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Bollettino


Delibera n. 20022

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Veneto Banca S.p.A. per violazioni del combinato disposto dell'art. 114 e dell'art. 116 del D.Lgs. n. 58/1998 e delle relative norme attuative

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito «TUF»);

VISTO, in particolare:

- l'art. 114, comma 1, del TUF, ai sensi del quale, secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti contestati "[…]gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni […]", nonché il comma 5 del medesimo articolo, secondo cui "la Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti […] che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico";

- l'art. 116, comma 1, del TUF, ai sensi del quale, secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti contestati "Gli articoli 114 […] si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione";

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti") e, in particolare:

- l'art. 109, comma 1, ai sensi del quale "Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico: a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 66-bis […]";

- l'art. 66, ai sensi del quale "[…] Gli emittenti strumenti finanziari assicurano che: a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti […]";

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni (Regolamento OPC) e, in particolare:

- l'art. 5, in forza del quale "1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4. […] 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, il documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea";

- l'art. 6, secondo cui "qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni: a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione; b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione; c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5; d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14; e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti";

VISTO l'art. 181, comma 1, del TUF, il quale stabilisce che costituisce informazione privilegiata "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari";

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

ESAMINATI gli esiti degli accertamenti ispettivi svolti presso Veneto Banca S.p.A. (di seguito anche "Veneto Banca", "la Banca" o "la Società") nel periodo 12/1/2015-10/3/2016 e presso la sua controllata Banca Intermobiliare Investimenti e Gestioni S.p.A. ("BIM") nel periodo 7/7/2015-18/12/2015;

RILEVATO che, sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'attività di vigilanza, nonché della conseguente attività istruttoria effettuata, la Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, e la Divisione Corporate Governance, Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci, hanno riscontrato omissioni, incompletezze, inesattezze e ritardi nella diffusione di informazioni al pubblico da parte di Veneto Banca S.p.A.;

VISTA la nota del 20 maggio 2016, notificata in pari data, con cui la Divisione Mercati e la Divisione Corporate Governance, sulla base degli esiti della predetta attività di vigilanza, hanno contestato a Veneto Banca S.p.A. la violazione dell'art. 114, comma 1, del TUF, applicabile ratione temporis, richiamato dall'art. 116 del medesimo Decreto, e dell'art. 109 del Regolamento Emittenti nella parte in cui rinvia all'art. 66 del medesimo Regolamento, con riguardo a:

- l'incompletezza e la non correttezza delle informazioni relative alla determinazione del prezzo delle azioni Veneto Banca contenute nei comunicati diffusi in data 27/4/2013, 8/4/2014, 26/4/2014, 9/4/2015 e 18/4/2015;

- la mancata diffusione al pubblico del comunicato concernente l'acquisizione del Portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi da J.P. Morgan da parte di Veneto Banca, avvenuta in data 11/2/2015;

- la non correttezza delle informazioni concernenti i risultati dell'aumento di capitale 2014 e la solidità patrimoniale della Banca, contenute nei comunicati diffusi il 28/7/2014, 4/8/2014, 27/8/2014 e 24/3/2015;

- nell'ambito della cessione delle partecipazioni detenute in BIM e IPIBI di cui ai due comunicati del 7/8/2014 la mancata comunicazione al pubblico: (i) della correlazione della cessione di IPIBI con il processo di dismissione della partecipazione di maggioranza di BIM; (ii) degli impegni di riacquisto assunti da Veneto Banca e scaturiti dagli accordi sottoscritti il 5/4/2010;

(iii) dell'impegno di Veneto Banca ad acquistare da BIM un portafoglio di crediti deteriorati e della connessa opzione concessa ad uno degli investitori partecipanti alla cordata di sostituirsi a Veneto Banca stessa come controparte nei confronti di BIM in tale operazione; (iv) della circostanza che l'accordo in questione costituiva un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate e degli altri elementi informativi richiesti dall'art. 6 del Regolamento OPC;

- l'incompletezza del comunicato dell'1/12/2014, con il quale Veneto Banca ha comunicato al mercato di aver accettato la proposta pervenuta dalla "nuova" cordata di investitori per rilevare la maggioranza del capitale sociale di BIM, in quanto il comunicato medesimo non menzionava l'obbligo assunto dalla cordata stessa di acquistare una quota di azioni Veneto Banca né la circostanza che l'accordo in questione costituiva un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza e gli altri elementi informativi richiesti dall'art. 6 del Regolamento OPC;

- la mancata pubblicazione dei documenti informativi di cui all'art. 5 del Regolamento OPC relativi alle predette operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza;

- la mancata diffusione di un comunicato il 4/8/2014 concernente l'esercizio da parte di Cattolica Assicurazioni di una opzione put su azioni Veneto Banca in data 4/8/2014, sulla base di un contratto stipulato tra le parti il 23/4/2010 e modificato lo stesso 4/8/2014;

VISTA la nota pervenuta il 26 maggio 2016 con cui Veneto Banca ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento;

RILEVATO che l'accesso agli atti ha avuto luogo in data 15 luglio 2016;

VISTA la nota pervenuta il 26 maggio 2016 con cui la Banca ha formulato istanza di proroga di trenta giorni dei termini per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota del 13 giugno 2016 con cui la Banca è stata informata circa l'accoglimento dell'istanza di proroga;

VISTA la nota pervenuta il 26 maggio 2016 con cui la Società ha formulato istanza di audizione personale che, previo accordo intercorso per le vie brevi, è stata fissata per il giorno 19 settembre 2016;

ESAMINATA la nota del 31 agosto 2016 con la quale la Banca ha presentato deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota pervenuta il 7 settembre 2016 con cui Veneto Banca ha chiesto il differimento dell'audizione dinanzi all'Ufficio Sanzioni Amministrative;

ESAMINATO il verbale dell'audizione tenutasi il 19 ottobre 2016;

ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 30 dicembre 2016, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalla parte, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 30 dicembre 2016 con cui è stata tramessa alla Banca copia della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata ed alla specifica determinazione della sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con nota del 26 gennaio 2017 dalla Banca in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella propria Relazione per la Commissione;

VISTA la Relazione Integrativa del 14 aprile 2017 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame;

VISTA la nota del 14 aprile 2017 con cui è stata tramessa alla Banca copia della predetta Relazione Integrativa;

ESAMINATE le ulteriori controdeduzioni alla citata Relazione Integrativa presentate dalla Banca con nota del 12 maggio 2017;

CONSIDERATO che le controdeduzioni presentate dalla Banca in replica alla Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 30 dicembre 2016 non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nelle precedenti fasi difensive;

RITENUTO di condividere le osservazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione Integrativa del 14 aprile 2017, le quali non si ritengono superate dalle ulteriori controdeduzioni presentate in replica ad essa dalla Società;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, accertate le contestate violazioni degli artt. 114 del TUF (in combinato disposto con l'art. 116, comma 1, del TUF) e dell'art. 66 del Regolamento Emittenti (in combinato disposto con l'art. 109 del Regolamento medesimo), nonché degli artt. 5 e 6 del Regolamento OPC;

VISTO l'art. 193, comma 1, del TUF, il quale, nel testo vigente all'epoca dei fatti contestati, commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro per la violazione dell'art. 114 del medesimo decreto e delle relative disposizioni applicative;

VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità oggettiva delle violazioni sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

- l'esatto adempimento da parte degli emittenti titoli diffusi degli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento rappresenta un importante strumento per una corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob;

- quanto ai comunicati relativi alla determinazione del prezzo delle azioni, l'incompletezza delle informazioni fornite al pubblico non ha consentito agli investitori di comprendere pienamente l'iter decisionale che ha condotto alla formazione del prezzo e, conseguentemente, di valutarne la congruità;

- l'omessa diffusione al pubblico delle informazioni relative all'operazione di acquisto del portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi da J.P. Morgan ha privato totalmente il mercato di elementi di valutazione rilevanti;

- i comunicati relativi all'aumento di capitale 2014, nell'enfatizzarne il successo senza tenere conto del fenomeno dei finanziamenti concessi dalla Banca per la sottoscrizione delle azioni, hanno fornito una rappresentazione non corretta dei risultati dell'aumento di capitale e della solidità patrimoniale della Banca, risultando pertanto gravemente fuorvianti per gli investitori;

- le carenze informative rilevate in merito alle cessioni delle partecipazioni detenute in Banca Intermobiliare Investimenti e Gestioni e IPIBI hanno privato il mercato di elementi informativi necessari, avuto peraltro riguardo alla qualificazione dell'operazione di cessione di BIM come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza;

- le omissioni informative accertate in merito all'esercizio anticipato dell'opzione put di Cattolica Assicurazioni non hanno consentito al pubblico di avere contezza del predetto evento e, dunque, di tenerne conto nell'assunzione delle proprie decisioni di investimento;

CONSIDERATO che, con riferimento all'elemento soggettivo, dalle risultanze istruttorie, si ritiene di qualificare quantomeno come colposa la condotta ascritta alla Banca in ordine alle violazioni in esame;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare al caso di specie, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti di Veneto Banca S.p.A., con sede a Montebelluna (TV), Piazza G. B. dell'Armi n. 1, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento:

- euro 60.000,00 in relazione alle carenze informative relative alla determinazione del prezzo delle azioni Veneto Banca di cui al comunicato del 27/4/2013;

- euro 75.000,00 in relazione alle carenze informative relative alla determinazione del prezzo delle azioni Veneto Banca di cui ai comunicati dell'8/4/2014 e del 26/4/2014;

- euro 75.000,00 in relazione alle carenze informative relative alla determinazione del prezzo delle azioni Veneto Banca di cui ai comunicati del 9/4/2015 e del 18/4/2015;

- euro 90.000,00 in relazione all'omessa diffusione al pubblico delle informazioni relative all'operazione di acquisto del portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi da J.P. Morgan conclusa in data 11/2/2015;

- euro 115.000,00 in relazione alle carenze informative relative all'aumento di capitale 2014 di cui ai comunicati del 28/7/2014, 4/8/2014, 27/8/2014 e 24/3/2015;

- euro 40.000,00 in relazione alle carenze informative, ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF e dell'art. 6 del Regolamento OPC, relative alle cessioni delle partecipazioni detenute in Banca Intermobiliare Investimenti e Gestioni e IPIBI di cui ai comunicati del 7/8/2014 e dell'1/12/2014;

- euro 60.000,00 in relazione alla violazione dell'art. 5 del Regolamento OPC per omessa pubblicazione del documento informativo relativo agli accordi del 7/8/2014 e dell'1/12/2014;

- euro 20.000,00 in relazione all'omessa diffusione al pubblico di informazioni relative all'esercizio anticipato di una opzione put su azioni Veneto Banca da parte di Cattolica Assicurazioni in data 4/8/2014;

per un importo complessivo di euro 535.000,00.

Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata alla Banca e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

1 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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