Consob Informa - Anno XXXII - N. 15 - 20 aprile 2026 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Occhio alle truffe! Cinque precauzioni per non cadere nelle trappole finanziarie
Sostenibilità sempre più integrata nel business delle società quotate, il 2025 anno di evoluzione verso le nuove norme
In consultazione con il mercato le modifiche per ridurre l'impatto degli oneri di reporting sulle cartolarizzazioni
Consob e Banca d'Italia aggiornano il documento sul riparto delle competenze Emir
Le decisioni della Commissione assunte o rese pubbliche nel corso della settimana
Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
1) Verifica sempre che l'intermediario sia autorizzato
Ricordati che chiunque proponga in Italia servizi d'investimento su strumenti finanziari (come, per esempio, azioni e obbligazioni) o su cripto-attività deve essere autorizzato. Questo vale per tutti i canali di offerta: telefono, e-mail, internet, sistemi di messaggistica come whatsapp e telegram, social network o altro ancora.
Tutte le iniziative di questo tipo che non siano autorizzate sono abusive e nella stragrande maggioranza dei casi nascondono truffe finanziarie.
L'autorizzazione è rilasciata in Italia dalla Consob o dalla Banca d'Italia o, per i consulenti autonomi che siano persone fisiche o società, da un apposito organismo, l'Ocf. Può essere rilasciata anche dalle Autorità nazionali di vigilanza degli altri Paesi dell'Unione europea.
2) Controlla sempre negli elenchi ufficiali
Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, è buona regola verificare se la società che ti sta contattando sia presente negli elenchi ufficiali degli operatori autorizzati.
Fai attenzione agli elenchi contraffatti!
Consulta soltanto gli elenchi ufficiali che trovi nei siti a seguire:
- Consob
- le Autorità nazionali di vigilanza sui mercati finanziari dei vari Paesi europei
Nella pagina dedicata puoi consultare l'elenco completo delle Autorità nazionali e accedere direttamente ai relativi registri degli intermediari autorizzati
Se la società non compare negli elenchi ufficiali, fermati!
3) Presta particolare attenzione alle società autorizzate dall'estero
Alcuni intermediari autorizzati in altri Paesi dell'Unione europea possono offrire servizi anche in Italia.
In questi casi l'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità nazionale di vigilanza del Paese di origine. La vigilanza, per quanto riguarda le attività svolte senza succursale, resta in capo a quella stessa Autorità, anche per i rapporti con i clienti italiani.
Per questo è sempre opportuno verificare le informazioni sul sito dell'Autorità nazionale di vigilanza del Paese di origine, che ha rilasciato l'autorizzazione.
La verifica riguarda anche i servizi di crowdfunding "(selezionare dai registri sulla sinistra ECSPR, European crowdfunding service providers)", le raccolte di fondi online per finanziare singoli progetti imprenditoriali.
4) Diffida delle offerte senza prospetto informativo
Le offerte di prodotti finanziari sono accompagnate dalla pubblicazione di un prospetto informativo, che nel caso di offerte di cripto-attività può presentarsi come un documento breve e semplificato, il cosiddetto white paper.
Prospetti e white paper sono disponibili sul sito dell'Esma.
Se non trovi il prospetto informativo o il white paper, fermati!
5) Controlla sempre i nomi e i numeri di autorizzazione e di registrazione
Tieni presente che i truffatori ricorrono spesso al trucco dei "siti-clone", siti contraffatti, che riproducono in modo quasi identico i siti originali. È un espediente pensato per trarre in inganno.
Ricordati sempre, quindi, di verificare la perfetta corrispondenza tra la denominazione e l'indirizzo internet (Url) della società che ti sta offrendo servizi d'investimento e quella della società autorizzata che trovi negli elenchi. A volte un semplice trattino ( - ) al posto di un punto ( . ) fa la differenza tra un'attività regolare e una abusiva.
Verifica anche che il numero di autorizzazione e/o di registrazione indicato sul sito che ti sta proponendo servizi di investimento sia identico a quello che compare negli elenchi ufficiali.
Pubblicato il rapporto Consob sulla rendicontazione di sostenibilità delle società quotate italiane
Il progressivo rafforzamento dell'integrazione dei temi Esg (Environmental, Social and Governance) nei modelli di business e nella governance avviato nel 2018 è proseguito nel 2025, anno di transizione caratterizzato da un percorso di evoluzione verso la nuova normativa. È quanto emerge dal ‘Rapporto sulla rendicontazione di sostenibilità delle società quotate italiane' della Consob relativo al 2025, primo anno di rendicontazione con la disciplina delineata dalla normativa europea Csrd (Corporate Sustainability Reporting Directive) e dagli standard obbligatori Esrs (European Sustainability Reporting Standards).
Nel 2025 hanno pubblicato la nuova rendicontazione di sostenibilità 136 società italiane quotate su Euronext Milan, pari al 69,4% del totale (97,1% in termini di capitalizzazione). Nel 2024 erano state 150 le società che avevano pubblicato la dichiarazione non finanziaria o Dnf (72% delle società quotate, corrispondente al 97,2% in termini di capitalizzazione).
Il rapporto 2025, basato su un campione di 60 società, è stato predisposto in una fase di evoluzione del quadro normativo europeo, recentemente modificato con la Direttiva Omnibus I, che ha alleggerito gli obblighi informativi e circoscritto il perimetro di applicazione. Le evidenze mostrano che le società che continueranno ad essere soggette agli obblighi normativi, a partire dall'esercizio 2027, presentano, rispetto a quelle che potrebbero non essere più obbligate, processi di rendicontazione più strutturati, con una maggiore diffusione di procedure interne per la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità (57% vs 43%), piani Esg o di sostenibilità (73% vs 53%) e più frequentemente un'integrazione dei fattori Esg nella strategia (25% vs 18%) e nell'ambito delle politiche di remunerazione dei vertici (90% vs 67%). Le società non più obbligate alla rendicontazione, di dimensioni minori e con processi meno formalizzati, mostrano tuttavia un comune approccio nell'individuazione dei temi rilevanti ai fini della rendicontazione.
Il coinvolgimento degli stakeholder nell'analisi di doppia materialità (con cui si valuta l'impatto dei fattori Esg sull'azienda e l'impatto che l'azienda stessa ha sull'ambiente e sulla società) risulta ampio e diffuso, interessando l'80% delle società analizzate, con una partecipazione frequente di fornitori, dipendenti e clientela. Anche il Cda è frequentemente coinvolto (in oltre il 93% dei casi) nel processo di doppia materialità.
I cambiamenti climatici risultano comunque tra le priorità per tutte le società analizzate, anche se solo il 13% del campione dichiara di avere un piano di transizione climatica in essere, mentre il 17% ne prevede una prossima adozione. Per quanto riguarda i temi sociali, gli impatti connessi ai lavoratori dell'impresa sono rilevanti per tutte le società.
Sempre più marcato, infine, il ruolo dei fattori Esg nelle politiche di remunerazione: il 78% delle società del campione (e il 90% delle società che saranno obbligate in futuro alla rendicontazione di sostenibilità) li ha integrati nei compensi variabili degli amministratori delegati.
In considerazione del cambio di passo della normativa, il Rapporto di quest'anno è arricchito da un addendum che ricostruisce l'evoluzione del trend registrato nel periodo 2018-2024 grazie ai Rapporti della Consob riferiti alle società che hanno pubblicato le Dnf. L'addendum evidenzia come in questo lasso temporale sia gradualmente aumentato il coinvolgimento degli stakeholder così come il ruolo del consiglio di amministrazione nell'analisi di materialità, è cresciuta l'istituzione dei comitati di sostenibilità e la presenza di obiettivi Esg nei sistemi di remunerazione dei vertici ha registrato sensibili incrementi. Emerge un quadro di trasformazione strutturale dei processi di reporting e della governance delle imprese quotate verso modelli più orientati alla sostenibilità.
La Consob ha sottoposto alla consultazione con il mercato alcune modifiche alle proprie Disposizioni tema di cartolarizzazioni, emanate in attuazione del Testo Unico della Finanza (art. 4-septies.2).
Alla luce delle evidenze raccolte dopo un primo periodo di applicazione delle Disposizioni Consob, si propongono modifiche essenzialmente volte a ridurre gli oneri gravanti sugli operatori, in particolare nei casi in cui siano tenuti a rendere informative sulle operazioni di cartolarizzazione oltre che alla Consob anche alle autorità prudenziali.
Tra gli interventi più significativi:
- l'estensione della tempistica prevista per la notifica delle operazioni di cartolarizzazione ad un mese dalla data di emissione, a fronte degli attuali 5 e 15 giorni rispettivamente per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ("STS") e per quelle non-standardizzate. Tale proposta allinea i termini di notifica alla Consob con quelli stabiliti dalle autorità prudenziali, favorendo una gestione unitaria degli obblighi di notifica gravanti sulle banche coinvolte in operazioni di cartolarizzazione STS;
- l'introduzione per le banche significative della possibilità di trasmettere le attestazioni di conformità al Regolamento Cartolarizzazioni a firma di soggetti delegati dall'organo con funzioni di gestione.
Altre proposte di modifica sono volte ad affinare il contenuto delle Disposizioni Consob, in linea con quanto attualmente previsto dalle FAQ, ad esempio con riferimento alla possibilità di delegare al servicer dell'operazione di cartolarizzazione l'attività di trasmissione delle informazioni alla Consob.
Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 27 aprile 2026 on-line per il tramite del SIPE - Sistema Integrato per l'Esterno.
La Consob e la Banca d'Italia hanno aggiornato il "Documento ricognitivo sul riparto delle competenze EMIR" (European Market Infrastructure Regulation) al fine di conformarlo al ‘Regolamento Ue sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni' (n. 648/2012), modificato recentemente dal ‘Regolamento Ue Emir 3.0' (n. 2024/2987), e di razionalizzarne la struttura.
Il nuovo documento è disponibile al seguente link.
Le indicazioni operative per le controparti contenute nella Comunicazione Consob del 6 maggio 2016 restano invariate.
- Consob ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, il documento concernente l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da CPI Property Group Sa, avente ad oggetto un massimo di 4.413.586 azioni quotate emesse da Next Re SIIQ Spa, rappresentanti circa il 20,04% del capitale sociale dell'emittente, ossia la totalità delle azioni Next RE dedotte (a) la partecipazione dell'offerente e (c) le 38.205 azioni proprie dell'emittente (pari allo 0,17% circa del relativo capitale sociale). Il corrispettivo unitario offerto è pari a 3,00 euro cum dividendo. L'offerta avrà inizio il 20 aprile e terminerà il 15 maggio 2026 (estremi inclusi), con eventuale riapertura dei termini, ricorrendone i presupposti, dal 25 al 29 maggio 2026. L'offerta è finalizzata al delisting delle azioni Next Re SIIQ quotate sul Euronext Milan (delibera n. 23951 del 16 aprile 2026);
- Consob ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, il documento concernente l'offerta pubblica di acquisto di acquisto obbligatoria, promossa da Oep Danzig BidCo Spa, su un massime di 3.104.360 azioni Digital Value Spa, rappresentative del 30,27% del capitale sociale dell'emittente, ad un corrispettivo unitario pari ad 29,00 euro cum dividendo. L'offerta avrà inizio il 24 aprile e terminerà il 15 maggio 2026, estremi inclusi, con eventuale riapertura dei termini, ricorrendone i presupposti, dal 25 al 29 maggio 2026. L'offerta è finalizzata al delisting delle azioni Digital Value quotate sul Euronext Milan (delibera n. 23950 del 16 aprile 2026).
Consob ha adottato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c), del Tuf, tre provvedimenti di divieto di attività di offerta al pubblico di prodotti finanziari, già oggetto di sospensione cautelare per un periodo di novanta giorni:
- offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto i "piani contrattuali di mining o di investimento" promossa dalla Aixa Miner Cloud Mining Investment Ltd anche tramite i siti internet https://aixaminer.com, https://aixaminer.org e https://aixaminer.net in violazione dell'articolo 94-bis del Tuf, già sospesa in via cautelare con delibera n. 23833 del 21 gennaio 2026 (delibera n. 23953 del 16 aprile 2026);
- offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i "Piani contrattuali di mining o di investimento" posta in essere dalla Fyenergy Cryptocurrency Investment Ltd anche tramite i siti internet https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net, già sospesa in via cautelare con delibera n. 23832 del 21 gennaio 2026 (delibera n. 23952 del 16 aprile 2026);
- l'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto i "Pacchetti di investimento" denominati "Iniziale", "Standard", "Premium" e "Premium Plus" promossa dalla così denominata "Hodlwealth" anche tramite il sito internet https://hodlwealth.org in violazione dell'articolo 94-bis del Tuf, già sospesa in via cautelare con delibera n. 23834 del 21 gennaio 2026 (delibera n. 23954 del 16 aprile 2026).
Il Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori della Consob ha accolto l'istanza di decadenza per rinuncia espressa della 2R Capital Investment Management Limited dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf) e del servizio accessorio di cui all'allegato 1, sezione B, numero 3, del Tuf, con conseguente cancellazione della stessa società dall'albo delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto. Il testo integrale della determinazione dirigenziale n. 161 del 9 aprile 2026 è disponibile sul sito internet www.consob.it.
Il Responsabile della Divisione Vigilanza Emittenti della Consob ha determinato la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo della società Piquadro Spa, che ha chiuso l'esercizio sociale al 31 marzo 2025. Fatta salva l'eventuale minor quota prevista dallo statuto delle società, la soglia è stata individuata al 2,5% del capitale sociale. Il testo integrale della determinazione dirigenziale n. 162 del 10 aprile 2026 è disponibile sul sito internet www.consob.it, corredata dalla tabella con l'indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della quota di partecipazione.
Il Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori ha accolto l'istanza di revoca per rinuncia espressa della Innexta Scrl dall'autorizzazione allo svolgimento del servizio di crowdfunding di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sub ii), del regolamento (UE) 2020/1503. Il testo integrale della determinazione dirigenziale n. 163 del 10 aprile 2026 è disponibile sul sito internet www.consob.it.
CONSOB INFORMA (Reg. al Trib. di Roma n. 250 del 30/10/2013) - Direttore responsabile: Manlio Pisu - Comitato di redazione: Ilaria Fabbiani, Michele Baccinelli (coordinatori), Pasquale Munafò, Laura Ferri, Claudia Amadio, Alfredo Gloria, Luca Cecchini, Chiara De Felice - Direzione e redazione: CONSOB Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono: (06) 84771. E' possibile inviare documenti o segnalazioni alla redazione utilizzando l'Area interattiva del sito www.consob.it dove per altro CONSOB INFORMA è consultabile al link "Area pubblica/pubblicazioni/newsletter".