Intestazione società di revisione

Societa' di revisione

Elenco delle società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, raggiungibile al link:

Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e consultabile seguendo le seguenti modalità di consultazione, ricerca ed estrazione dei dati nel quale sono transitate anche le società di revisione iscritte in precedenza nell'Albo speciale tenuto dalla Consob di cui all'art. 161 del d.lgs n. 58/98, abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.vo n. 39/2010.

Enti di revisione di paesi terzi

Enti di revisione di paesi terzi

Con il Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) 1° settembre 2022, n. 174 (pubblicato in G.U. l'11 novembre e in vigore dal 26 novembre 2022), è stata istituita nel Registro dei revisori legali presso tale Ministero un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. Tale intervento regolamentare è stato adottato in base all'articolo 34, comma 7, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e ha stabilito le regole per l'iscrizione di tali revisori.

Decade pertanto il regime transitorio previsto dall'art. 43, comma 9 del citato D.Lgs. n. 39/2010, secondo il quale la Consob provvedeva all'iscrizione di tali soggetti nell'apposita sezione dell'Albo Speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti con Delibera n. 17439 del 27 luglio 2010. Le registrazioni effettuate secondo il suddetto regime transitorio, rimangono accessibili come segue:

In base alle disposizioni finali e transitorie del Regolamento del Mef n. 174/22, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla Consob nella summenzionata sezione dell'Albo Speciale - che presentino, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del predetto regolamento, apposita domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie ivi previste, rispettivamente, dal capo II o III - possono continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto fino alla notificazione della decisione sull'istanza di iscrizione nella Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi del Registro dei revisori legali.

Inoltre, fino alla data di iscrizione nella Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi del Registro dei revisori legali o di eventuale rigetto della domanda di iscrizione, continuano ad avere effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi già iscritti dalla Consob che abbiano presentato la succitata domanda nei termini anzidetti.

La Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi istituita nel Registro dei revisori legali del Mef si articola in:

  • Parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 45, della Direttiva n. 2006/43/CE come modificata dalla Direttiva n. 2014/56/UE (anche “Direttiva Audit”);
  • Parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 36 del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della predetta Direttiva.

Inoltre, in seguito all'emanazione del Regolamento del Mef, la Consob, in attuazione degli articoli 35, comma 3 e 36, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2010, ha approvato il Regolamento n. 22358 del 6 dicembre 2022 in materia di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi Terzi e le deroghe in caso di equivalenza.

Le disposizioni contenute nel Regolamento Consob n. 22358 del 6 dicembre 2022:

  • precisano che la Consob può dichiarare, con apposita delibera, l'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo di qualità, di indagini e sanzioni di un Paese terzo, in assenza di una decisione della Commissione europea (articolo 2), conformemente a quanto previsto dalla Direttiva Audit;

  • prevedono l'esenzione dai controlli di qualità per i revisori iscritti nell'apposita sezione del Registro del Mef ove ne ricorrano i presupposti, costituiti dalla reciprocità e dal fatto di essere stati assoggettati nei tre anni precedenti a controlli di qualità svolti da un altro Stato membro o da un Paese terzo ritenuto equivalente, purché sia data tempestiva comunicazione alla Consob su quando è avvenuto l'ultimo controllo di qualità e su quale Autorità lo ha svolto (articolo 3); ciò al fine di consentire alla Consob di avere un quadro preciso dei revisori esteri che si avvalgono dell'esenzione per la prima volta e di quelli che possono continuare ad usufruirne (ai sensi del comma 2) in quanto sottoposti a successivi controlli di qualità;

  • rinviano ad apposita delibera della Consob in ordine al riconoscimento di deroghe o esenzioni (su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione con l'Autorità del Paese terzo, dichiarato equivalente, in cui ha sede il revisore) dalle disposizioni del Decreto n. 39/2010 in materia di sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni, nonché con riguardo ai requisiti per l'iscrizione nella Parte B del Registro del Mef e al contenuto della domanda di iscrizione (articolo 4).

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Elenco di cui all’art. 16 par. 3, co. 3, del Regolamento (UE) n. 537/2014

Elenco di cui all'art. 16 par. 3, co. 3, del Regolamento (UE) n. 537/2014

Il Regolamento (UE) n. 537/2014 in materia di revisione legale dei conti di Enti di interesse pubblico, entrato in vigore il 17 giugno 2016, ha introdotto l'obbligo in capo alle Autorità di vigilanza sui revisori di EIP degli Stati Membri di pubblicare un elenco, da aggiornare con cadenza annuale, contenente i revisori e le imprese di revisione contabile che hanno registrato, nell'anno solare precedente, meno del 15% del totale dei corrispettivi per la revisione da enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento.

