Esenzione fiscale imposta transazioni finanziarie per market maker

Esenzione fiscale dall'imposta sulle transazioni finanziarie per i market maker

I soggetti che svolgono attività di market making su azioni italiane e/o strumenti finanziari collegati (di seguito "market maker") possono beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie secondo quanto previsto dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013.

In base a quanto previsto dal Decreto, i market maker che beneficiano dell'esenzione regolamentare prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2012, e che rispettano i requisiti previsti dagli Orientamenti ESMA del 1° febbraio 2013, beneficiano anche dell'esenzione fiscale dall'imposta senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti della Consob.

Il market maker deve richiedere l'esenzione regolamentare prevista dall'articolo 17 alla propria autorità competente trasmettendo il modello di notifica previsto dagli Orientamenti ESMA (download modello) debitamente compilato..

Rientrano in tale casistica:

  1. i market maker situati in Paesi dell'Unione europea ("UE") o dello Spazio Economico Europeo ("SSE"), per i quali l'autorità competente è l'autorità del proprio Paese di origine;
  2. i market maker situati in Paesi che non fanno parte dell'UE o dello SSE ma che aderiscono ad una sede di negoziazione europea; in tale situazione, l'autorità competente si determina secondo l'articolo 17(8) del regolamento (UE) n. 236/2012 e i paragrafi 39-41 degli Orientamenti ESMA del 1° febbraio 2013;
  3. i market maker situati in Paesi che non fanno parte dell'UE o dello SSE ma che aderiscono ad un mercato extra-UE riconosciuto come equivalente dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 17(2) del regolamento (UE) n. 236/2012; al momento non sono state rilasciate dichiarazioni di equivalenza dalla Commissione europea.

I market maker diversi dai precedenti possono presentare istanza presso la Consob secondo le modalità previste dalla Delibera Consob n. 18663 del 2 ottobre 2013. In tal caso, il market maker deve:

  1. essere membro di un mercato situato in un Paese extra-UE su cui conduce, almeno in parte, l'attività di market making nelle azioni italiane e/o negli strumenti finanziari collegati; e
  2. soddisfare gli altri requisiti previsti dagli Orientamenti ESMA del 1° febbraio 2013; e
  3. presentare istanza secondo quanto indicato nella Delibera Consob n. 18663.

Un'esenzione fiscale simile è prevista, dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, per i liquidity provider su azioni italiane situati in Paesi extra-UE. Per poter beneficiare di tale esenzione fiscale, il liquidity provider del Paese terzo deve:

  1. aver sottoscritto un contratto con un emittente italiano; e
  2. soddisfare i requisiti previsti dalla prassi di mercato ammessa denominata "Liquidity Enhancement Agreements" approvata con la Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009; e
  3. condurre l'attività di liquidity provider presso un mercato di un Paese terzo; e
  4. presentare istanza secondo quanto indicato nella Delibera Consob n. 18663.

Inoltre, per entrambe le esenzioni sottese alla Delibera Consob n. 18663, è richiesto che il mercato del Paese terzo sia vigilato da un'autorità pubblica con la quale la Consob abbia in essere un accordo di cooperazione.

Si evidenzia che le due esenzioni sottese alla Delibera Consob n. 18663 hanno soltanto efficacia fiscale.

Pertanto, i market maker fiscalmente esenti devono rispettare pienamente gli obblighi e i divieti previsti dal regolamento (UE) n. 236/2012, fra cui, ad es., l'obbligo di comunicare alla Consob le posizioni nette corte in azioni italiane al raggiungimento delle soglie previste. Allo stesso modo, i liquidity provider fiscalmente esenti non beneficiano delle protezioni previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse.

Si evidenzia che, dal 1° gennaio 2021, a seguito della c.d. Brexit, i market maker situati nel Regno Unito – in quanto Paese terzo – non potranno continuare a beneficiare delle esenzioni regolamentari concesse dall'autorità UK FCA, fatto salvo il caso in cui la Commissione europea rilasci una dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'articolo 17(2) del regolamento (UE) n. 236/2012.

Tali market maker, se aderenti ad almeno una sede di negoziazione europea, potranno chiedere l'esenzione regolamentare alla corrispondente autorità europea secondo quanto previsto dall'articolo 17(8) o, in assenza di adesione, potranno chiedere l'esenzione fiscale alla Consob.

Infine, i market maker e i liquidity provider che beneficiano dell'esenzione regolamentare prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2012 o dell'esenzione fiscale sottesa alla Delibera Consob n. 18663 potrebbero dover comunicare all'Agenzia delle Entrate alcune informazioni sulle attività esentate. A tal fine, si invita a consultare le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia sulla propria pagina web:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/Imposta+sulle+transazioni+finanziarie/?page=schedepagamenti

Per ulteriori informazioni, scrivere a shortselling-service@consob.it.