Delibera n. 23599 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 23599
Impegni obbligatori assunti da AcomeA SGR S.p.A. ai sensi dell'art. 196-ter del d. lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); e, in particolare:
- l'art. 196-ter, ai sensi del quale «1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. 3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo»;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, Ufficio SGR e OICR (di seguito, anche solo "DIN") nei confronti di ACOMEA SGR S.p.A. (di seguito anche "la SGR" o "la Società"), da cui sono emerse carenze riscontrate con riferimento all'attività di gestione collettiva del risparmio e al servizio di investimento di gestione di portafogli;
VISTA la nota dell'11 febbraio 2025, notificata in pari data, con la quale la Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, all'esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, ha contestato alla SGR carenze procedurali e irregolarità comportamentali ed in particolare:
I) carenze procedurali relative alla fase di definizione degli indirizzi strategici, da parte del C.d.A., e tattici, da parte del Comitato Investimenti;
II) carenze nel ruolo di indirizzo degli organi preposti (C.d.A. e Comitato Investimenti);
III) incoerenze delle scelte gestorie implementate rispetto alla politica di investimento dei fondi rappresentata nella documentazione d'offerta, nonché rispetto allo stile di gestione codificato nella normativa interna;
IV) continui sforamenti del budget di rischio predefinito;
TENUTO CONTO che con la suddetta nota dell'11 febbraio 2025 sono state contestate alla SGR, con riferimento al periodo gennaio 2021 – gennaio 2024, le violazioni:
- con riguardo alla fattispecie delle carenze procedurali, dell'articolo 35-decies, comma 1, lett. c), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 - adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, nonché dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 88 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;
- con riguardo alla fattispecie del concreto svolgimento del processo decisionale, dell'articolo 35-decies, lettera a), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 97, lettere a) e b), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, nonché dell'art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dei servizi di investimento.
CONSIDERATO che con la sopra citata lettera di contestazione la parte è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota del 18 febbraio 2025 con la quale la SGR, a mezzo dei propri difensori, ha formulato istanza accesso agli atti dinanzi agli Uffici preposti;
VISTA la nota del 26 febbraio 2025 mediante la quale gli Uffici preposti hanno dato positivo riscontro all'istanza di accesso;
RILEVATO che, con nota del 20 marzo 2025, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF, la SGR ha presentato una proposta di impegni;
VISTA la Relazione per la Commissione del 17 aprile 2025 ("Relazione Impegni") mediante la quale il Servizio Sanzioni Amministrative, d'intesa con la Divisione che ha formulato le contestazioni, ha trasmesso alla Commissione una relazione motivata recante valutazioni sulla proposta di impegni;
VISTA la nota del 13 maggio 2025 con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, in assolvimento dell'incarico conferito dalla Commissione il 30 aprile 2025, ha chiesto alla SGR di fornire ulteriori elementi informativi atti a quantificare gli impegni presentati;
VISTA la nota del 20 maggio 2025 con la quale la SGR ha riscontrato tale richiesta, perfezionando la propria proposta di impegni;
VISTA la Relazione integrativa per la Commissione del 28 maggio 2025 ("Relazione Integrativa") mediante la quale, in assolvimento dell'incarico conferito dalla Commissione, sono stati rappresentati gli elementi informativi e le precisazioni resi dalla SGR nella suddetta nota di riscontro del 20 maggio 2025;
RITENUTA ricevibile la proposta di impegni, in quanto presentata nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di contestazione;
RITENUTO applicabile, nella fattispecie, l'istituto degli "Impegni" previsto dall'art. 196-ter del TUF;
RITENUTO di non dovere procedere alla consultazione degli operatori di settore;
RITENUTO che, nella formulazione che segue, gli impegni a cui la SGR si è vincolata nei confronti della Consob sono da ritenersi coerenti con i requisiti di cui all'art. 196-ter del TUF;
SULLA BASE di tutti gli elementi allo stato emersi nel corso dell'istruttoria;
D E L I B E R A:
ai sensi dell'art. 196-ter del TUF sono resi obbligatori per ACOMEA SGR S.p.A. con sede in Largo Guido Donegani, 2, 20121 – Milano, i seguenti impegni:
- adozione, entro il 31 dicembre 2025, delle azioni correttive dell'intero processo di definizione delle strategie di asset allocation e di controllo del rischio, nonché della verifica di coerenza tra la denominazione e la politica di investimento dei fondi;
- corresponsione, entro 5 giorni dalla notifica della presente delibera, ad una selezione di 850 clienti diretti della SGR, come individuati secondo i criteri di cui alla proposta di impegni, di un importo a titolo di ristoro, per complessivi euro 99.000 euro circa.
I riscontri e le attestazioni degli impegni assunti devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, indicando nell'oggetto la dicitura "Assolvimento impegni" e il numero del procedimento.
La realizzazione dei predetti impegni entro i termini sopra indicati chiude il procedimento sanzionatorio.
La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) il soggetto interessato contravviene agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalla parte che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
In caso di mancato rispetto degli anzidetti impegni obbligatori ai sensi dell'art. 196-ter, comma 1, del TUF, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento.
Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza ad essa attribuiti al fine dell'accertamento delle violazioni contestate.
La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata nel Bollettino della Consob.
4 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona