Delibera n. 23928 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 23928
Impegni obbligatori assunti dalla sig.ra Valentina Minati ai sensi dell'art. 196-ter del d. lgs. n. 58/1998 e della relativa disciplina attuativa
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e, in particolare:
- l'art. 196-ter, ai sensi del quale «1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. 3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo»;
VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 («MAR»);
VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento»);
VISTA la nota del 27 ottobre 2025, notificata in pari data, con la quale la Divisione Vigilanza Mercati, Ufficio Abusi di Mercato (di seguito anche "DME"), ha contestato alla Sig.ra Valentina Minati l'illecito previsto dall'art. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, del MAR, sanzionato dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 14, lettera a), del MAR, per avere ella, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il progetto di razionalizzazione societaria del Gruppo Unipol, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio, tramite un conto a lei intestato presso E-Toro, 13.854,7193 azioni Unipol e l'equivalente di 17.813,5632 azioni Unipol tramite CFD tra l'8 e il 15 febbraio 2024 e realizzato un profitto complessivo pari a 24.307,18 euro, utilizzando la suddetta informazione;
CONSIDERATO che con la sopra citata lettera di contestazione la parte è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
RILEVATO che, con nota pervenuta il 5 novembre 2025, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF, la Sig.ra Valentina Minati ha presentato una proposta di impegni;
RILEVATO che, con nota del 4 dicembre 2025, il Servizio Sanzioni Amministrative («RSA») ha trasmesso alla Sig.ra Valentina Minati una richiesta di chiarimenti e precisazioni;
ESAMINATA la nota di riscontro pervenuta il 29 dicembre 2025, con cui la Sig.ra Valentina Minati ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha riformulato la proposta di impegni;
VISTA la Relazione per la Commissione del 27 gennaio 2026 («Relazione Impegni») mediante la quale il Servizio Sanzioni Amministrative («RSA») ha espresso le proprie valutazioni in merito alla proposta di impegni;
VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione Impegni è stata trasmessa alla Sig.ra Valentina Minati;
RITENUTA ricevibile la proposta di impegni, in quanto presentata tempestivamente;
RITENUTO di non dovere procedere alla consultazione degli operatori di settore;
PRESO ATTO che la parte non ha formulato proprie osservazioni in replica alla Relazione Impegni del 27 gennaio 2026;
RITENUTO che, nella formulazione che segue, gli impegni a cui la Sig.ra Valentina Minati si è vincolata nei confronti della Consob sono da ritenersi coerenti con i requisiti di cui all'art. 196-ter del TUF ed alla relativa disciplina attuativa, considerato che non sono stati riscontrati danni diretti e indiretti rilevanti per gli investitori e il mercato derivanti dalla mera operatività di Valentina Minati, insider secondario, in considerazione delle seguenti circostanze:
a) l'operatività in CFD su azioni Unipol e su azioni Unipol è stata effettuata fuori mercato con la controparte E-Toro;
b) l'operatività in acquisto su azioni Unipol è stata realizzata in 6 giornate, per quantità al più pari allo 0,34% rispetto ai quantitativi scambiati giornalmente su Euronext Milan;
c) i prezzi medi ponderati delle quantità acquistate risultano inferiori o molto prossimi ai prezzi medi registrati su Euronext Milan nelle relative giornate;
SULLA BASE di tutti gli elementi allo stato emersi nel corso dell'istruttoria;
D E L I B E R A:
Ai sensi dell'art. 196-ter del TUF sono resi obbligatori per la Sig.ra Valentina Minati, nata a Roma il 15 aprile 1988 (codice fiscale: MNTVNT88D55H501V), i seguenti impegni assunti nell'ambito del presente procedimento:
1. devoluzione della somma di € 45.000,00 al "Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori" istituito presso la Consob, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di accoglimento degli impegni;
2. partecipazione, entro due anni dalla comunicazione della delibera di accoglimento degli impegni; a corsi di formazione, seminari e convegni per un totale complessivo non inferiore a 45 ore, in materia di tutela degli investitori, abusi di mercato, prodotti finanziari e finanza, organizzati da enti e società di riconosciuta autorevolezza a livello nazionale;
3. astensione per tre anni dalla comunicazione della delibera di accoglimento degli impegni, dall'acquisto di titoli quotati nell'indice FTSE MIB 30, nonché dall'acquisizione di deleghe operative in conto terzi, salvo che per familiari di primo grado in caso di comprovate necessità sanitarie documentate;
4. astensione per tre anni dalla comunicazione della delibera di accoglimento degli impegni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, incluse quelle di sindaco o di revisore, presso società quotate in Italia.
La documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli impegni assunti dovrà essere tempestivamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, indicando nell'oggetto la dicitura «Assolvimento impegni» e il numero del procedimento.
La presente decisione di accoglimento della proposta presentata non implica l'accertamento della violazione oggetto di impegni.
La realizzazione dei predetti impegni entro i termini sopra indicati chiude il procedimento sanzionatorio.
La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) il soggetto interessato contravviene agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalla parte che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
In caso di mancato rispetto degli anzidetti impegni resi obbligatori, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento.
Al fine di monitorare l'attuazione degli anzidetti impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza ad essa attribuiti al fine dell'accertamento delle violazioni contestate.
La presente delibera è trasmessa all'interessata e pubblicata nel sito internet della Consob.
18 marzo 2026
IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca