Segnalazione di superamento della soglia di compensazione

Segnalazione relativa alla soglia di compensazione

Notifica alla CONSOB sul monitoraggio della soglia di clearing ai sensi dell'art. 4-bis e dell'art. 10 del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), modificato dal Regolamento UE n. 834/2019 (REFIT)

Le modifiche apportate da REFIT al Regolamento EMIR introducono importanti novità sulla disciplina dell'obbligo di clearing sia per le controparti finanziarie che per le controparti non finanziarie.

Le Controparti finanziarie (CF) che assumono posizioni in contratti derivati OTC possono calcolare ogni 12 mesi la loro posizione media aggregata.

Se la CF non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo, a livello di gruppo, supera la soglia per almeno una categoria di attività (asset class), la CF informa immediatamente la CONSOB ed ESMA e diviene soggetta all'obbligo di compensazione dei contratti derivati OTC appertenenti a tutte le asset class  soggette ad obbligo di compensazione.

Le Controparti Non Finanziarie (CNF) che assumono posizioni in contratti derivati OTC possono calcolare ogni 12 mesi la loro posizione  media aggregata.

Se il risultato del calcolo, a livello di gruppo, supera la soglia rispetto ad una o piu asset class, la CNF informa immediatamente la CONSOB ed ESMA e diviene soggetta all'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC che appartengono alla o alle asset class per le quali è stata superata la soglia.

Se la CNF non calcola le sue posizioni, ne informa immediatamente la CONSOB ed ESMA e diviene soggetta all'obbligo di compensazione dei contratti derivati OTC per tutte le asset class.

La comunicazione alla CONSOB deve essere effettuata secondo quanto descritto nel presente modulo, che indica altresì le modalità per comunicare il rientro dell'operatività al di sotto della soglia di clearing.


 Modulo per la notifica