Tale previsione, contenuta nell'art. 16 par. 3 c. 3 del citato Reg. UE, è stata introdotta per evitare l'esclusione dei soggetti che hanno registrato nel precedente anno solare un fatturato EIP meno rilevante dalle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di revisione su EIP.

La lett. a) del par. 1 del medesimo art. 16 prevede, infatti, che "la gara d'appalto non precluda in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione" di tali soggetti.

La norma non introduce un obbligo per gli EIP di invitare alla selezione per il conferimento degli incarichi tutti i soggetti che si attestano sotto la citata soglia del 15%; il medesimo art. 16 lett. a) prevede, infatti, che "l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore…. a presentare proposte…", ma detta una condizione, quella appunto di non precludere a tali soggetti la partecipazione alla gara.

In tal senso si esprime l'orientamento espresso al riguardo dagli Uffici della Commissione Europea, che ha precisato che lo scopo di questa previsione non è quello di limitare la libertà degli EIP nell'invitare le società di revisione alle procedure di gara, ma quello di aprire il mercato alle piccole e medie società di revisione prevedendo che, nella fase di selezione, queste ultime non vengano penalizzate dalla presenza di criteri che potrebbero limitarne o escluderne la partecipazione.

La Consob è pertanto tenuta a pubblicare annualmente un elenco contenente tutte le società di revisione che attualmente svolgono incarichi EIP i cui fatturati si siano attestati nel 2022 al di sotto del 15% del fatturato complessivamente registrato a livello nazionale, nonché, stante la lettera della sopra citata norma, le ulteriori società di revisione e i revisori legali persone fisiche iscritti nel Registro dei revisori tenuto dal MEF,  che attualmente non svolgono alcun incarico EIP (in quanto anch'essi rientranti nella categoria dei soggetti con fatturato EIP inferiore alla predetta soglia del 15 %).

Sulla base delle informazioni fornite dai revisori sottoposti a vigilanza dalla Consob, che attualmente svolgono incarichi su Enti di interesse pubblico, si riportano di seguito in ordine alfabetico le denominazioni delle società di revisione e i nominativi dei revisori legali che hanno registrato nel corso del 2022[1] un fatturato EIP rispettivamente superiore ed inferiore al 15% del relativo fatturato nazionale, rinviando alla specifica sezione "Revisione Legale" del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la ricerca, la visualizzazione e l'estrazione delle indicazioni in merito ai nominativi delle restanti società di revisione e dei revisori legali persone fisiche che non svolgono attualmente incarichi su Enti di interesse pubblico.

Società di revisione e revisori legali con incarichi su EIP

Società di revisione che hanno ricevuto nell'anno solare 2022 ricavi da EIP superiori al 15% del totale dei ricavi EIP registrati a livello nazionale:
Deloitte & Touche spa
Ernst & Young spa
KPMG spa
Pricewaterhousecoopers spa
 
Società di revisione e Revisori Legali che hanno ricevuto nell'anno solare 2022 ricavi da EIP inferiori al 15% del totale dei ricavi EIP registrati a livello nazionale:
Analisi soc. di revisione spa
Audirevi srl
BDO Italia spa
Crowe Horwath AS spa
Fed. Raiffeisen Cooperative(*)
Fed. Trentina della Cooperazione(*)
Fidital Revisione srl
Kreston GV Italy Audit srl
Mazars Italia spa
PKF Italia spa
RIA Grant Thornton spa
RSM soc. di rev. e org. cont.le spa

(*) La revisione viene svolta da revisori legali dipendenti della Federazione

AVVERTENZA:

Si rammenta che l'elenco dei revisori legali cui fare riferimento in fase di conferimento degli incarichi è il Registro tenuto dal MEF ai sensi del CAPO III del d.lgs. 39/2010 di cui al seguente link:

Modalità di consultazione, ricerca ed estrazione dei dati sul Registro del MEF


[1] Tenuto conto che il dato del fatturato deve essere riferito all'"anno solare", nei casi in cui il bilancio della società di revisione chiude a data diversa dal 31.12 è stata predisposta una stima.