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Delibera n. 20566

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti de Il Sole 24 Ore S.p.A. per violazioni dell'art. 114, comma 7 e 115-bis del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme attuative

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito «TUF»);

VISTO, in particolare l'art. 114, comma 7, del TUF, ai sensi del quale "I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate (…) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato (…), devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente (…)";

VISTO, altresì, l'art. 115-bis del TUF, nella versione vigente all'epoca dei fatti, secondo cui: "Gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri";

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti") e, in particolare:

- l'art. 152-octies, comma 8, del citato Regolamento Emittenti, ai sensi del quale "gli emittenti quotati e le società da questi controllate (…) devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi…";

- l'art. 152-bis: "1. Il registro previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati. 2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni: a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate (…) 3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti (…)";

- l'art. 152-ter, secondo cui: "1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando: a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro; b) una persona deve essere iscritta nel registro; c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando";

- l'art 152-quinquies RE, che, con riferimento agli obblighi di informazione da dare ai soggetti iscritti, prevede che: "1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro: a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano; b) degli obblighi che derivano dall'avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate";

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

RILEVATO che nei confronti de Il Sole 24ore S.p.A. (di seguito anche "la Società" o "la Parte") sono stati condotti i seguenti accertamenti ispettivi:

- ispezione avviata in data 19 ottobre 2016 e conclusa in data 12 giugno 2017;

- ispezione avviata in data 22 marzo 2017 e conclusa in data 11 settembre 2017;

VISTA la nota del 6 dicembre 2017, ricevuta dalla Società in pari data, con la quale la Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, ha contestato da parte de Il Sole 24Ore S.p.A.:

a) dell'articolo 114, comma 7, del TUF e dell'articolo 152-octies, comma 8, del Regolamento Consob 11971/1999, con riferimento alla mancata istituzione, fino al 25 ottobre 2016, di una procedura diretta ad identificare tra i propri dirigenti quelli tenuti ad effettuare le comunicazioni di internal dealing e di un elenco dei soggetti tenuti a detti obblighi;

b) dell'articolo 115-bis, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione sopra richiamate, in particolare dell'articolo 152-ter RE, con riferimento alla mancata iscrizione nel Registro Insider di alcuni soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate della Società;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2017 con la quale la Società ha formulato istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che tale istanza è stata accolta e, in data 10 gennaio 2018, la Divisione Mercati ha trasmesso alla Parte la documentazione afferente al procedimento in esame;

VISTE la nota del 5 gennaio 2018 con la quale la Società ha formulato istanza di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni e la nota dell'8 gennaio 2018 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha informato la Società circa l'accoglimento di detta istanza;

ESAMINATA la nota difensiva del 1° marzo 2018, con la quale la Società ha, tra l'altro, formulato istanza di audizione dinanzi all'Ufficio Sanzioni;

ESAMINATO il verbale relativo all'audizione tenutasi in data 23 aprile 2018;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dalla Parte in data 30 aprile 2018;

VISTA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative con la quale il medesimo ha ritenuto accertati gli illeciti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle sanzioni;

VISTA la nota del 15 giugno 2018 con cui è stata trasmessa alla Società copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA");

PRESO ATTO che la Società non ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;

RITENUTA accertata la violazione da parte della Società dell'art. 114, comma 7, del TUF e dell'art. 115-bis del TUF, nonché delle relative norme attuative;

VISTO l'art. 193, comma 1, del TUF, che, nella versione vigente all'epoca dei fatti, prevede per ciascuna delle violazioni accertate quanto segue: "Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114(...) o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo";

VISTO l'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale "Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sotto indicate:

- quanto alla gravità, l'esatto adempimento degli obblighi normativi in parola, specie con riguardo alla corretta tenuta del Registro Insider, rappresenta un importante strumento per una corretta e puntuale gestione delle informazioni privilegiate al fine di ridurre il fenomeno dei rumor di mercato e, al contempo, agevolare l'attività di vigilanza della Consob sul rispetto delle norme previste a presidio dell'integrità dei mercati;

- con particolare riguardo alla violazione relativa al Registro Insider si rileva che questa è da considerarsi in sé più grave, come si evince anche dalla circostanza che per detta fattispecie non è prevista la facoltà di pagamento in misura ridotta, al contrario di quanto disposto dal legislatore in materia di internal dealing, sulla base, della maggior tenuità di tale illecito rispetto a quello di cui all'art. 115-bis del TUF;

- quanto alla durata, le violazioni in discorso si son protratte per un significativo lasso temporale (biennio 2015/2016);

- le violazioni in parola sono ascrivibili alla Società a titolo di colpa;

- il responsabile della violazione in parola è una società quotata;

- dagli atti del procedimento in esame non emergono elementi per quantificare gli specifici vantaggi ottenuti o le perdite evitate dalla Società attraverso le violazioni, né appaiono determinabili in concreto gli specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

- non risultano in atti né potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

- la Società ha assunto un atteggiamento collaborativo successivamente alle violazioni, al fine di evitare, in futuro, il ripetersi delle stesse;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti de IL SOLE 24ORE S.P.A., con sede a Milano, via Monte Rosa 91, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento:

- euro 15.000, in relazione alla violazione dell'art. 114, comma 7, del TUF in materia di internal dealing;

- euro 25.000, in relazione alla violazione dell'art. 115-bis del TUF in materia di Registro Insider.

Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

30 agosto 2018

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese