettate siano realistiche e solide.

La copertura finanziaria, parametrata alla durata della sperimentazione, dovrà essere coerente rispetto alle dimensioni del progetto e prestata da soggetti finanziariamente in grado di garantire future esigenze di liquidità.

2.6 Dopo quanto tempo dall'invio della domanda saprò se sono stato ammesso?

L'ammissione alla sperimentazione verrà decisa entro 60 giorni dalla chiusura della finestra di ammissione, a meno di sospensioni o interruzioni dei termini e sarà tempestivamente comunicata. Quando contestualmente all'ammissione alla sperimentazione viene richiesta un'autorizzazione allo svolgimento di un'attività riservata (cfr. art. 5, comma 1, lettera a), del D.M. 100 del 2021) la comunicazione per l'ammissione seguirà i termini previsti dalla normativa applicabile per i procedimenti di autorizzazione.

3. Avvio della sperimentazione e monitoraggio

3.1 Saranno noti i nomi delle società ammesse alla sandbox?

Si, sul sito internet del Comitato FinTech istituito presso il MEF sarà pubblicato un registro con l'elenco dei soggetti ammessi alla sperimentazione. Inoltre, Banca d'Italia, IVASS e Consob daranno comunicazione al pubblico di aver ammesso un soggetto alla sperimentazione.

3.2 Quale tipo di supporto è offerto ai partecipanti?

Tramite la sperimentazione nella sandbox gli operatori potranno testare le attività innovative in stretto raccordo con le autorità di vigilanza, in un ambiente controllato, prima dell'offerta libera sul mercato, godendo eventualmente, per un periodo transitorio, di un regime semplificato.

3.3 Per quanto tempo potrò testare la mia soluzione?

La durata della sperimentazione verrà indicata nella comunicazione di ammissione. Questa non potrà superare un periodo di diciotto mesi, salvo casi di proroga previsti dall'art. 17 del D.M n. 100 del 2021.

4. Termine della sperimentazione

4.1 Cosa accade al termine della sperimentazione?

Al termine della sperimentazione nella sandbox i soggetti ammessi sottopongono all'autorità di vigilanza competente un resoconto economico e operativo sulla sperimentazione e danno tempestiva informazione al pubblico sul termine della stessa. Il termine della fase di sperimentazione comporta il venir meno del regime di "sandbox" e la cessazione delle eventuali deroghe concesse, ad eccezione dei seguenti casi:

  • i soggetti ammessi alla sperimentazione che, prima del termine di conclusione della stessa, ottengano dall'Autorità competente la concessione di una proroga per lo svolgimento della sperimentazione stessa, possono proseguire la sperimentazione sino al termine della proroga concessa (cfr. art. 17, comma 4, del D.M.).
  • i soggetti ammessi alla sperimentazione che, al termine di conclusione della stessa, richiedono l'autorizzazione a svolgere l'attività o l'iscrizione in un albo, possono proseguire la sperimentazione sino al rilascio del provvedimento di autorizzazione o di iscrizione (cfr. art. 17, comma 7, del D.M.).

In tutti gli altri casi, la sperimentazione non può essere proseguita oltre il termine di scadenza, salvo che l'attività/prodotto/processo si conformi a tutte le disposizioni ad essa/o applicabili.

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