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Bollettino


Delibera n. 20031

Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Vincenzo Consoli, amministratore delegato e direttore generale pro tempore di Veneto Banca s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima banca, per violazione del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 34-decies del regolamento Consob n. 11971 del 1999

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito "TUF") e, in particolare, l'art. 95, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'art. 34-decies del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito, anche, "Regolamento Emittenti") che, in attuazione del citato art. 95, comma 1, lett. c), del TUF prevede che "prima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti all'offerta al pubblico purché: a) le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto; b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione; c) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al luogo in cui il pubblico potrà procurarselo; d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto";

ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza condotta nei confronti di Veneto Banca S.p.A. (la "Banca") e, in particolare, gli esiti delle verifiche ispettive condotte nei confronti della predetta Banca nel periodo 12 gennaio 2015 – 25 febbraio 2016;

RILEVATO che, all'esito dell'esame delle risultanze ispettive, sono state riscontrate condotte irregolari della Banca in relazione all'attività di raccolta di intenzioni di sottoscrizione dell'aumento di capitale 2014, posta in essere prima dell'avvio del relativo periodo di offerta e dell'approvazione del prospetto da parte della Consob;

VISTA la nota del 23 maggio 2016, notificata ai destinatari tra il 23 maggio 2016 ed il 6 giugno 2016, con cui la Divisione Informazione Emittenti, Ufficio Prospetti Equity e IPO, ha contestato la violazione del combinato disposto dell'art. 95, comma 1, del TUF e dell'art. 34-decies, comma 1, del Regolamento Emittenti, tra gli altri, al Sig. Vincenzo Consoli, Amministratore Delegato della Banca dal 30 aprile 2011 al 26 aprile 2014 e Direttore Generale dal 26 aprile 2014 al 31 luglio 2015;

VISTA la nota del 23 maggio 2016, notificata in pari data, con cui la medesima violazione è stata altresì contestata a Veneto Banca S.p.A., in qualità di soggetto responsabile in solido ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF;

RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note pervenute tra il 24 maggio 2016 ed il 22 giugno 2016, con cui i destinatari della contestazione hanno formulato istanza di accesso agli atti del procedimento;

RILEVATO che gli accessi sono stati effettuati nel periodo compreso tra il 28 giugno 2016 ed il 9 agosto 2016;

VISTE le note pervenute tra il 24 maggio 2016 ed il 1° luglio 2016, con cui i destinatari della contestazione hanno richiesto una proroga di 30 giorni del termine per il deposito di deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che a dette richieste è stato dato positivo riscontro tra il 13 giugno 2016 ed il 5 luglio 2016;

VISTE le note pervenute tra il 26 maggio 2016 ed il 18 agosto 2016, con cui taluni destinatari della lettera di contestazione, tra cui Veneto Banca S.p.A., hanno formulato istanza di audizione personale;

VISTE le note pervenute il 2 settembre 2016 con cui taluni destinatari della contestazione hanno rinunciato all'audizione, nonché le note pervenute il 31 agosto 2016 ed il 7 settembre 2016 con cui altri richiedenti, tra cui Veneto Banca S.p.A., hanno formulato richieste di differimento delle audizioni, cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito riscontro positivo;

ESAMINATI i verbali delle audizioni, le quali si sono svolte tra il 7 settembre e il 19 ottobre 2016;

ESAMINATE le note pervenute tra il 1° agosto 2016 ed il 12 dicembre 2016 con cui i destinatari della contestazione hanno presentato deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che nel periodo compreso tra l'8 novembre 2016 ed il 23 gennaio 2017 i destinatari della contestazione che ne hanno fatto richiesta hanno avuto accesso agli atti confluiti successivamente alla notifica delle contestazioni e agli accessi espletati in precedenza;

VISTA la Relazione per la Commissione del 30 gennaio 2017, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle parti, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione del combinato disposto dell'art. 95, comma 1, del TUF e dell'art. 34-decies, comma 1, del Regolamento Emittenti, nei confronti del Sig. Vincenzo Consoli, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione "Relazione USA");

VISTA la nota del 31 gennaio 2017 con cui è stata tramessa agli interessati copia della predetta Relazione USA;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dagli interessati in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione per la Commissione;

ESAMINATA la Relazione Integrativa del 14 aprile 2017 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame;

VISTA la nota del 14 aprile 2017 con cui è stata tramessa ai soggetti interessati copia della predetta Relazione Integrativa;

ESAMINATE le ulteriori controdeduzioni presentate in replica alla citata Relazione Integrativa da taluni dei soggetti interessati;

RILEVATO che il Sig. Vincenzo Consoli non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alla citata Relazione Integrativa;

CONSIDERATO che le controdeduzioni formulate dai deducenti, nel loro complesso, non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nelle precedenti fasi difensive;

RITENUTA conclusivamente accertata la violazione del combinato disposto dell'art. 95, comma 1, del TUF e dell'art. 34-decies, comma 1, lett. b) e lett. c) del Regolamento Emittenti da parte del Sig. Vincenzo Consoli, essendo risultato che: (i) il modulo utilizzato per la raccolta delle manifestazioni di interesse non è stato trasmesso alla Consob né prima, né contestualmente e né dopo la relativa diffusione alla clientela della Banca; (ii) nel modulo consegnato alla clientela non è stato fatto espresso riferimento alla circostanza che sarebbe stato successivamente pubblicato il prospetto e al luogo in cui il pubblico avrebbe potuto procurarselo;

VISTO l'art. 191, comma 2, del TUF che, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedeva per la violazione delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi, tra l'altro, dell'art. 95, comma 1, del medesimo decreto la sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di 5.000,00 euro ed un massimo di 500.000,00;

VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che "[n]ella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono altresì rilevanza gli elementi di seguito indicati:

- la violazione accertata ha, per un verso, pregiudicato la completezza e correttezza delle informazioni diffuse agli investitori nel contesto dell'attività svolta dalla Banca prima della pubblicazione del prospetto relativo all'aumento di capitale 2014 e, per altro verso, limitato gli elementi informativi messi a disposizione della Consob a tale riguardo;

- l'attività di raccolta delle manifestazioni di interesse ha coinvolto tre delle quattro Divisioni Territoriali in cui, all'epoca, si articolava la Rete Commerciale della Banca;

- nella sola Direzione Territoriale Nord-Est, n. 3.570 clienti risultano aver prenotato azioni prima della pubblicazione del prospetto in conseguenza dell'attività di raccolta delle manifestazioni di interesse, per un controvalore complessivo pari a 39 milioni di euro;

l'82,61% dei clienti contattati ha poi effettivamente aderito all'operazione di aumento di capitale e n. 358 di essi hanno sottoscritto nuove azioni VB per un importo esattamente pari a quello prenotato;

RITENUTO, con riferimento all'elemento soggettivo, che la violazione accertata sia imputabile al Sig. Vincenzo Consoli a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

1) è applicata al Sig. Vincenzo Consoli, Amministratore Delegato di Veneto Banca S.p.A. dal 30 aprile 2011 al 26 aprile 2014 e Direttore Generale della medesima Banca dal 26 aprile 2014 al 31 luglio 2015, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000,00 euro, di cui è contestualmente ingiunto al Sig. Consoli il pagamento;

2) è ingiunto a Veneto Banca S.p.A., con sede a Montebelluna (TV), Piazza G. B. dell'Armi n. 1, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del D.Lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all'epoca dei fatti, il pagamento dell'importo di 50.000,00 euro, con obbligo di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

7 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

 

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